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Sentenza — n. 27966/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses prosecutor's appeal against preliminary judge's refusal to issue criminal penalty decree.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27966/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible the Public Prosecutor's appeal against the preliminary judge's order refusing a criminal penalty decree. The prosecutor argued this decision constituted an abnormality by usurping the investigating judge's competence, but the court found no such error. The court ruled that the judge's discretion to reject a fine in favor of a trial is a legitimate exercise of power under Article 459 of the Code of Criminal Procedure, not an abuse of authority.

Regesto Legislator

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Art. 459, comma 3, cod. proc. pen.; The preliminary judge's discretionary power to reject a request for a criminal penalty decree does not constitute an abnormality when based on the inadequacy of the fine, as this falls within the judge's legitimate cognitive role rather than an infringement of the prosecutor's functions.

Parole chiave

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abnormalità giudice per le indagini preliminari decreto penale di condanna competenza istituzionale discrezionalità giudiziale codice di procedura penale ricorso per cassazione minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 459, comma 3, cod. proc. pen.
«L'ordinanza in questione costituisce espressione del legittimo esercizio del potere cognitivo conferito al giudice per le indagini preliminari dall'art. 459, comma 3, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
art. 610 cod. pen
Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera ha respinto la richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Munteanu Sorina Maria, per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.
art. 459 cod. proc. pen
«La previsione testuale del comma 3 dell'art. 459 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite Ksouri (n. 20569 del 18/01/2018)
Criteri, condizioni e limiti della abnormità riferita all'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna si trovano limpidamente scolpiti nella sentenza delle Sezioni Unite Ksouri (n. 20569 del 18/01/2018).
Sez. 5, n. 2982 del 15/12/2011, Jiansheng
Sez. 1, n. 47515 del 29/10/2003, Cerasa
251940; Sez. 1, n. 47515 del 29/10/2003, Cerasa, Rv.
Sez. 2, n. 4339 del 06/11/1996, Arcidiacono
226468; Sez. 2, n. 4339 del 06/11/1996, Arcidiacono, Rv.
Sez. 3, n. 13998 del 28/02/2002, Fai
206287; Sez. 3, n. 13998 del 28/02/2002, Fai, Rv.
Sez. 6, n. 36216 del 27/06/2013, Galati
b) sull'insufficienza delle acquisizioni probatorie, da approfondire ulteriormente anche per l'eventuale riscontro dell'estinzione del reato per prescrizione (Sez. 6, n. 36216 del 27/06/2013, Galati, Rv.
Sez. 3, n. 4545 del 04/12/2007, Pennino
Sez. 6, n. 6663 del 01/12/2015, R.
Sez. 4, n. 45683 del 18/09/2014, Mirra
266111), o sul giudizio di incongruità della pena da irrogare rispetto alla gravità della violazione accertata (Sez. 4, n. 45683 del 18/09/2014, Mirra, Rv.
Sez. 1, n. 13592 del 26/02/2009, Batista Mariano Da Silva
e) sull'inidoneità dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte di cittadino extracomunitario privo di fissa dimora (Sez. 1, n. 13592 del 26/02/2009, Batista Mariano Da Silva, Rv.
Sez. 1, n. 6614 del 17/01/2008, Bondari
243557; Sez. 1, n. 6614 del 17/01/2008, Bondari, Rv.
Sez. 5, n. 8463 del 24/01/2005, Singh
239360; Sez. 5, n. 8463 del 24/01/2005, Singh, Rv.
Sez. 6, n. 23829 del 12/05/2016, C.
L'abnormità va esclusa nel caso in cui, come nella specie, il giudice per le indagini preliminari abbia ritenuto l'inadeguatezza della pena pecuniaria a sanzionare una determinata condotta (Sez. 6, n. 23829 del 12/05/2016, C., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MATERAnel procedimento a carico di: MUNTEANU SORINA MARIA nata il 07/08/1996 avverso l'ordinanza del 26/02/2021 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI MATERAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di annullare il decreto impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera ha respinto la richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Munteanu Sorina Maria, per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. consistito nel costringere Basile Mariella, mediante minaccia, a tollerare la permanenza dell'imputata in un alloggio. Il rigetto è così motivato: «la gravità della condotta contestata e/o l'importanza e la delicatezza degli interessi personali coinvolti rende inopportuna e non adeguata la condanna ad una pena pecuniaria, sia pure di importo elevato, mediante decreto penale, essendo preferibile che il P.M. si orienti verso l'emissione del decreto di citazione a giudizio al fine di puntare, all'esito del processo dibattimentale, alla condanna ad una pena detentiva».

