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Sentenza — n. 27968/2021 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against detention order due to lack of evidentiary basis for weapon possession and continued dangerousness.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27968/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Marco Petrini against the detention order issued by the Tribunal of Reggio Calabria. The appellant argued that the lower court failed to substantiate the evidence regarding his possession of firearms and incorrectly assessed his current dangerousness despite his lack of criminal record. The court held that the Tribunal rationally inferred Petrini's involvement in criminal circles and his intent to acquire weapons to avoid liability for prior crimes, thereby justifying the continued preventive measures.

Regesto Legislator

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Art. 274 cod. proc. pen.; Art. 309 cod. proc. pen.; The court established that preventive detention orders must be based on concrete evidence of dangerousness and current needs, rejecting arguments that lack of specific investigative data from other operations negates the inference of criminal intent and ongoing risk derived from the specific facts of the case.

Parole chiave

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preventive detention dangerousness assessment weapon possession evidentiary basis criminal organization ties procedural appeal costs of proceedings procedimento penale pendente

Disposizioni normative citate

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Art. 274 cod. proc. pen.
Difetterebbero tutte le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e sarebbe pronosticabile l'inflizione di una pena inferiore ai due anni di reclusione.
Art. 309 cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame avrebbe omesso — si legge infine nel motivo di ricorso in esame — di dare riscontro alla critica dell'istante ex art. 309 cod. proc. pen. a proposito della gravità indiziaria del reato di trasporto dell'arma.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 309 cod. proc. pen
Il Tribunale del riesame avrebbe omesso — si legge infine nel motivo di ricorso in esame — di dare riscontro alla critica dell'istante ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
Difetterebbero tutte le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Anche per le impugnative in materia cautelare vale, poi, il dovere di specificità, da cui discende che — come può trarsi dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETRINI MARCO nato a GIOIA TAURO il 13/12/1994 avverso l'ordinanza del 05/02/2021 del TRIB. DEL RIESAME di REGGIO CALABRIAlette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 5 febbraio 2021 dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che ha confermato il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari reggino nei confronti di Marco Petrini, reputato gravemente indiziato di detenzione e porto di due armi comuni da sparo. Secondo l'editto accusatorio validato dai Giudici della cautela, Petrini avrebbe acquistato una pistola da Mattia Ligato tramite l'intermediazione di Salvatore Belcastro e, poi, una volta appreso che detta arma era stata precedentemente utilizzata per un danneggiamento, aveva espresso le proprie rimostranze ed aveva ricevuto da Belcastro un'altra pistola in sostituzione, in attesa che Ligato — intanto arrestato per detenzione di marijuana — gli restituisse il prezzo pagato.

2. Contro l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di fiducia dell'indagato. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione. Osserva il ricorrente che, se Petrini ha acquistato l'arma il primo dicembre 2016 ed è stato identificato il 30 marzo 2017, allora in questo lasso di tempo egli ha detenuto l'arma che gli era stata data da Belcastro in sostituzione di quella acquistata. Si chiede quindi il ricorrente che utilizzo ne abbia fatto, sostenendo che, se fosse stato effettivamente così pericoloso come indicato nell'ordinanza impugnata, si sarebbe adoperato in altri acquisti o sarebbe stato coinvolto in altre vicende, anche attinenti alla cosca Pisano o ad altre cosche operanti sul territorio.

Ma del Petrini non vi è più traccia agli atti dell'operazione Faust. L'impugnativa passa, quindi, ad avversare il profilo della gravità indiziaria, e, dopo alcune osservazioni teoriche circa i presupposti per la configurazione dei reati di detenzione e porto di arma comune da sparo, finisce poi per concentrarsi sulla predicata assenza di qualsivoglia dato investigativo che attesti il coinvolgimento di Petrini. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso — si legge infine nel motivo di ricorso in esame — di dare riscontro alla critica dell'istante ex art. 309 cod. proc. pen. a proposito della gravità indiziaria del reato di trasporto dell'arma. 2.2.

Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari, sostenendo che l'ordinanza impugnata si risolverebbe in una serie di affermazioni apodittiche e congetturali in punto di attualità. Ribadisce il ricorrente che non vi è traccia di contatti con esponenti della cosca, né di condotte illecite successive, rimarcando che Petrini è incensurato. Difetterebbero tutte le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e sarebbe pronosticabile l'inflizione di una pena inferiore ai due anni di reclusione.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va pertanto respinto.

