Cassation court annuls Agrigento tribunal order dismissing late civil party filing due to traffic delay.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Agrigento Tribunal's order dismissing the victim's late civil party filing as untimely. The victim's lawyer arrived at the hearing 11 minutes late due to severe traffic caused by bad weather, an event the court recognized as force majeure. The court held that the procedural delay was excusable and that the victim's right to participate in the proceedings must be protected under constitutional principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175 c.p.p.; Art. 111 Cost.: The court ruled that a delay in filing a civil party claim caused by force majeure does not constitute a violation of the right of defense, and the victim's procedural rights are functionally equivalent to those of a civil party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FAKIR MASUD nato a BANGLADESH il 11/05/1997 parte offesa nel procedimento a carico di BURGIO KEVIN ANDREA nato a LICATA il 20/04/1998 Avverso la ORDINANZA del 05/03/2021 del TRIBUNALE DI AGRIGENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 31 MAGGIO 2021, del Sostituto Procuratore Generale, Maria francesca LOY, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137 -
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Agrigento ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la dichiarazione di costituzione di parte civile formulata dal difensore della persona offesa, dopo che la chiusura, alle 09.58, del verbale di udienza, fissata per le 9.50 e celebrata alle 9.52.
2. Propone ricorso per cassazione la persona offesa, per il tramite del difensore e procuratore speciale, il quale deduce nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa della Persona offesa. Rappresenta il difensore di essere giunto in aula alle 9.59 a causa di un imprevisto (traffico derivante dal mal tempo sulla strada provinciale a doppio senso di circolazione che collegava all'autostrada); che non avrebbe potuto tempestivamente avvisare la cancelleria, dal momento che il personale addetto si trovava in udienza per l'assistenza al giudice; che giunto in aula, e rappresentata la situazione al Giudice, chiedendo la riapertura del verbale, questi proseguiva nella trattazione di altri fascicoli, riaprendo il verbale solo alle 10.23 quando, pur senza l'opposizione delle parti, adottava il provvedimento impugnato sulla base di orientamento giurisprudenziale non univoco; denuncia altresì violazione del protocollo congiunto applicato nel circondano di Agrigento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato,Le il provvedimento impugnato deve essere annullato.
1. Va premessa la autonoma impugnabilità della ordinanza oggetto del ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento complesso con cui il Giudice adito si è pronunciato, prima ancora che sulla domanda di costituzione di parte civile, sulla istanza di restituzione nel termine per compiere detta attività; trattasi di provvedimento conclusivo della fase promossa con l'istanza di restituzione nel termine, e preclusivo di ulteriori attività processuali della persona offesa, in quanto idoneo a produrre l'effetto di escludere definitivamente la costituzione in giudizio della parte civile.
Non trova, quindi, applicazione il disposto del comma 1 dell'art. 586 cod. proc. pen. secondo cui, quando non è diversamente stabilito, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero del dibattimento può essere proposta soltanto con il gravame contro la sentenza, atteso che, nel caso di specie, con il provvedimento impugnato, la parte interessata è stata definitivamente esclusa dal processo. 2.Ciò posto, si osserva che il Tribunale ha dichiarato inammissibile la costituzione della parte civile sulla base del principio secondo il quale essa deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 484 cod. proc. pen. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti, ritenendo non applicabile l'istituto di cui all'art. 175 c.p.p. alla persona offesa, secondo un orientamento espressamente richiamato, di questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 10111 del 25/11/2014 Cc. (dep. 10/03/2015 ) Rv. 262747; conf.
Sez. 2 n. 20764 del 12/03/2019, Rv. 276055).2.1. L'indirizzo, a cui si è conformata l'ordinanza impugnata, è imperniato su una interpretazione letterale della disposizione di cui all'art. 175 cod. proc. pen che, consente di domandare la restituzione nel termine alle "parti" del processo, tale non potendosi considerare la persona offesa non ancora costituita parte civile, e sul criterio logico che i termini processuali, categoria alla quale appartiene l'istituto in commento, sono stabiliti, appunto, a favore di chi è già entrato nel processo assumendo la posizione di parte nel giudizio ( così, espressamente, Sez. 5, n. 10111 del 25/11/2014, dep. 2015, Pulselli, Rv. 262747).
