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Sentenza — n. 27971/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order citing insufficient evidence of mafia association and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27971/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Salvatore Scarcia against a detention order issued by the Review Tribunal of Reggio Calabria. The lower court upheld the measure based on intercepted communications and police records linking Scarcia to a drug trafficking ring, deeming the evidence sufficient to establish his dangerousness. The appellate court found the appellant's arguments regarding the identification of the criminal platform and the nature of the association to be merit-based and inadmissible in this stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 73 d.P.R. 309 del 1990; The Court of Cassation holds that appeals against preventive measures must be limited to procedural vices and cannot address substantive facts or merit-based arguments, while the burden of proving the existence of a criminal association rests on the prosecution's evidence.

Parole chiave

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preventive detention mafia association procedural inadmissibility dangerousness indicators intercepted communications drug trafficking cassation review inchiesta mascherata

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 73 d.P.R. 309 del 1990
Il reato ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990 di cui al capo 49) attiene alla ricezione ed alla successiva vendita ad un cliente, domiciliato a Napoli o in luoghi limitrofi, di un non meglio identificato quantitativo di cocaina, avvenute tra l'8 ed il 9 gennaio 2018.
Art. 416-bis.1 cod. pen.
309 del 1990, quest'ultimo aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., per aver commesso il fatto al fine di favorire la cosca Pisano di Rosarno, cui il sodalizio oggetto dell'incidente cautelare all'odierna attenzione di questa Corte — ubicato in Basilicata — era collegato.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 309 cod. proc. pen
L'ordinanza impugnata è stata emessa il 19 febbraio 2021 dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che ha rigettato l'istanza ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
Il reato ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990 di cui al capo 49) attiene alla ricezione ed alla successiva vendita ad un cliente, domiciliato a Napoli o in luoghi limitrofi, di un non meglio identificato quantitativo di cocaina, avvenute tra l'8 ed il 9 gennaio 2018.
art. 581 cod. proc. pen
Anche per le impugnative in materia cautelare vale, poi, il dovere di specificità, da cui discende che — come può trarsi dall'art. 581 cod. proc. pen.
art. 74 d.P.R. 309 del 1990
Il ricorso è infondato anche quando avversa il segmento dell'ordinanza impugnata dedicato al coinvolgimento dello Scarcia nel sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCARCIA SALVATORE nato a TARANTO il 11/07/1967 avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del TRIB. DEL RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito i difensori: L'Avv. MARIA ROSARIA MALVINNI si riporta ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti già depositati e insiste per l'accoglimento degli stessi. L'Avv. CLARA VENETO, in sost. dell'Avv. ARMANDO VENETO, si riporta ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti e ne chiede raccoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 19 febbraio 2021 dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che ha rigettato l'istanza ex art. 309 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di Salvatore Scarcia, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i re-ah dì cui agli artt. 73 [capi 49) e 51)] e 74 [(capo 29)], d.P.R. 309 del 1990, quest'ultimo aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., per aver commesso il fatto al fine di favorire la cosca Pisano di Rosarno, cui il sodalizio oggetto dell'incidente cautelare all'odierna attenzione di questa Corte — ubicato in Basilicata — era collegato.

Secondo il provvedimento impugnato, a capo del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti vi era Giuseppe Pace e allo Scarcia — altresì reggente della cosca locale — era attribuita la veste di promotore, con il compito di sovraintendere, insieme a Pace, al procacciamento di stupefacenti destinati alla successiva vendita. Il reato ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990 di cui al capo 49) attiene alla ricezione ed alla successiva vendita ad un cliente, domiciliato a Napoli o in luoghi limitrofi, di un non meglio identificato quantitativo di cocaina, avvenute tra l'8 ed il 9 gennaio 2018.

Il medesimo reato di cui al capo 51) riguardo,un quantitativo di stupefacenti che Scarcia riferiva a Pace di avere venduto a terzi 1'8 gennaio 2018.

2. Contro l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, sviluppando tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. Premette la parte che la piattaforma indiziaria per il reato associativo è costituita da intercettazioni, che tuttavia presentano un problema di identificabilità del ricorrente. Riportando stralci delle captazioni, l'impugnante sostiene che sarebbe errata la conclusione del Tribunale del riesame secondo cui il bar "Stella marina" di Policoro sarebbe stato la sua base logistica per gli incontri illeciti, in quanto detta conclusione sarebbe fondata esclusivamente sull'interpretazione di un'espressione dello Scarcia e su soli due controlli di polizia giudiziaria.