1. I motivi di ricorso possono essere trattati insieme, in quanto il primo motivo avversa ora il profilo della gravità indiziaria, ora quello delle esigenze cautelari. Essi appaiono infondati anche se, in molti punti, lambiscono l'inammissibilità. 1.1. All'esame del dettaglio delle doglianze va premesso che l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di misure cautelari personali reputa ammissibile il ricorso per cassazione soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;

Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460;

Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). Anche per le impugnative in materia cautelare vale, poi, il dovere di specificità, da cui discende che — come può trarsi dall'art. 581 cod. proc. pen. e come ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823 — i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 1.2. Tanto precisato e tentando una ripartizione delle doglianze, va, in primis, rilevata l'assoluta vaghezza delle critiche in ordine al giudizio di gravità indiziaria — debitamente giustificato dal Tribunale del riesame — giacché il ricorrente non contesta la ricostruzione del Collegio della cautela, che ha evinto il coinvolgimento di Petrini dalle chiare captazioni in cui si è commentata la vicenda della pistola.

Che la condotta non sia circoscritta temporalmente e che questo ridondi in negativo sulla sussistenza del fatto è una convinzione del ricorrente, laddove è evidente sia che Petrini ricevette la prima arma, sia che ottenne l'altra in sostituzione, non rilevando per quanto tempo questa disponibilità si sia concretizzata. A ciò si aggiunga che quella secondo cui il ricorrente non avrebbe trasportato (o portato) l'arma al di fuori della propria abitazione costituisce un'affermazione con la quale la parte tenta di proporre una ricostruzione alternativa della regiudicanda. 1.3.

In ordine allo scrutinio sulle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha evinto la pericolosità di Petrini dall'esigenza stessa di procurarsi un'arma, dalla volontà di utilizzarla — tratta dalla necessità di averne una "pulita", per non vedersi addebitati i reati per cui la pistola era stata precedentemente utilizzata — e dai contatti con esponenti della cosca Pisano (in particolare con il gestore dell'arsenale del clan), cui ha mosso le proprie rimostranze e che per lui si sono attivati anche nel recupero del denaro, tanto che Belcastro gli ha addirittura ceduto la sua pistola a garanzia della restituzione del prezzo.

Ne viene fuori — come razionalmente argomentato dal Tribunale del riesame — la figura di un soggetto addentro agli equilibri criminali della zona e dotato di un forte potere contrattuale, sintomo di un calibro delinquenziale che gli consentiva di trattare alla pari con gli accoliti della cosca. La circostanza che non emergano altri dati dalle intercettazioni del procedimento Faust non rileva, posto che Petrini non è accusato di essere inserito in quel contesto ovvero di avere agito per conto o nell'interesse della compagine, ma la sua figura è venuta fuori, in maniera casuale, dalle captazioni.

In ordine alla risalenza dei fatti in punto di attualità delle esigenze cautelavi, l'ordinanza impugnata sfugge alle critiche del ricorrente, avendo razionalmente argomentato (nel richiamare la ricostruzione offerta nell'ordinanza) circa il fatto che la pericolosità di questi si mantiene intatta ancora oggi, in ragione della personalità che emerge dalla commissione del fatto, che ha visto l'indagato procurarsi un'arma letale ai di fuori dei circuiti legali e mostrare uno spessore non comune nel protestare contro gli appartenenti alla cosca 'ndranghetista e nell'ottenere ragione (il Tribunale del riesame lo chiama «potere contrattuale»), il tutto senza avere fonti di reddito che possano giustificare l'esborso di 1300 euro.

Altrettanto razionalmente, dunque, il Collegio della cautela ha escluso che rilevasse in bonam partem l'incensuratezza del prevenuto. Quando, infine, il ricorso argomenta in ordine alle altre esigenze cautelari, il pericolo di inquinamento probatorio e di fuga, offre ulteriormente il fianco ad un'accusa di aspecificità, dal momento che dette esigenze non sono a base del provvedimento impugnato.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/6/2021. Il Consigliere