2. Ricorre il pubblico ministero denunciando l'abnormità del provvedimento che avrebbe determinato una inammissibile regressione del procedimento invadendo la sfera di competenza istituzionale dell'organo inquirente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Criteri, condizioni e limiti della abnormità riferita all'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna si trovano limpidamente scolpiti nella sentenza delle Sezioni Unite Ksouri (n. 20569 del 18/01/2018). 2.1. «L'ordinanza in questione costituisce espressione del legittimo esercizio del potere cognitivo conferito al giudice per le indagini preliminari dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., che, al di fuori di qualsiasi automatismo decisorio ed in coerenza col ruolo funzionale di quel giudice, gli riconosce la possibilità di un ampio sindacato sul merito dell'istanza».

«La previsione testuale del comma 3 dell'art. 459 cod. proc. pen. consente di escludere che la presentazione della richiesta operi con effetti vincolanti per il giudice cui sia rivolta, perché ammette espressamente plurimi esiti decisori alternativi, rimessi alla sua valutazione discrezionale, in termini di accoglimento dell'istanza con emissione del decreto, di rigetto per la contestuale pronuncia di sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, al di fuori di quest'ultima ipotesi, di sostanziale rigetto tramite restituzione degli atti al pubblico ministero.

Con specifico riferimento a quest'ultima ipotesi non è dato rinvenire nella formulazione testuale della disposizione nessuna indicazione sull'ambito in cui deve svolgersi il sindacato del giudice e soccorre al riguardo l'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina». «È concorde negli interpreti l'opinione favorevole a non circoscrivere l'area delle verifiche giudiziali sulla domanda di emissione del decreto penale al solo profilo della applicabilità al caso specifico della pena pecuniaria e della sua misura, quindi ai soli aspetti attinenti alla legalità della sanzione in concreto irrogabile rispetto agli estremi edittali ed alla diminuzione prevista in relazione alla natura speciale del rito e ad estenderla anche agli altri presupposti condizionanti l'ammissibilità dell'introduzione del rito stesso, quali la tipologia di reato ed il momento di formulazione della richiesta nonché alla qualificazione giuridica del fatto di reato ed alla congruità della pena (Sez. 1, n. 1426 del 24/03/1994, Nastri, Rv. 198289)».

«Al contempo la giurisprudenza di legittimità ha qualificato come abnorme il provvedimento di restituzione degli atti, motivato da ragioni di mera opportunità, che si traduca in una manifestazione di dissenso rispetto alla scelta, di esclusiva pertinenza dell'organo dell'accusa, di introdurre il procedimento monitorio ed in un'arbitraria usurpazione da parte del giudice di facoltà, riservate dall'ordinamento alla parte pubblica, in conseguenza della difforme considerazione sull'utilità del rito e sui suoi futuri sviluppi». 2.2. Le Sezioni Unite Ksouri ricordano i seguenti casi di abnormità: - ritenuta immotivata inopportunità del diniego (Sez. 1, n. 1426 del 24/03/1994, Nastri, Rv. 198289); - prevedibile opposizione da parte dell'imputato con conseguente verifica dibattimentale per la gravità dell'addebito (Sez. 6, n. 38370 del 12/06/2014, Mancrasso, Rv. 260177); - mancato accesso da parte dell'imputato alla possibilità di definire in via amministrativa l'illecito contestato, quale manifestazione della volontà di accedere al rito dibattimentale con conseguente inutilità del decreto di condanna, fonte di inutile dispendio di attività giurisdizionale (Sez. 3, n. 8288 del 25/11/2009, dep. 2010, Russo, Rv. 246333); - applicabilità della continuazione con altri reati, contestati allo stesso imputato in separato procedimento, per il quale era stata formulata richiesta di emissione di altro decreto penale di condanna a carico dello stesso imputato (Sez. 3, n. 44296 del 03/10/2013, Giovannini, Rv. 257373); - proposizione della richiesta nei confronti di un solo imputato previa separazione della sua posizione personale da quella degli altri indagati (Sez. 3, n. 16826 del 20/03/2007, Alicata, Rv. 236810); - formulata prognosi negativa circa l'adempimento da parte dell'imputato dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria (Sez. 6, n. 17702 del 01/04/2016, C.M., Rv. 266741).

«In tutti i casi risolti da tali pronunce è costante l'affermazione per cui l'apprezzamento discrezionale del giudice sulla richiesta di introduzione del rito monitorio, pur riconosciutogli dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., non può estendersi sino ad interferire con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell'azione penale e di strutturazione dell'imputazione ed a negare il provvedimento richiesto in forza di un personale criterio di opportunità, stimato preferibile rispetto alle valutazioni del pubblico ministero.

Una decisione che comportasse tali effetti stravolgerebbe la ripartizione delle funzioni nel sistema processuale e, pur rientrando nell'esercizio di un potere astrattamente attribuito al giudice dall'ordinamento, sarebbe affetta da abnormità perché al di fuori della previsione normativa per il suo contenuto eccentrico e singolare e per gli effetti prodotti di indebita regressione del procedimento». 2.3. Come ricordano le Sezioni Unite Ksouri: «Tale indebita usurpazione di competenze è stata, al contrario, esclusa in casi in cui il disaccordo tra istante e decidente verta:

a) sulla qualificazione giuridica da assegnare al reato, perché, pur accertato nella sua materialità, è ritenuto rientrare in una diversa fattispecie astratta (Sez. 5, n. 2982 del 15/12/2011, dep. 2012, Jiansheng, Rv. 251940; Sez. 1, n. 47515 del 29/10/2003, Cerasa, Rv. 226468; Sez. 2, n. 4339 del 06/11/1996, Arcidiacono, Rv. 206287; Sez. 3, n. 13998 del 28/02/2002, Fai, Rv. 221783);

b) sull'insufficienza delle acquisizioni probatorie, da approfondire ulteriormente anche per l'eventuale riscontro dell'estinzione del reato per prescrizione (Sez. 6, n. 36216 del 27/06/2013, Galati, Rv. 256331);

c) sulla necessità di imporre la confisca dì beni, non adottabile col decreto penale di condanna, specie se il pubblico ministero ne chieda il dissequestro (Sez. 3, n. 4545 del 04/12/2007, dep. 2008, Pennino, Rv. 238853);

d) sull'insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria (Sez. 6, n. 6663 del 01/12/2015, dep. 2016, R., Rv. 266111), o sul giudizio di incongruità della pena da irrogare rispetto alla gravità della violazione accertata (Sez. 4, n. 45683 del 18/09/2014, Mirra, Rv. 261063);

e) sull'inidoneità dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte di cittadino extracomunitario privo di fissa dimora (Sez. 1, n. 13592 del 26/02/2009, Batista Mariano Da Silva, Rv. 243557; Sez. 1, n. 6614 del 17/01/2008, Bondari, Rv. 239360; Sez. 5, n. 8463 del 24/01/2005, Singh, Rv. 230884)». 2.4. In definitiva il giudice per le indagini preliminari può sindacare l'istanza proposta ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., utilizzando ogni risultanza processuale, con l'unico limite di non invadere la sfera di competenza del pubblico ministero richiedente.3.

Nel caso di specie il provvedimento di rigetto adottato dal giudice per le indagini preliminari fa leva, nella sostanza, sulla ritenuta inadeguatezza della pena pecuniaria. In base si criteri ripercorsi al paragrafo che precede, si tratta di un caso che non dà luogo ad abnormità (pur dovendosi rilevare che il provvedimento è fondato su una motivazione stereotipata del tutto astratta e priva di agganci al caso concreto). Il ricorso per cassazione avverso il rigetto della richiesta di decreto penale di condanna è ammissibile solo in caso di abnormità dell'atto, configurabile allorché la decisione si fondi non su profili di legittimità dei rito o di idoneità ed adeguatezza della pena con riferimento al caso concreto, ma su generiche ragioni di opportunità concernenti la natura dell'istituto e la sua efficacia.

L'abnormità va esclusa nel caso in cui, come nella specie, il giudice per le indagini preliminari abbia ritenuto l'inadeguatezza della pena pecuniaria a sanzionare una determinata condotta (Sez. 6, n. 23829 del 12/05/2016, C., Rv. 267272).

4. Esclusa l'abnormità, il provvedimento di rigetto della richiesta di emissione di decreto penale di condanna non è impugnabile. Pertanto il ricorso del Pubblico ministero deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 11/06/2021 Il