Inoltre le affermazioni di Pace circa l'incontro dell'8 gennaio con lo Scarcia non sarebbero sufficienti ad affermare che si sia trattato del summit avvenuto alla presenza dei fornitori. Aggiunge il ricorrente che diversi altri soggetti coinvolti nelle dinamiche associative si chiamano Salvatore. Quanto al contenuto degli addebiti, assume la parte che la motivazione del Tribunale del riesame sarebbe illogica e contraddittoria. Vi sarebbe un solo episodio, quello dell'8 gennaio 2018, sulla cui base si sarebbe evinta la messa a disposizione, da parte del ricorrente, dei suoi fornitori ed il ruolo di supervisore delle negoziazioni dell'associazione; inoltre, l'indagato si sarebbe interfacciato solo con Pace, come dimostrato anche dal fatto che, dopo l'arresto di quest'ultimo del 27 gennaio 2018, non vi sono stati più contatti tra il ricorrente e l'associazione.Continua il ricorso osservando che il rifiuto di Scarcia di assecondare le mire espansionistiche del gruppo calabrese nel territorio di Scanzano dimostra l'autonomia delle sue scelte, incompatibile con la partecipazione associativa.

La valutazione della sua qualità di promotore desunta dall'intervento presso i Bellocco per fermare l'attivismo di Giuseppe Pace e Domenico Marino sarebbe in contraddizione con la ricostruzione della trasferta del 19 gennaio 2018 di soggetti lucani a Rosarno. Avuto riguardo, poi, all'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., il Tribunale si era limitato a richiamare i contatti esistenti con i Bellocco ed i Pesce, invece di indicare se e come Scarcia sapesse che una parte dei proventi dell'associazione fossero destinati a Salvatore Pisano. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

Poiché, anche per detti addebiti, le fonti di prova sono sempre le intercettazioni, si pongono gli stessi problemi in tema di riconoscimento dello Scarcia già lamentati nel motivo primo. Inoltre, mancano riscontri estrinseci a dette captazioni, quali sequestri, identificazione degli acquirenti finali e riscontro in concreto delle somme trasferite, il che avrebbe imposto una motivazione rafforzata. Con riferimento specifico al reato sub 51), il Giudice della cautela aveva tratto gli elementi indiziari da un'intercettazione dalla quale non è dato evincere il tipo di sostanza, la quantità e l'identità dei cessionari. 2.3.

Il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari perché il Tribunale del riesame non avrebbe considerato il tempo intercorso tra i fatti — collocati tra 1'8 e 1'11 gennaio 2018 — e l'applicazione della misura cautelare. Sostiene ancora la parte che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte anche con una misura diversa da quella inframuraria, in particolare gli arresti domiciliari con braccialetto presso l'abitazione della sorella a Taranto; il Collegio ha negato l'applicazione della misura domiciliare nonostante, come argomentato dinanzi al Tribunale del riesame, tra i precedenti di Scarcia non vi fossero né l'evasione, né reati attinenti al mancato rispetto di provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria.

3. In vista dell'udienza odierna, i difensori dell'indagato hanno depositato motivi aggiunti. 3.1. Il primo motivo aggiunto si ricollega al primo motivo del ricorso principale, sostenendo che il Tribunale del riesame ha riservato alla posizione dello Scarcia solo poche righe. A carico di quest'ultimo vi sarebbero solo tre conversazioni, interpretate in maniera singolare dal Collegio. Oggi Scarcia si è dato ad un lavoro lecito e la vecchia condanna per associazione per delinquere di stampo mafioso non deve farlo ritenere automaticamente mafioso.

Contesta il ricorrente la sua identificazione come parlatore e la concludenza delle intercettazioni come indicative di una sua appartenenza alla cosca. La tesi che vedeva il ricorrente allocare i propri traffici illeciti nel bar "stella marina" è scarsamente credibile, perché sarebbe stato un comportamento imprudente, trattandosi di un luogo pubblico ed essendo il ricorrente sottoposto a continui controlli dalla forze di polizia fin dalla sua scarcerazione del 2011. Non vi sarebbero gli estremi della condotta associativa. Quando Pace giunse a Scanzano 3onico, non prese contatti con Scarcia, ma con Marino e, dopo l'arresto di Pace, dell'odierno ricorrente non vi è stata più traccia, né la figlia di Pace, succeduta al padre nei traffici illeciti, risulta avere avuto contatti con Scarcia.

