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Sentenza — n. 27973/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for rescission of judgment due to lack of knowledge of second instance trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27973/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the remedy of term restoration applies to missing knowledge of the second instance trial, not rescission. The appellant argued that the appellate court erred in dismissing his request to rescind the final judgment based on his lack of knowledge of the proceedings. The court distinguished between total ignorance of the entire process and ignorance of only the second instance, citing binding precedent that limits rescission to the former scenario.

Regesto Legislator

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Art. 629 bis c.p.p.; Art. 175 c.p.p.: The remedy of term restoration applies to the lack of knowledge of the second instance trial, whereas rescission of judgment is reserved for cases where the accused had no knowledge of the entire proceedings from the beginning.

Parole chiave

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rescission of judgment term restoration lack of knowledge second instance trial inadmissible appeal nullity of citation contumacy proceedings cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 629 bis c.p.p.
1.Con la ordinanza impugnata, la Corte di appello di Genova ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato, ex art. 629 bis cod.
Art. 175 c.p.p.
In particolare, la sentenza "Lovric", ha ricordato che, a tutela dell'imputato assente al processo di secondo grado per incolpevole mancata conoscenza, rimane "la possibilità di un'ulteriore applicazione dell'art. 175, comma 1, c.p.p.
Art. 420 bis c.p.p.
Art. 625-ter c.p.p.
67, si applica l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod.
art. 629 bis cod. proc. pen
1.Con la ordinanza impugnata, la Corte di appello di Genova ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato, ex art. 629 bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza di quella stessa A.G.
art. 420- bis cod. proc. pen
nel testo previgente, mentre ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato, a norma dell'art. 420- bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n.
art. 625-ter cod. proc. pen
67, si applica l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Sez. U. n. 36848 del 17/07/2014 (Burba)
Sez. 5 n. 29884 del 15.9.2020 (Nocera)
Sez. 5 n. 12759 del 09/01/2020
Sez. 6 n. 10000 del 14/02/2017
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MARCIANO' ROSARIO nato a SAVIANO il 19/03/1961 Avverso la ORDINANZA del 25/02/2021 della CORTE DI APPELLO DI GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 31 MAGGIO 2021, del Sostituto Procuratore Generale, Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza impugnata, la Corte di appello di Genova ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato, ex art. 629 bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza di quella stessa A.G. del 17/09/2020, definitiva il 02/12/2020, con la quale Rosario Marcianò, condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1000 di multa per il reato di diffamazione, faceva valere la nullità della notifica della citazione relativa al procedimento di appello. La Corte distrettuale ha escluso la mancata conoscenza incolpevole del processo.

2. Propone ricorso per cassazione Rosario Marcianò, con il ministero del difensore di fiducia, denunciando, con un unico motivo, vizio di motivazione, sub specie di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Premessa la esperibilità del rimedio in casi di deduzione del vizio della notifica della citazione per il solo giudizio di appello, secondo evocata giurisprudenza, sostiene il ricorrente che la Corte di appello ha fatto riferimento a una missiva inviata dal difensore e ad alcune p.e.c. inoltrate dal ricorrente alla Corte di appello per ritenere insussistente la incolpevole mancata conoscenza del processo di secondo grado, travisandone il reale significato, poiché, invece, esse dimostrerebbero che il ricorrente non era venuto affatto a conoscenza della celebrazione del giudizio di appello. In tal senso, ha evidenziato che le PEC sono state inoltrate dal ricorrente dopo la definizione del giudizio di secondo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibilmente proposto, giacchè non tiene conto dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte. 1.Va premessa la ammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato in presenza di nullità attinenti alla vocatio in jus da cui sia derivata la incolpevole mancata conoscenza del processo , secondo l'approdo delle recenti Sez. Un. n. 15498 del 26/11/2020, (dep. 23/04/2021), Lovric, che hanno risolto positivamente la questione "se le nullità che abbiano riguardato la citazione dell'imputato e/ o del difensore, coperte dal giudicato, pongano il condannato nella condizione di proporre richiesta di rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 629-bisc.p.p., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che, da quelle, sia derivata".

Hanno, infatti, affermato le Sezioni Unite che il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione propria e/o del proprio difensore nel procedimento di cognizione, può "proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629.bis cod. proc. pen., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che possa essere derivata dalle indicate nullità".

2. In quella stessa pronuncia, le Sezioni Unite hanno condiviso il principio affermato da questa Sezione ( sez. 5 n. 29884 del 15.9.2020, Nocera, Rv. 279738) che, nel caso di omessa notifica della citazione di appello, ha ritenuto esperibile il rimedio della restituzione nel termine e non quello della rescissione, che si riferisce al caso in cui la parte non abbia avuto affatto conoscenza, ab initio, del processo, ritenendo integrata, invece, un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., nella mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputato e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo ( in senso conforme già Sez. 5, n. 12759 del 09/01/2020 Rv. 279199 che aveva affermato la inammissibilità della istanza di rescissione del giudicato con la quale si deduce l'incolpevole ignoranza del procedimento dovuta all'assenza riferita alla sola celebrazione del giudizio di secondo grado e non all'intero processo). 2.1.

In particolare, la sentenza "Lovric", ha ricordato che, a tutela dell'imputato assente al processo di secondo grado per incolpevole mancata conoscenza, rimane "la possibilità di un'ulteriore applicazione dell'art. 175, comma 1, c.p.p. nei casi in cui l'assenza incolpevole abbia riguardato non l'intero corso del processo, ma il solo grado di appello, per effetto di vizi riguardanti la notificazione degli atti introduttivi del giudizio."(Sez. U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020 Cc. (dep. 23/04/2021 ) Rv. 280931 -02). 2.2. Deve aggiungersi, che2,già le sezioni unite " Burba", pronunciatesi successivamente alla entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 - che ha eliso il processo in contumacia, introducendo il processo in assenza volontaria dell'imputato, con l'art. 420 bis - avevano chiarito che, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente, mentre ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato, a norma dell'art. 420- bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, si applica l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., (Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014 Cc. (dep. 03/09/2014), Burba, Rv. 259992). Ed hanno , altresì, affermato, nella medesima pronuncia, che i due istituti, pur avendo una causa petendi comune - quella della asserita non conoscenza del procedimento penale a carico del richiedente - si caratterizzano per la diversità del petkum, sicché la richiesta di rescissione del giudicato non può essere riqualificata di ufficio come incidente di esecuzione per la restituzione del termine per impugnare ex art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10000 del 14/02/2017, Rv. 269665), così come le medesime ragioni escludono, evidentemente, la soluzione inversa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 15