Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints on independent evaluation and lack of specific evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a detention order based on alleged violations regarding co-defendant statements, missing surveillance footage, and the trial court's failure to conduct an independent evaluation of the prosecutor's request. The court rejected these arguments as either factually unfounded or legally generic, citing precedents that require specific identification of omitted reasoning rather than broad assertions of procedural error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant fails to specify the precise aspects of the lower court's reasoning that were omitted or erroneous, limiting the review to generic complaints about the lack of independent evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERDONO DANIELE nato a FOGGIA il 01/02/1988 avverso l'ordinanza del 22/02/2021 del TRIB. DEL RIESAME di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 22 febbraio 2021 dal Tribunale del riesame di Bologna, che ha rigettato l'istanza ex art. 309 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di Giuseppe Perdonò, cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere siccome gravemente indiziato di due furti aggravati dalla violenza sulle cose, dalle più persone riunite e dalla minorata difesa nonché di porto in luogo pubblico dell'esplosivo utilizzato per far saltare lo sportello bancomat teatro di uno dei due misfatti, reati commessi il 21 ed il 22 luglio 2020.
2. Contro l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, sviluppando tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e), cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, le spontanee dichiarazioni del coindagato Lo Spoto non avrebbero contenuto autoaccusatorio, né detta dichiarazione può essere con certezza ricollegata all'episodio sub iudice, dato che Lo Spoto risponde — a differenza di Perdonò — di diversi episodi costituenti reato. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di tenere inoltre conto della condizione detentiva del Lo Spoto e, quindi, della captati() benevolentiae che poteva essere alla base del suo narrato, trascurando altresì la necessità dei riscontri. 2.2.
Il secondo motivo di ricorso deduce gli stessi vizi, lamentando che non si fosse dato riscontro a quanto dedotto in una memoria difensiva a proposito del fatto che Perdonò non era a bordo dell'autovettura di Lo Spoto al rientro a Foggia dopo la commissione dei reati in Emilia-Romagna, dato che avrebbe una portata scardinante rispetto all'assunto accusatorio. Inoltre, nella specie non si spiega come mai non vi siano in atti filmati del sistema di videosorveglianza dell'apparecchio bancomat, la cui presenza pure sarebbe stata risolutiva. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce gli stessi vizi con riferimento alla tecnica redazionale adoperata dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva riassunto la richiesta del pubblico ministero in poche pagine e che aveva più volte fatto riferimento alla mozione cautelare.
Secondo il ricorrente, avrebbe errato il Tribunale del riesame nel ritenere effettuata la dovuta autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, tema su cui sviluppa diverse considerazioni.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. All'esame del dettaglio delle doglianze va premesso che l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di misure cautelari personali reputa ammissibile il ricorso per cassazione soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di 2 (9) merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;
Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460;
Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). Anche per le impugnative in materia cautelare vale, poi, il dovere di specificità, da cui discende che — come può trarsi dall'art. 581 cod. proc. pen. e come ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823 — i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
2. Venendo al vaglio delle doglianze del ricorrente, il Collegio ricorda che il primo motivo di ricorso è diretto a contestare l'ordinanza impugnata — deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e), cod. proc. pen. — quanto all'utilizzazione delle dichiarazioni del coindagato Lo Spoto per fondare lo scrutinio sulla gravità indiziaria. Ebbene, detta doglianza è generica, tenuto conto del fatto che le dichiarazioni di Lo Spoto sono valse non già a accusare direttamente Perdonò, ma solo a ritenere che il primo avesse ammesso anche l'addebito di cui risponde insieme all'odierno ricorrente, sì da "vestire" la presenza del Perdonò in sua compagnia nei pressi della casa dell'altra complice alla vigilia del misfatto di un significato indiziario che, combinato con i commenti della Esposito del successivo mese di settembre, costituiscono una piattaforma sufficiente, nella presente fase cautelare, a sostenere il provvedimento impugnato.
Sul complesso di detti elementi il ricorso tace del tutto, concentrando la propria attenzione solo sulle dichiarazioni di Lo Spoto ed offrendo una prospettiva critica aspecifica, in spregio al dovere di specificità ricordato sopra al § 1. Il ricorso si appalesa generico anche quando contesta finanche la valenza autoaccusatoria delle dichiarazioni di Lo Spoto, giacché l'asserzione che, con le sue dichiarazioni, il coindagato non avesse inteso confessare anche l'addebito di cui risponde in corso con Perdonò e/o che le sue dichiarazioni siano fasulle siccome mosse da intenti utilitaristici, si pone in una prospettiva assertiva e fattuale che non può avere ingresso nel giudizio di legittimità.Peraltro la cattiva impostazione del ricorso si apprezza anche quanto all'indicazione delle norme di riferimento, laddove il ricorrente ha lamentato quasi tutti i vizi di cui all'art. 606, comma 1 cod. proc. pen., il che ulteriormente depone per la genericità dell'impugnativa.