A sostegno della sua tesi, il ricorrente agita la collocazione di una posizione descritta come più gravata — quella di tale Cucinotta — agli arresti domiciliari. Il ricorso cita, poi, alcune intercettazioni a sostegno dell'assenza di un rapporto fiduciario tra Scarcia e Pace, dato che il ricorrente aveva mostrato indifferenza alle mire espansionistiche del Pace e quest'ultimo intendeva affidare il ruolo di referente in territorio lucano a Domenico Marino; anzi, i rapporti tra i due non erano affatto buoni. Si legge, altresì, nei motivi aggiunti che la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere da parte dell'indagato era legata al mancato rispetto delle garanzie difensive. 3.2.

Sempre in ordine al primo motivo di ricorso vi sarebbe mancata assunzione di prova decisiva quanto alla sentenze che comproverebbero che non esisteva una cosca locale, come comprovato dall'assoluzione ad opera della Corte di cassazione con la sentenza. n. 48437 dell'11.10.2019. 3.3. Il terzo motivo aggiunto lamenta vizio di motivazione in ordine all'aggravante mafiosa, perché non vi sarebbe prova dell'affiliazione dello Scarcìa al clan e dell'approvazione da parte di Pisano. Neanche Scarcia sarebbe collegato con i Bellocco, visto che non era lui ad essere andato a parlarci.

Una 'ndrina distaccata può essere creata solo a determinate condizioni, ben descritte dai pentiti. La volontà di aderire in termini di fedeltà incondizionata al clan dei Diavoli — necessaria per sostenere l'ipotesi accusatoria — sarebbe incompatibile con l'interesse dì Scarcia per altre fazioni. 3.4. Il reato di cui al capo 51) costituirebbe una mera vanteria del ricorrente, esclusivamente finalizzata a convincere Pace a concludere l'affare. Quanto al capo 49), oggetto dell'accordo era solo un campione di stupefacenti, sì che alcuna lesione del bene giuridico tutelato si è prodotta.

E comunque nessun accordo si era perfezionato tra i fornitori e gli acquirenti napoletani successivamente all'esibizione della sostanza.3.5. Alla luce delle argomentazioni espresse, sarebbe del tutto insussistente il pericolo di reiterazione dei reati, trattandosi di vicende risalenti nel tempo, di natura occasionale e isolata, da valutare positivamente in uno alla residenza di Scarcia a Taranto e alla risalenza dei suoi precedenti penali. Le esigenze cautelari, ove ritenute sussistenti, potevano essere soddisfatte con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto.

1. All'esame del dettaglio delle doglianze va premesso che l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di misure cautelari personali reputa ammissibile il ricorso per cassazione soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;

Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460;

Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). Anche per le impugnative in materia cautelare vale, poi, il dovere di specificità, da cui discende che — come può trarsi dall'art. 581 cod. proc. pen. e come ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823 — i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

2. Fatte queste premesse e venendo al primo motivo di ricorso, che affronta plurimi aspetti della regiudicanda, si impongono risposte differenziate in ragione degli argomenti posti. 2.1. Il Collegio ritiene che esso sia infondato per quanto attiene all'individuazione dello Scarcia come l'interlocutore di Pace nelle conversazioni di rilievo, giacché il Tribunale del riesame ha messo insieme gli accenni rinvenienti dalle intercettazioni che hanno consentito di individuare come luogo di incontro proprio il bar "stella marina" e di reputare accertato che Pace si fosse incontrato proprio con lo Scarcia per attivare l'utilizzo del canale di rifornimento di stupefacenti già adoperato dal ricorrente (intercettazioni delle ore 15.40 dell'8.1.18, conversazione del 6.1.2018 ore 10.24).

