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Sentenza — n. 27967/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls GIP order rejecting criminal penalty decree due to procedural abnormality regarding defendant's payment ability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27967/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the preliminary investigation judge's order rejecting the prosecutor's request for a criminal penalty decree. The prosecutor argued the order was abnormal because it presumed the defendant could not pay the fine and would oppose the decision, thereby usurping the prosecutor's role. The court ruled that such speculative assessments regarding the defendant's financial capacity and potential opposition constitute a procedural abnormality, violating the limits of the GIP's discretionary power.

Regesto Legislator

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Art. 459, comma 3, cod. proc. pen.; The preliminary investigation judge may exercise discretion on the request for a criminal penalty decree but cannot base rejection on speculative assumptions regarding the defendant's inability to pay or their likelihood of opposing the decision, as this constitutes an abnormality and an infringement on the prosecutor's institutional sphere.

Parole chiave

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procedural abnormality criminal penalty decree preliminary investigation judge prosecutor's competence speculative financial assessment discretionary power limits pena pecuniaria sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 459, comma 3, cod. proc. pen.
«L'ordinanza in questione costituisce espressione del legittimo esercizio del potere cognitivo conferito al giudice per le indagini preliminari dall'art. 459, comma 3, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 483 cod. pen.
Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera ha respinto la richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Specchia Nicola, per il reato di cui all'art. 483 cod. pen..
art. 483 cod. pen
Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera ha respinto la richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Specchia Nicola, per il reato di cui all'art. 483 cod. pen..
art. 459 cod. proc. pen
«La previsione testuale del comma 3 dell'art. 459 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite Ksouri (n. 20569 del 18/01/2018)
rigetta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna si trovano limpidamente scolpiti nella sentenza delle Sezioni Unite Ksouri (n. 20569 del 18/01/2018).
Sez. 5, n. 2982 del 15/12/2011, Jiansheng
Sez. 1, n. 47515 del 29/10/2003, Cerasa
251940; Sez. 1, n. 47515 del 29/10/2003, Cerasa, Rv.
Sez. 2, n. 4339 del 06/11/1996, Arcidiacono
226468; Sez. 2, n. 4339 del 06/11/1996, Arcidiacono, Rv.
Sez. 3, n. 13998 del 28/02/2002, Fai
206287; Sez. 3, n. 13998 del 28/02/2002, Fai, Rv.
Sez. 6, n. 36216 del 27/06/2013, Galati
b) sull'insufficienza delle acquisizioni probatorie, da approfondire ulteriormente anche per l'eventuale riscontro dell'estinzione del reato per prescrizione (Sez. 6, n. 36216 del 27/06/2013, Galati, Rv.
Sez. 3, n. 4545 del 04/12/2007, Pennino
Sez. 6, n. 6663 del 01/12/2015, R.
Sez. 4, n. 45683 del 18/09/2014, Mirra
266111), o sul giudizio di incongruità della pena da irrogare rispetto alla gravità della violazione accertata (Sez. 4, n. 45683 del 18/09/2014, Mirra, Rv.
Sez. 1, n. 13592 del 26/02/2009, Batista Mariano Da Silva
e) sull'inidoneità dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte di cittadino extracomunitario privo di fissa dimora (Sez. 1, n. 13592 del 26/02/2009, Batista Mariano Da Silva, Rv.
Sez. 1, n. 6614 del 17/01/2008, Bondari
243557; Sez. 1, n. 6614 del 17/01/2008, Bondari, Rv.
Sez. 5, n. 8463 del 24/01/2005, Sìngh
239360; Sez. 5, n. 8463 del 24/01/2005, Sìngh, Rv.
Sez. 6, n. 38370 del 12/06/2014, Mancrasso
198289); - prevedibile opposizione da parte dell'imputato con conseguente verifica dibattimentale per la gravità dell'addebito (Sez. 6, n. 38370 del 12/06/2014, Mancrasso, Rv.
Sez. 6, n. 17702 del 01/04/2016, C.M.
236810); - formulata prognosi negativa circa l'adempimento da parte dell'imputato dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria (Sez. 6, n. 17702 del 01/04/2016, C.M., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MATERAnel procedimento a carico di: SPECCHIA NICOLA nato a ALTAMURA il 02/06/1981 avverso l'ordinanza del 26/02/2021 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI MATERAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto di voler annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Matera per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera ha respinto la richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Specchia Nicola, per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.. Il rigetto è così motivato: «la gravità della condotta contestata rende inopportuna la condanna mediante decreto penale ad una pena pecuniaria, sia pure di importo elevato pari ad alcune migliaia di euro, tanto più che essendo l'imputato pregiudicato, quest'ultimo, qualora fosse emesso il decreto penale, non potrebbe beneficiare della sospensione condizionale della pena e, trovandosi presumibilmente nella impossibilità di pagare la pena pecuniaria, proporrebbe opposizione scegliendo di rischiare la condanna ad una pena detentiva: anche per tale motivo è preferibile che il P.M. si orienti verso l'emissione di decreto di citazione a giudizio».

