Cassation court dismisses prosecutor's appeal against GIP's rejection of indictment due to reciprocal complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a GIP order rejecting a criminal indictment against De Luca and Naumann due to reciprocal complaints. The court held that the GIP's decision was not an abuse of power but a valid judicial assessment of evidence credibility. Consequently, the appeal was declared inadmissible as the prosecutor retains the option to proceed with the ordinary trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 23 comma 8 dl. 137/2020: The GIP's refusal to issue a criminal indictment based on the inadequacy of declarative evidence and the presence of reciprocal complaints does not constitute a functional abnormality, as it does not halt the proceedings since the prosecutor may continue with the ordinary trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MATERA Nel procedimento a carico di DE LUCA EGIDIO nato a POLICORO il 03/03/1971 NAUMANN SARAH PETRA nata a BERLINO ( GERMANIA) il 30/07/1975 Avverso la ORDINANZA del 05/03/2021 del GIP del TRIBUNALE DI MATERAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 31 MAGGIO 2021, del Sostituto Procuratore Generale, PERLA LORY, che ha concluso per il rigetto del ricorso. lette le memorie del 22 aprile 2021 e del 05 maggio 2021 dell'avvocato Massimo Zizzari, difensore di ufficio degli imputati DE LUCA EGIDIO e NAUMANN SARAH PETRA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 -
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna formulata dall'ufficio del pubblico ministero, nei confronti di Egidio De Luca e Sarah Petra Naumann, in relazione al reato di cui agli artt. 110-612 co. 2 - 61 n.11 quinques e 339 cod. pen. ( minaccia grave in concorso), ritenendo inidonea a fondare la responsabilità la sola denuncia-querela delle pp.00. in presenza di querele reciproche. 2.Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Matera, denunciando l'abnormità del provvedimento, per l'eccentricità del contenuto della decisione, estranea all'ordinamento, che ha provocato una inammissibile regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari.
La decisione si fonda sull'assunto di una non evidenza della prova della responsabilità degli imputati, in conflitto con la giurisprudenza di legittimità sulla valutazione delle dichiarazioni della p.o., che ben possono essere poste da sole a fondamento della affermazione della penale responsabilità; sostiene, inoltre, l'irrilevanza delle querele reciproche, alle quali non può essere assegnata valenza scriminante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1.E' vero che, nella giurisprudenza di questa Corte, si ritiene affetta da abnormità funzionale l'ordinanza con la quale il gip, per ragioni di "opportunità processuale", che invadono la sfera di competenza istituzionale del P.M. in ordine alla scelta del rito, rigetta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti all'Ufficio requirente (Sez. 4, n. 29347 del 22/05/2018, Rv. 273090 in una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che aveva motivato il rigetto in base all'assunto per il quale la gravità della condotta rendeva prevedibile l'opposizione e la verifica dibattimentale).
In linea con tale orientamento si è, però, esclusa l'abnormità dell'ordinanza di rigetto con la quale il g.i.p. aveva ritenuto l'inadeguatezza della pena pecuniaria a sanzionare la condotta di omesso versamento delle somme dovute dall'imputato al coniuge a titolo di mantenimento, in quanto indicativa della propensione di questi all'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie ( Sez. 6, n. 23829 del 12/05/2016 Rv. 267272), o in un caso in cui il rigetto era stato motivato con la ritenuta insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria (Sez. 6, n. 6663 del 01/12/2015 (dep. 2016 ) Rv. 266111), poiché trattandosi di ragioni rientranti nell'esercizio delle valutazioni sulla pena, non sia ammessa l'impugnazione, anche in caso di palese erroneità di tale valutazioni.
2. Occorre, dunque, tenere distinta l'ipotesi della invasione della sfera delle prerogative dell'organo dell'Accusa ( che rende il provvedimento abnorme), dal caso in cui il provvedimento di restituzione si fondi sul legittimo esercizio da parte del Giudice per le indagini preliminari dell'attività di qualificazione giuridica propria della giurisdizione. In tal caso, infatti, viene in rilievo un provvedimento che (pur se, in ipotesi, erroneo od illegittimo) non determina una stasi del processo non eliminabile e l'impossibilità di proseguirlo, perché il pubblico ministero può sempre procedere con il rito ordinario (Sez. IV, sentenza n. 3417 del 27 gennaio 2006).
3. Il principio ha trovato autorevole avallo in un recente arresto delle Sezioni Unite, che hanno escluso l'abnormità del provvedimento con cui il G.I.P., a cui sia stata richiesta la emissione del decreto penale di condanna, restituisca gli atti al Pubblico Ministero con l'invito a valutare la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen..
4. Ribadito, quindi, che la valutazione della prova dichiarativa rientra nel compito del giudice, che le dichiarazioni delle pp.00., come riconosce lo stesso PM ricorrente, sono soggette alla verifica giudiziale della credibilità soggettiva dei dichiaranti e della attendibilità del loro narrato, e che solo all'esito di tale valutazione possono fondare prova della penale responsabilità, deve escludersi che, alla luce delle richiamate coordinate, nel caso in scrutinio, sia stato adottato dal G.I.P. un provvedimento abnorme, dal momento che questi, lungi dall'essere fondato, come sostiene il ricorrente, sulla valenza scriminante alle reciproche querele, trova la sua ragione nella ritenuta inidoneità della denuncia-querela, in concreto sporta, a fondare la responsabilità degli indagati, in considerazione dei pregressi conflitti. D'altro canto, il P.M., a cui il G.I.P. ha restituito gli atti, è messo in condizione di integrare la prova e di procedere all'emissione di una nuova richiesta di decreto penale oppure di esercitare diversamente l'azione penale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma, 15