Di contro, il ricorrente — senza evidenziare vizi argomentativi o in diritto dell'ordinanza impugnata — oppone a quella del Collegio della cautela una propria ricostruzione dei fatti che, secondo i principi sopra precisati, non può avere spazio nel giudizio di legittimità. 2.2. Il ricorso è infondato anche quando avversa il segmento dell'ordinanza impugnata dedicato al coinvolgimento dello Scarcia nel sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990. In primo luogo, non incrina la tenuta logica del provvedimento impugnato la circostanza — dedotta dal ricorrente — che si siano registrati contatti di Scarcia solo con Pace, giacché l'intenzione di quest'ultimo di implementare un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti in quei di Policoro (quale emanazione della cosca calabrese) è ampiamente documentata nell'ordinanza impugnata, né il ricorrente la contesta.

Ne consegue che l'interessamento del ricorrente proprio nella ricerca e nella messa a disposizione di propri canali di rifornimento rappresenta, come valorizzato dal Tribunale del riesame, un aspetto strategico per lo sviluppo dell'attività del clan nascente e testimonia il suo fattivo coinvolgimento, non rilevando che poi, a seguito dell'arresto di Pace, questo contatto non sia stato più verificato. Accanto a ciò, l'ordinanza del Tribunale del riesame ha valorizzato ulteriori intercettazioni, che rendono ragione del ruolo attribuito all'indagato nella compagine di nuova costituzione, intercettazioni nelle quali era Pace che si confrontava con il suo interlocutore circa la possibilità di coinvolgere altri soggetti, uno dei quali — si legge nelle trascrizioni — "potrebbe lavorare con noi", enunciato significativo della cointeressenza di Scarcía con Pace e con chi gli stava alle spalle; nonché quelle nelle quali Scarcia istruiva Pace sui successivi contatti con i fornitori, nel caso in cui il cliente napoletano avesse gradito il campione di stupefacenti consegnatogli ed avesse confermato la volontà di acquistare la partita; non ultime, le captazioni in cui Scarcia raccomandava le cautele da tenere nei dialoghi.

Non è poi manifestamente illogico ritenere — come ha fatto il Tribunale del riesame — che la scelta prudente ed attendista di Scarcia rispetto alle mire espansionistiche di Pace e Marino su Scanzano sia sintomatica di una visione strategica di fondo, tesa ad evitare che il neonato sodalizio si imbattesse in problematiche giudiziarie ovvero in contrasti con altri malavitosi, nell'ottica non già di frenarne le velleità espansionistiche, ma in quella di preservarle. Peraltro, ad escludere che quello di Scarcia fosse un contegno ostruzionistico rispetto alla cosca, il Tribunale del riesame — con un costrutto perfettamente logico e sostanzialmente non avversato dal ricorrente — ha valorizzato l'atteggiamento già assunto da Scarcia quando aveva favorito l'ascesa del sodalizio del Marino, mettendo a disposizione di quest'ultimo vari terreni per la piantagione di marijuana.

Ferma, dunque, la tenuta dell'ordinanza impugnata rispetto alle restanti critiche mosse dalla parte, diviene irrilevante il dato di effettiva contraddizione che emerge dalla lettura della motivazione, laddove prima (pag.

23) il Collegio ha esposto una ricostruzione dei fatti per cui non era stato Scarcia a recarsi a Rosarno a parlare con i Bellocco e con i Pesce e poi è ritornato su questo accesso, attribuendo la sortita proprio a Scarcia (pag. 33). Orbene, tale dato, trattandosi di una singola incongruenza argomentativa, non incide sulla tenuta complessiva della pronunzia avversata che, anzi, proprio rispetto a questo episodio di apparente contrapposizione con Pace, ha visto il Tribunale fornire una giustificazione del perché l'avvenimento non fosse distonico rispetto all'appartenenza associativa di Scarcia. 2.3.

Il motivo di ricorso in esame è, infine, aspecifico quando affronta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto il Tribunale del riesame ha evidenziato come Scarcia fosse ben consapevole della collocazione di Pace nell'ambito della criminalità organizzata di Rosarno e della circostanza che i proventi dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309 dle 1990 sarebbero andati a rimpinguare le casse della cosca di 'ndrangheta e come avesse accettato di buon grado la partnership con il sodalizio calabrese.

3. Il secondo motivo di ricorso — che concerne le due fattispecie ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990 — è del pari complessivamente infondato. 3.1. Quanto alle doglianze che riguardano l'identificazione del ricorrente, si rimanda a quanto osservato in relazione al motivo precedente. 3.2. In ordine alla significatività dei dialoghi, il tessuto argomentativo dell'ordinanza impugnata si sottrae alle censure di parte, avendo tratto da una congerie di dati la dimostrazione, in termini privi di tratti di manifesta illogicità, che le manovre di Scarcia riguardassero sostanze stupefacenti e che le intercettazioni andassero ricondotte alla droga parlata.