2. Ricorre il pubblico ministero denunciando l'abnormità del provvedimento che avrebbe determinato una inammissibile regressione del procedimento invadendo la sfera di competenza istituzionale dell'organo inquirente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Criteri, condizioni e limiti della abnormità riferita all'ordinanza con cui il g.i.p. rigetta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna si trovano limpidamente scolpiti nella sentenza delle Sezioni Unite Ksouri (n. 20569 del 18/01/2018). 2.1. «L'ordinanza in questione costituisce espressione del legittimo esercizio del potere cognitivo conferito al giudice per le indagini preliminari dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., che, al di fuori di qualsiasi automatismo decisorio ed in coerenza col ruolo funzionale di quel giudice, gli riconosce la possibilità di un ampio sindacato sul merito dell'istanza».

«La previsione testuale del comma 3 dell'art. 459 cod. proc. pen. consente di escludere che la presentazione della richiesta operi con effetti vincolanti per il giudice cui sia rivolta, perché ammette espressamente plurimi esiti decisori alternativi, rimessi alla sua valutazione discrezionale, in termini di accoglimento dell'istanza con emissione del decreto, di rigetto per la contestuale pronuncia di sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, al di fuori di quest'ultima ipotesi, di sostanziale rigetto tramite restituzione degli atti al pubblico ministero.

Con specifico riferimento a quest'ultima ipotesi non è dato rinvenire nella formulazione testuale della disposizione nessuna indicazione sull'ambito in cui deve svolgersi il sindacato del giudice e soccorre al riguardo l'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina».«È concorde negli interpreti l'opinione favorevole a non circoscrivere l'area delle verifiche giudiziali sulla domanda di emissione del decreto penale al solo profilo della applicabilità al caso specifico della pena pecuniaria e della sua misura, quindi ai soli aspetti attinenti alla legalità della sanzione in concreto irrogabile rispetto agli estremi edittali ed alla diminuzione prevista in relazione alla natura speciale del rito e ad estenderla anche agli altri presupposti condizionanti l'ammissibilità dell'introduzione del rito stesso, quali la tipologia di reato ed il momento di formulazione della richiesta nonché alla qualificazione giuridica del fatto di reato ed alla congruità della pena (Sez. 1, n. 1426 del 24/03/1994, Nastri, Rv. 198289)».

«Al contempo la giurisprudenza di legittimità ha qualificato come abnorme il provvedimento di restituzione degli atti, motivato da ragioni di mera opportunità, che si traduca in una manifestazione di dissenso rispetto alla scelta, di esclusiva pertinenza dell'organo dell'accusa, di introdurre il procedimento monitorio ed in un'arbitraria usurpazione da parte del giudice di facoltà, riservate dall'ordinamento alla parte pubblica, in conseguenza della difforme considerazione sull'utilità del rito e sui suoi futuri sviluppi». 2.2. Le Sezioni Unite Ksouri ricordano i seguenti casi di abnormità: - ritenuta immotivata inopportunità del diniego (Sez. 1, n. 1426 del 24/03/1994, Nastri, Rv. 198289); - prevedibile opposizione da parte dell'imputato con conseguente verifica dibattimentale per la gravità dell'addebito (Sez. 6, n. 38370 del 12/06/2014, Mancrasso, Rv. 260177); - mancato accesso da parte dell'imputato alla possibilità di definire in via amministrativa l'illecito contestato, quale manifestazione della volontà di accedere al rito dibattimentale con conseguente inutilità del decreto di condanna, fonte di inutile dispendio di attività giurisdizionale (Sez. 3, n. 8288 del 25/11/2009, dep. 2010, Russo, Rv. 246333); - applicabilità della continuazione con altri reati, contestati allo stesso imputato in separato procedimento, per il quale era stata formulata richiesta di emissione di altro decreto penale di condanna a carico dello stesso imputato (Sez. 3, n. 44296 del 03/10/2013, Giovannini, Rv. 257373); - proposizione della richiesta nei confronti di un solo imputato previa separazione della sua posizione personale da quella degli altri indagati (Sez. 3, n. 16826 del 20/03/2007, Alicata, Rv. 236810); - formulata prognosi negativa circa l'adempimento da parte dell'imputato dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria (Sez. 6, n. 17702 del 01/04/2016, C.M., Rv. 266741).«In tutti i casi risolti da tali pronunce è costante l'affermazione per cui l'apprezzamento discrezionale del giudice sulla richiesta di introduzione del rito monitorio, pur riconosciutogli dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., non può estendersi sino ad interferire con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell'azione penale e di strutturazione dell'imputazione ed a negare il provvedimento richiesto in forza di un personale criterio di opportunità, stimato preferibile rispetto alle valutazioni del pubblico ministero.