3. Il Collegio non condivide tale impostazione, piuttosto ritenendo preferibile quell'opposto indirizzo, accreditato da due recenti arresti della giurisprudenza di questa Corte, che giunge ad affermare il diritto ( anche ) della persona offesa, di chiedere e ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., pur non essendo ancora "parte" del processo in senso tecnico, di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile. (Sez. 3, n. 18844 del 05/02/2019, Rv. 275742; conf. Sez. 5 n. 8543 del 15/01/2021 Rv. 280537). Tale orientamento - più sensibile all'esigenza di garantire le prerogative della vittima del reato, e consapevole dell'attenzione a loro riservata in special modo nella giurisprudenza convenzionale - prende anch'esso le mosse dal dato testuale della legge, giacchè, al comma quarto, l'art. 175 cod. proc. pen, nell'individuare il giudice competente a decidere sull'istanza, prevede espressamente che, prima dell'esercizio dell'azione penale, decide il giudice per le indagini preliminari.
Tale previsione orienta, inequivocabilmente, nel senso che l'istituto della rimessione in termini è applicabile anche nel corso delle indagini preliminari, quando ancora non vi sono "parti" del processo. Ulteriore fonte di ispirazione ermeneutica è rinvenuta nei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, e, in particolare, nella sentenza interpretativa di rigetto n. 559 del 1990, in occasione della quale il Giudice delle Leggi ebbe a chiarire che la nuova disciplina processuale concernente la persona offesa si caratterizza - oltre che per un complessivo rafforzamento, rispetto al codice previgente, del suo ruolo - per il rapporto di complementarità tra le garanzie per essa apprestate nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale.
In particolare, la Corte costituzionale chiarì che, poiché la persona offesa può, nel corso del procedimento, se danneggiata dal reato, assumere il ruolo di parte civile, la partecipazione all'assunzione di prove nel corso delle indagini preliminari deve essere funzionalmente considerata come antìcipazione di quanto ad essa spetterà una volta che la costituzione di parte civile sarà stata formalizzata. Cosicchè "appare perciò corretta - come rilevato da una parte autorevole della dottrina - l'adozione di un criterio interpretativo che faccia ricorso alla normativa in tema di parte civile ove la disciplina concernente la persona offesa non risulti compiutamente delineata: e di conseguenza il silenzio della norma impugnata circa la possibilità da parte di questa di nominare un consulente tecnico nella perizia disposta con incidente probatorio non può essere assunto come indice univoco di esclusione di tale facoltà.
Nè maggiormente probante è l'attribuzione alle sole "parti" di tale facoltà dato che il termine "parti" è talvolta usato in modo da ricomprendervi l'offeso dal reato, tanto nella delega (cfr. le direttive nn. 10 e 48 dell'art. 2, concernenti la tutela delle parti rispetto alle perizie e la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari) quanto nella disciplina codicistica sulla persona offesa (cfr. gli artt. 93, comma terzo, e 95, comma primo, in tema di intervento degli enti collettivi)" (Sez. 6, n. 41575 del 2018, n.m. ).
Secondo il Giudice delle leggi, dunque, "i poteri della persona offesa sono funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile"; questo porta a ritenere costituzionalmente conforme una interpretazione che consenta alla persona offesa di esercitare un diritto che ben avrebbe potuto esercitare da parte civile. 3.1. Pertanto, una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 175 c.p.p., che tuteli anche i diritti della persona offesa, porta a ritenere che, nel caso di specie, in cui si trattava di giudizio nel quale la persona offesa aveva interesse alla costituzione in giudizio, e, quindi, a partecipare al processo - dovesse ritenersi applicabile l'istituto della rimessione in termini, una volta accertato che il ritardo (peraltro di pochi minuti) del difensore alla prima udienza, in cui doveva costituirsi parte civile, fosse stato causato da caso fortuito (fatto inatteso o imprevedibile) o forza maggiore (forza invincibile), come quello descritto dal ricorrente (anomalo traffico per un temporale), peraltro, in assenza di opposizione delle altre parti presenti all'udienza.
4. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, quindi, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Agrigento dinanzi al quale, nel giudizio di rinvio, la persona offesa potrà formulare l'istanza di restituzione nel termine per la costituzione in giudizio della persona offesa , ex art. 175 cod. proc. pen. , che il Tribunale dovrà valutare.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Agrigento per l'esame della istanza di restituzione nel termin