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Sentenza — n. 27962/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27962/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27962/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Lo Cicero Giuseppe, quale partecipe, dal marzo 2019 fino alla attualità, della associazione mafiosa denominata clan Scalisi, insediata sul territorio di Adrano (capo 1 della incolpazione provvisoria); nonché per il porto di armi comuni da sparo (capi 2 e 3).

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 27962/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria, rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.

Parole chiave

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spionaggio nel diritto penale partecipazione al reato collaboratore della Securitate prigioniero politico pericolo di collusione con testimoni attività politiche svolte in esilio

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod.
art. 416-bis cod. pen
Non ricorrerebbero i presupposti del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: LO CICERO GIUSEPPE nato a BIANCAVILLA il 24/05/1990 avverso l'ordinanza del 25/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Lo Cicero Giuseppe, quale partecipe, dal marzo 2019 fino alla attualità, della associazione mafiosa denominata clan Scalisi, insediata sul territorio di Adrano (capo 1 della incolpazione provvisoria); nonché per il porto di armi comuni da sparo (capi 2 e 3).

2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Giarrizzo Salvatore, non sarebbero supportate dai necessari riscontri esterni. Lo Cicero Giuseppe non avrebbe mai intrattenuto rapporti di alcun genere con Scafidi Carmelo e con Maccarrone Pietro, come dimostrerebbe il fatto che: non ha mai avuto, con costoro, alcun colloquio in carcere; non ha partecipato al funerale del padre di Scafidí;

Scafidí, in una conversazione intercettata, parlando della famiglia della moglie, ha detto di "aver buttato fuori tutti". Giarrizzo assegna a Lo Cicero il ruolo di esattore, ma le intercettazioni, pur interessando un lungo arco temporale, non avrebbero mai documentato la partecipazione del ricorrente a un episodio estorsivo. Non ricorrerebbero i presupposti del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. che richiede una "partecipazione fattiva" manifestata attraverso il compimento di "atti di militanza associativa". 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), ed e), cod. proc, pen., il vizio di travisamento della prova. 2.2.1.

Il giudice di merito ha ravvisato un indizio della affiliazione mafiosa del ricorrente nella partecipazione di quest'ultimo al summit tenuto il 21 agosto 2019. Tuttavia non vi sarebbe alcuna certezza sul punto, dato che: le immagini della videosorveglianza ritraggono un soggetto in modo parziale, senza rilevarne i tratti somatici; difetta qualunque captazione audio riferibile all'indagato. 2.2.2. Circa l'intercettazione di cui al progressivo 2502 del 24 agosto 2019, il ricorrente contesta che "le trascrizioni di talune frasi del brogliaccio siano attribuibili a Lo Cicero Giuseppe".

3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria, rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico. 2.1. Il ricorso non si confronta adeguatamente con il reale contenuto dell'ordinanza impugnata.2.2. La sussistenza della cosca mafiosa denominata Scalisi è acclarata da plurime sentenze passate in giudicato. Il ricorrente è destinatario di una chiamata in correità da parte di Giarrizzo Salvatore, attuale reggente del clan Scalisi, anche se investito solo formalmente del ruolo, perché, nei fatti, il ruolo predominante è esercitato da Calcagno Salvatore, nipote del capo storico, Scarvaglieri Giuseppe, ergastolano.

Giarrizzo Salvatore, arrestato il 16 luglio 2020, in esecuzione di una ordinanza cautelare concernente reati in materia di sostanze stupefacenti (procedimento denominato "The King"), inizia un percorso di collaborazione con la giustizia. Nei suoi interrogatori delinea l'organigramma del clan mafioso; parla del tentato omicidio di cui è stato vittima per mano di Dino e Cristian Lo Cicero (che, nel timore della imminente rappresaglia, sì sono rifugiati all'estero); permette agli inquirenti di trovare alcune armi in dotazione al clan: una mitraglietta, due pistole e varie munizioni.

Giarrizzo Salvatore indica Lo Cicero Giuseppe come affiliato al clan Scalisi, incaricato della riscossione dei proventi estorsivi. Lo Cicero aveva partecipato al summit del 21 agosto 2019 che era seguìto all'agguato, sventato, posto in essere da Dino e Cristian Lo Cicero ai danni di Gíarrizzo, ed era stato tra le persone, armate, incaricate della rappresaglia. La chiamata di correo trova riscontro nei risultati delle intercettazioni di conversazioni cui Lo Cícero partecipa direttamente, fra le altre sono citate: la n. 2499 nella quale Santangelo Gianni chiede al ricorrente un appoggio per affrontare un avversario (pag. 3 ordinanza impugnata); la n. 2936 in cui Lo Cicero e i fratelli Neri parlano dì una mensilità di 500 euro da versare a un detenuto; la n. 2938 in cui Lo acero e Neri Tino discutono di un atto intimidatorio da compiere ai danni di un esercizio commerciale di nuova apertura; la n. 1442 relativa a un dialogo tra Neri Massimo, Lo Cicero Giuseppe e Severino Vincenzo nel quale i tre fanno riferimento ad un incontro con Cucchiara Orazio, membro del clan catanese dei Laudani, affermandone la comune appartenenza mafiosa.

La partecipazione al summit del 21 agosto 2019 riceve conferma dalla presenza del Lo Cicero documentata da una video ripresa. 2.3. A fronte di tanto, le censure del ricorrente negano elementi che invece sussistono o, comunque, si attestano su questioni di contorno, prive di effettiva valenza nel discorso giustificativo del provvedimento impugnato. Circa il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con un recentissimo intervento le Sezioni Unite hanno ribadito che «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione.

Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni finì criminosi» (informazione provvisoria n. 7/2021 del 27 maggio 2021, Modaffari). Il ricorrente si rapporta ai sodali, programma attività estorsive, si riconosce nella comune appartenenza mafiosa, partecipa a un importante summit. È certamente corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto tali emergenze sintomatiche di quella «stabile compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio» nella quale si sostanzia il delitto in rassegna (Sez.

U n. 33748 del 12/07/2005, Mannino). La conclusione raggiunta è pienamente rispondente ai principi elaborati in tema della giurisprudenza di legittimità secondo cui va considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254915).

3. Il secondo motivo è inammissibile. La censura, seppure formalmente enunciata come travisamento della prova, mira, nella sostanza, a porre in dubbio la valenza probatoria degli elementi investigativi rappresentati dalla individuazione del Lo Cicero e dalla riferibilità a lui di determinate frasi, ma si tratta di questioni di fatto attinenti al merito come tali estranee al giudizio di legittimità.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma I- ter disp. att. cod. proc.