Una decisione che comportasse tali effetti stravolgerebbe la ripartizione delle funzioni nel sistema processuale e, pur rientrando nell'esercizio di un potere astrattamente attribuito al giudice dall'ordinamento, sarebbe affetta da abnormità perché al di fuori della previsione normativa per il suo contenuto eccentrico e singolare e per gli effetti prodotti di indebita regressione del procedimento». 2.3. Come ricordano le Sezioni Unite Ksouri: «Tale indebita usurpazione di competenze è stata, al contrario, esclusa in casi in cui il disaccordo tra istante e decidente veda:

a) sulla qualificazione giuridica da assegnare al reato, perché, pur accertato nella sua materialità, è ritenuto rientrare in una diversa fattispecie astratta (Sez. 5, n. 2982 del 15/12/2011, dep. 2012, Jiansheng, Rv. 251940; Sez. 1, n. 47515 del 29/10/2003, Cerasa, Rv. 226468; Sez. 2, n. 4339 del 06/11/1996, Arcidiacono, Rv. 206287; Sez. 3, n. 13998 del 28/02/2002, Fai, Rv. 221783);

b) sull'insufficienza delle acquisizioni probatorie, da approfondire ulteriormente anche per l'eventuale riscontro dell'estinzione del reato per prescrizione (Sez. 6, n. 36216 del 27/06/2013, Galati, Rv. 256331);

c) sulla necessità di imporre la confisca di beni, non adottabile col decreto penale di condanna, specie se il pubblico ministero ne chieda il dissequestro (Sez. 3, n. 4545 del 04/12/2007, dep. 2008, Pennino, Rv. 238853);

d) sull'insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria (Sez. 6, n. 6663 del 01/12/2015, dep. 2016, R., Rv. 266111), o sul giudizio di incongruità della pena da irrogare rispetto alla gravità della violazione accertata (Sez. 4, n. 45683 del 18/09/2014, Mirra, Rv. 261063);

e) sull'inidoneità dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte di cittadino extracomunitario privo di fissa dimora (Sez. 1, n. 13592 del 26/02/2009, Batista Mariano Da Silva, Rv. 243557; Sez. 1, n. 6614 del 17/01/2008, Bondari, Rv. 239360; Sez. 5, n. 8463 del 24/01/2005, Sìngh, Rv. 230884)». 2.4. In definitiva il giudice per le indagini preliminari può sindacare l'istanza proposta ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., utilizzando ogni risultanza processuale, con l'unico limite di non invadere la sfera di competenza del pubblico ministero richiedente.

3. Nel caso di specie il provvedimento di rigetto assunto dal giudice per le indagini preliminari fa leva, nella sostanza, sulla "inopportunità" di una condanna mediante decreto in ragione della "presumibile" impossibilità, da parte dell'imputato, di adempiere al pagamento della elevata pena pecuniaria e sulla prevedibile opposizione. In base ai criteri ripercorsi al paragrafo che precede, si tratta di un caso che dà luogo ad abnormità sotto i profili de: - la prevedibile opposizione da parte dell'imputato (Sez. 6, n. 38370 del 12/06/2014, Mancrasso, Rv. 260177); - la formulata prognosi negativa circa l'adempimento da parte dell'imputato dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria (Sez. 6, n. 17702 del 01/04/2016, C.M., Rv. 266741). La decisione si fonda, invero, non su profili di legittimità del rito o di idoneità ed adeguatezza della pena con riferimento al caso concreto, ma su generiche ragioni di opportunità concernenti la natura dell'istituto e la sua efficacia.

4. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Matera, ufficio del giudice per le indagini preliminari, per l'ulteriore corso in merito alla richiesta del pubblico ministero di emissione di decreto penale di condanna.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone rimettersi gli a