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Sentenza — n. 27969/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as detainee failed to request personal appearance in the initial review petition.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27969/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the detained defendant failed to formally request personal attendance in the initial review petition. Although the detainee made subsequent requests to appear, the court ruled that under established precedent, such a request must be included in the original petition to be valid. Consequently, the lower court's decision to deny the request was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 309, commi 6 e 8-bis cod. proc. pen.; nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta può esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza solo se ne ha fatto richiesta con l'istanza di riesame.

Parole chiave

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review proceeding detained person personal appearance cautionary measures inadmissible appeal procedural deadline costs award obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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Art. 309, commi 6 e 8-bis cod. proc. pen.
Contro l'anzidetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia dell'indagato, sviluppando un unico motivo di ricorso, che deduce una questione processuale, in particolare la violazione dell'art. 309, commi 6 e 8-bis cod. proc. pen. in relazione all'art.
Art. 24 Cost.
in relazione all'art. 24 Cost. ed agli artt.
Art. 178 e 179 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
artt. 73 d.P.R. 309 del 1990
art. 24 Cost
in relazione all'art. 24 Cost.
art. 309 cod. proc. pen
- Il 23 febbraio 2021, il Presidente del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, ricevuta l'istanza di riesame, ha fissato l'udienza ex art. 309 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARLO SALVATORE nato a TAURIANOVA il 23/01/1974 avverso l'ordinanza del 02/03/2021 del TRIB. Del RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 2 marzo 2021 dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale reggino in favore dì quello di Matera, confermando nel resto l'ordinanza applicativa della custodia in carcere nei confronti di Salvatore Carlo, reputato gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 453 cod. pen.

2. Contro l'anzidetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia dell'indagato, sviluppando un unico motivo di ricorso, che deduce una questione processuale, in particolare la violazione dell'art. 309, commi 6 e 8-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 Cost. ed agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., nonché la carenza di motivazione circa la mancata traduzione del detenuto in udienza. Si legge nel ricorso che l'indagato, fin dal momento della notifica del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame, aveva chiesto di voler presenziare (in particolare ciò avveniva, per la prima volta, alle ore 16.00 del 24 febbraio 2021), richiesta a cui Carlo faceva seguire ulteriori due istanze il 27 ed il 28 febbraio, rispettivamente inoltrate dalla direzione del carcere al Tribunale del riesame il 28 febbraio ed il giorno dell'udienza.

Il Tribunale del riesame aveva preso in considerazione solo le ultime due, ritenendole intempestive e, pertanto, rigettandole. Tali richieste sarebbero state, invece, meritevoli di accoglimento, ancorché non avanzate in uno all'istanza di riesame.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, evocando Sezioni Unite n. 11803 del 27/2/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Questa la scansione processuale che si evince dagli atti acclusi al fascicolo procedimentale trasmesso dal Giudice a quo e da quelli allegati al ricorso. L'indagato ha presentato istanza di riesame senza chiedere di poter presenziare. - Il 23 febbraio 2021, il Presidente del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, ricevuta l'istanza di riesame, ha fissato l'udienza ex art. 309 cod. proc. pen. per il 2 marzo 2021. - Tale decreto è stato notificato all'indagato in carcere il 24 febbraio 2021. La direzione del carcere, con nota datata 26 febbraio 2021, ha dato atto della notifica del decreto di fissazione al detenuto e della sua coeva volontà di presenziare all'udienza, richiesta rigettata dal Tribunale del riesame, "d'ordine del presidente", siccome tardiva. - Il 27 febbraio 2021, il Carlo ha nuovamente chiesto di poter presenziare all'udienza per essere ascoltato.

Tale atto è pervenuto al Tribunale del riesame il primo marzo 2021 e la richiesta è stata rigettata siccome ritenuta intempestiva. Il 2 marzo 2021, al Tribunale del riesame è giunta altra istanza manoscritta del detenuto, che ribadiva la sua intenzione di presenziare. Ebbene, il ricorso è inammissibile il quanto il Collegio intende dare seguito al principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491). Ebbene, nel caso di specie non risulta — né il ricorrente lo ha precisato — che la richiesta fosse stata formalizzata in uno alla richiesta di riesame, né il ricorrente ha chiesto il differimento dell'udienza ex art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.13/6/2000 n.186).

3. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.