Il Collegio della cautela, infatti, ha valorizzato il contesto complessivo delle captazioni, le cautele adoperate da Scarcia e Pace e quelle descritte come usate dai fornitori, la necessità che il cliente napoletano testasse un campione, gli altri discorsi relativi a colore e caratteristiche della sostanza o al prezzo della medesima, nonché il riferimento ad episodi precedenti che vedevano il ricorrente impegnato nel traffico di stupefacenti. Quanto al reato di cui al capo 51), il tenore della conversazione di interesse è inequivocabile, soprattutto se riguardato nel contesto delle altre intercettazioni, e la riferibilità ad una partita di stupefacente è altrettanto innegabile. 4 Il terzo motivo di ricorso — che riguarda le esigenze cautelari — è inammissibile per manifesta infondatezza.

Le presunzioni — entrambe relative — legate alla fattispecie associativa, quella di sussistenza delle esigenze cautelari e quella di adeguatezza della custodia in carcere non sono vinte e, anzi, il Collegio della cautela ha posto in • luce che: - l'opera del ricorrente era stata strategica, - egli aveva a disposizione una collaudata rete di fornitori ed era ben a conoscenza degli equilibri delinquenziali del territorio; - aveva chiesto a Giuseppe Pace di procurargli un Kalashnikov, circostanza significativa del suo coinvolgimento in dinamiche criminali di alto profilo e di natura violenta; - egli faceva registrare a proprio carico nutriti precedenti, anche per reati in materia di armi e concorso esterno ìn associazione mafiosa, - la reattività rispetto alle difficoltà e la capacità di riciclarsi rispetto a nuovi sodalizi erano ulteriori indicatori di pericolosità.

Da tutti questi elementi il Tribunale del riesame — senza che il ricorrente vi opponga critiche specifiche — ha evinto le potenzialità criminali di Scarcia e la necessità di contenerle con la misura di massimo rigore. Peraltro proprio la presenza di una pluralità di indicatori di pericolosità smentisce la agitata rilevanza del tempo trascorso dai fatti — tempo, peraltro, piuttosto contenuto.

5. Quanto al primo motivo aggiunto, va richiamato quanto osservato in relazione al primo motivo del ricorso principale, aggiungendo, da una parte, che non risponde alla realtà che alla posizione del ricorrente il Tribunale del riesame abbia dedicato solo poche righe e, dall'altra, che l'impugnativa è densa di considerazioni di merito.

6. In ordine al secondo motivo aggiunto, in primo luogo, il ricorrente, quando denunzia mancata assunzione di prova decisiva, pare invocare un vizio — quello di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. — che non si attaglia al giudizio di cassazione intorno alle misure cautelari, dal momento che la norma processuale di interesse fa espresso riferimento all'«istruzione dibattimentale» ed «ai casi previsti dall'art. 495, comma 2», cod. proc. pen., evidenziando, di conseguenza, come possa parlarsi di pretermissione di prova decisiva rilevante in sede di legittimità solo quando il vizio si sia concretizzato nella fase di cognizione. Peraltro, l'impugnativa non chiarisce quale incidenza abbia la prova che si assume pretermessa rispetto al complesso della motivazione.

7. Il terzo motivo aggiunto — che riguarda l'aggravante mafiosa — è, in primo luogo, inammissibile per essere tale il corrispondente segmento del ricorso principale. Ciò non di meno si osserva che la doglianza sarebbe comunque inammissibile, sia perché manifestamente infondata, giacché il ricorrente ragiona come se quella di Policoro fosse una locale mafiosa e non un'associazione dedita al traffico di stupefacenti funzionale ad implementare le casse del clan; sia perché densa di considerazioni di merito.

8. Le doglianze circa i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 sono inammissibili perché versate in fatto e, comunque, quella che concerne il reato di cui al capo 49) è fondata su un presupposto errato, dal momento che anche la cessione di un campione di sostanza stupefacente è penalmente rilevante.

9. Il motivo aggiunto di ricorso sulle esigenze cautelari mutua la sua inammissibilità da quella del ricorso principale sul punto.

10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

11. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro