Cassation Court dismisses appeal against detention order in mafia association case citing statutory presumptions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the detention order inadmissible, upholding the lower court's decision to maintain custody in prison. The appellant argued that the trial judge violated legal principles by relying excessively on a justice collaborator's testimony and failed to properly assess the necessity of the measure. The Court rejected these claims, stating that the statutory presumptions regarding the existence of detention needs and the suitability of imprisonment apply automatically when the crime is ongoing, without requiring the appellant to prove otherwise.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; The statutory presumptions regarding the existence of detention needs and the suitability of imprisonment apply automatically when the crime is ongoing, rendering the appellant's burden of proof ineffective.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATRI IVAN nato a ADRANO il 26/01/1990 avverso l'ordinanza del 25/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame dì Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Atri Ivan, quale partecipe, dal marzo 2019 fino alla attualità, della associazione mafiosa denominata clan Scalisi, insediata sul territorio di Adrano (capo 1 della incolpazione provvisoria).
2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione "in relazione al principio della autonoma valutazione del giudice e in relazione al capo 1) dell'incolpazione provvisoria". L'ordinanza impugnata, abusando della motivazione per relationem, offrirebbe un impianto argomentativo apparente: dedica appena due pagine (delle dodici che la compongono) alla disamina delle posizione del ricorrente; liquida in modo apodittico le questioni proposte circa l'inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e la "vacuità" delle intercettazioni.
Si addebitano al ricorrente comportamenti inidonei a configurare la condotta partecipativa prevista dall'art. 416-bis cod. pen., poiché si tratterebbe soltanto di mera frequentazione con personaggi di vertice della associazione mafiosa e di una "messa a disposizione". Le intercettazioni sono pochissime e, in molte di esse, il ricorrente sarebbe mero "spettatore". Nella conversazione n. 15437 del 17 novembre 2020 Atri manifesta la propria disponibilità a Pietro Severino non all'organizzazione criminale. Il collaboratore di giustizia Giarrizzo lo indica tra ì percettori di "stipendio", ma il nominativo del ricorrente non figura nella lista degli "stipendiati", né Giarrizzo offre una spiegazione di tale mancanza.
Un simile incedere argomentativo violerebbe i doveri incombenti sul giudice di merito alla stregua dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e dei principi elaborati in materia dalla Corte di cassazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla dedotta carenza di esigenze cautelari. L'ordinanza non sarebbe calibrata sulla posizione di Atri, al quale non sono contestati delitti scopo, e sul "lasso di tempo trascorso". Una volta esclusa la partecipazione del Severino all'organizzazione di cui al capo 1), cadrebbe la presunzione di adeguatezza della misura inframuraria.
3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria, rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è generico.2.1. Il ricorso non si confronta adeguatamente con il reale contenuto dell'ordinanza impugnata svilendo gli elementi indiziari rispetto a quelli che compongono la trama argomentativa posta a corredo della decisione di seguito sintetizzata. 2.2. La sussistenza della cosca mafiosa denominata Scalisi è acclarata da plurime sentenze passate in giudicato. Atri Ivan ha patito una lunga detenzione perché condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed è stato scarcerato nel 2019. Il ricorrente è destinatario di una chiamata in correità da parte di Giarrizzo Salvatore, attuale reggente del clan Scalisi, anche se investito solo formalmente del ruolo, perché, nei fatti, il ruolo predominante è esercitato da Calcagno Salvatore, nipote del capo storico, Scarvaglieri Giuseppe, ergastolano.
Giarrizzo Salvatore, arrestato il 16 luglio 2020, in esecuzione di una ordinanza cautelare concernente reati in materia di sostanze stupefacenti (procedimento denominato "The King"), inizia un percorso di collaborazione con la giustizia. Nei suoi interrogatori delinea l'organigramma del clan mafioso; parla del tentato omicidio di cui è stato vittima per mano di Dino e Cristian Lo Cicero (che, nel timore della imminente rappresaglia, si sono rifugiati all'estero); permette agli inquirenti di trovare alcune armi in dotazione al clan: una mitraglietta, due pistole e varie munizioni.
Giarrizzo Salvatore indica Atri Ivan come componente della famiglia Chiaromonte, capeggiata da Carmelo Chiaromonte e operante all'interno del clan Scalisi. Il collaboratore racconta che Atri Ivan, appena uscito dal carcere, si è presentato al suo cospetto, mettendosi a disposizione del clan. La chiamata di correo trova riscontro nei risultati delle intercettazioni (molte delle quali vedono Atri come interlocutore diretto) da cui emerge che il ricorrente dichiarava di essere "a disposizione" della cosca e che, per conto del clan, si è recato dai commercianti per riscuotere i proventi delle estorsioni. 2.3.
A fronte di tanto, le censure del ricorrente non colgono nel segno. 2.3.1. Sotto il profilo giuridico, va osservato che con un recentissimo intervento le Sezioni Unite hanno ribadito che: «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (informazione provvisoria n. 7/2021 del 27 maggio 2021, Modaffari).
E questo è proprio quello che ha formato oggetto dell'accertamento del giudice della cautela e che proviene dalla viva voce dell'imputato.Peraltro la "messa a disposizione" non è stata solo verbale, poiché si è tradotta nella condotta di esattore dei proventi estorsivi. Il quadro emerge dalle sole intercettazioni; rispetto ad esse le dichiarazioni del collaboratore sono di mera conferma e dunque è irrilevante approfondire il tema della chiamata di correo.
3. Il secondo motivo è inammissibile. In forza dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., vige la doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelarì e assoluta quanto alla adeguatezza della misura carceraria. Non si pone alcuna questione di "attualità", cui il ricorrente accenna, dato che il reato era in corso al momento della applicazione della misura cautelare. Il ricorrente non indica, neppure in astratto, alcun altro elemento che possa far vincere la presunzione di cui sopra.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Così