3. Il secondo motivo di ricorso deduce gli stessi vizi, deducendo che non si fosse dato riscontro a quanto sostenuto in una memoria difensiva e che in atti non fossero confluiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza. 3.1. Quanto al primo aspetto, giova fornire una premessa in diritto, al fine di dare conto del criterio di valutazione che ha guidato il Collegio nel reputare la censura manifestamente infondata. Ebbene, si ritiene condivisibile la più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600 quanto all'omessa valutazione di una memoria da parte del Tribunale del riesame;
Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea e altri, Rv. 272542; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro e altro, Rv. 272739; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo e altri, Rv. 252713, in ordine al giudizio di cognizione). Nell'ambito di detto filone, si è altresì condivisibilmente opinato che tale capacità di incidere sulla tenuta del provvedimento che definisce il grado nel quale la memoria è stata prodotta non è incondizionata. Come puntualizzato nella sentenza Tropea sopra citata, infatti, «quando siffatte memorie contengano la mera ripetizione di difese già svolte, oppure siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio, non può ritenersi che il loro mancato esame invalidi il percorso logico-motivazionale del provvedimento decisorio, perché, altrimenti si costringerebbe il giudice a rispondere a tutti i rilievi avanzati dalle parti, anche se del tutto incongrui e sinanco formulati con scopi diversivi».
Tale esegesi non trova sbarramenti applicativi nel procedimento cautelare, rispetto al quale si è condivisibilmente sostenuto che la disposizione di cui all'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. — in base alla quale l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell'imputato — non impone al giudice l'indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, né tantomeno gli prescrive, in sede di riesame, la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori: invero, nella nozione di "elementi di favore" rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie e gli assunti chiaramente defatigatori o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, le quali restano assorbite nell'apprezzamento complessivo cui procede il giudice de libertate (Sez. 5, n. 44150 del 13/06/2018, M.
Rv. 274119, in motivazione; Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, Rv. 239760; Sez. 6, n. 12442 del 09/03/2011, Rv. 249641). Ispirandosi a detto fronte interpretativo, il Collegio ritiene, dunque, che il Giudice di legittimità non sia legato al dato "secco" e formale della mancata menzione ed espressa considerazione di questa o quella argomentazione presente nella memoria, ma che debba operare un apprezzamento in concreto. Tale accertamento deve avere ad oggetto, da una parte, la capacità del dato esaltato nella memoria e trascurato dal Giudice di mettere in discussione la completezza, la tenuta logica o l'univocità del percorso argomentativo del provvedimento impugnato; dall'altro, deve soppesare la consistenza intrinseca della memoria, onde neutralizzare la portata scardinante di enunciati difensivi ripetitivi ovvero privi di uno specifico ancoraggio al thema decidendum ovvero, ancora, sforniti della capacità di incidere sulla regiudicanda.
Un corollario di queste affermazioni — legato al dovere di specificità di cui si è detto al § 1. — è che la concreta idoneità dei temi della memoria pretermessa a minare la pronunzia avversata deve essere oggetto di una specifica rappresentazione del ricorrente, che — con precipuo riferimento al vizio di motivazione — ponga in risalto il collegamento tra le difese della memoria in tesi pretermesse e questo o quel profilo di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa del provvedimento. Non basta, cioè, che nel ricorso ci si dolga della circostanza che il Giudice di merito abbia trascurato uno o più enunciati della memoria prodotta, ma occorre che detta omissione venga tradotta, nell'impostazione del ricorso, in specifiche doglianze che ne esaltino l'idoneità a mettere in discussione la completezza, univocità e razionalità del costrutto argomentativo del Giudice di merito.
Fatta questa premessa, il Collegio rileva che il ricorrente non ha chiarito — né la circostanza emerge dagli atti — la decisività dell'argomentazione in tesi pretermessa rispetto al coacervo degli altri dati posti a base del giudizio di gravità indiziaria, il che destina il ricorso all'inammissibilità per le ragioni sopra esposte. 3.2. In merito alla mancanza dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, la censura non supera il vaglio di ammissibilità siccome indulge su una presunta lacuna investigativa, ma non mette in dubbio la congerie di elementi valorizzati dal Tribunale del riesame per confermare l'ordinanza genetica.
4. Il terzo motivo di ricorso — che critica la tecnica redazionale adoperata dal Giudice per le indagini preliminari e passata indenne al vaglio del Tribunale del riesame — è completamente generico. L'impugnativa, infatti, invoca ripetutamente il canone dell'autonoma valutazione ma, salvo un accenno generico al riassunto da parte del Giudice per le indagini preliminari della richiesta del pubblico ministero, non si comprende in cosa risiederebbe la mancanza denunziata. Così facendo, il ricorrente ha replicato l'errore di impostazione che già aveva stigmatizzato il Tribunale del riesame con riferimento alla corrispondente eccezione formulata in quella sede.
Per dare l'idea di quanto l'approccio dell'indagato sia essenziale nel vaglio sull'autonoma valutazione svolto dal Tribunale del riesame, va segnalato che, secondo il condivisibile approdo di Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001, quando la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, sia solo genericamente eccepita — in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse — il Tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione.
A ciò si aggiunga, circa la doverosa conformazione del ricorso per cassazione che critichi il vaglio del Tribunale del riesame in punto di autonoma valutazione, che Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor Robert, Rv. 277496, ha sancito il principio secondo cui il ricorrente che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (in termini Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760).
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.13/6/2000 n.186).
6. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessíone in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter,