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Sentenza — n. 27961/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order citing lack of specific reasoning and inadmissibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27961/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the detention order inadmissible due to a lack of specific reasoning and failure to address the defense's arguments. The appellant argued that the lower court ignored critical evidence and failed to explain why the detention remained necessary during incarceration or how the aggravating circumstances applied. The court rejected these claims, noting that the detention order contained precise references to the evidence and legal basis, thereby satisfying the requirement for specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020: An appeal is inadmissible if the contested order lacks specific reasoning regarding the evidence and legal grounds, as the lower court must explicitly address the defense's criticisms rather than merely referring to transcripts.

Parole chiave

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lack of specific reasoning inadmissibility of appeal detention order review mafia association charges written procedure rules appartenenza a una banda precedenti penali rilevanti crimine organizzato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art.
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
"rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020.
Art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 309 cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod.
art. 416-bis cod. pen
pen., violazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCAFIDI CARMELO nato a CATANIA il 18/06/1967 avverso l'ordinanza del 25/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Scafidi Carmelo, quale partecipe, dal marzo 2017 fino alla attualità, della associazione mafiosa denominata clan Scalisi, insediata sul territorio di Adrano (capo 1 della incolpazione provvisoria), nonché quale autore di reati di estorsione pluriaggravata ai danni dei commercianti della zona (capi 5, 6, 7 e 8).

2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod. pen. L'ordinanza impugnata non conterrebbe alcuna risposta alle critiche mosse in sede di riesame volte a chiedere l'indicazione di elementi che dessero conto del permanere del vincolo associativo anche durante il periodo di carcerazione (dal 13 novembre 2014 al 10 luglio 2019). La gravità indiziaria poggerebbe solo su due intercettazioni dell'ottobre e del dicembre 2019. 2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce analogo vizio in relazione alle condotte estorsive di cui ai capi, 5, 6, 7 e 8. Con il riesame, al quale il ricorrente rimanda, la difesa aveva formulato specifiche critiche su ciascuno degli episodi oggetto di addebito senza ottenere risposta. A titolo esemplificativo il ricorso richiama la prima questione (comune a tutti gli episodi) relativa alla riconducibilità dei fatti all'indagato. Sul punto il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a rimandare alla lettura della trascrizione della conversazione con Stissi Giovanni; che però non potrebbe rivestire alcuna valenza rispetto alle altre ipotesi delittuose contestate. 2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 416-bis.1. cod. pen. Da una intercettazione sarebbe emerso che Scafidi ha agito in maniera autonoma rispetto al clan mafiosi, pertanto si era chiesto al Tribunale del riesame di specificare la connotazione della circostanza aggravante in rassegna, se dovesse ricondursi, cioè al metodo mafioso o alla agevolazione della associazione mafiosa. L'istanza non ha trovato risposta alcuna.

3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria, rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I motivi sono inammissibili per almeno due ragioni.2.1. Le censure sono declinate solo ed esclusivamente ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. Tuttavia il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen, riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio quando, come nella specie, si lamenti la carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, eventualmente, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr.

Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). 2.2. I motivi di ricorso, inoltre, sono afflitti da una evidente genericità, poiché trascurano completamente le ragioni del decidere. Al riguardo è bene chiarire che non basta denunciare l'omessa risposta a un motivo di impugnazione, ma occorre dimostrare che tale carenza (denunciabile, come detto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) abbia inciso sulla logicità dell'apparato argomentativo, disarticolandone il costrutto logico. 2.2.1. La sussistenza della cosca mafiosa denominata Scalisi è acclarata da plurime sentenze passate in giudicato.

Scafidi Carmelo, chiamato "testa rossa", è già stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei procedimenti cd. "terra bruciata" e "illegal duty". Il ricorrente è destinatario di una chiamata in correità da parte di Giarrizzo Salvatore, attuale reggente del clan Scalisi, anche se investito solo formalmente del ruolo, perché, nei fatti, il ruolo predominante è esercitato da Calcagno Salvatore, nipote del capo storico, Scarvaglìeri Giuseppe, ergastolano. Giarrizzo Salvatore, arrestato il 16 luglio 2020, in esecuzione di una ordinanza cautelare concernente reati in materia di sostanze stupefacenti (procedimento denominato "The King"), inizia un percorso di collaborazione con la giustizia.

Nei suoi interrogatori delinea l'organigramma del clan mafioso; parla del tentato omicidio di cui è stato vittima per mano di Dino e Cristian Lo Cicero (che, nel timore della imminente rappresaglia, si sono rifugiati all'estero); permette agli inquirenti di trovare alcune armi in dotazione al clan: una mitraglietta, due pistole e varie munizioni. Giarrizzo Salvatore indica Scafidi Camelo con affiliato storico della cosca e percettore di uno stipendio durante la detenzione. La chiamata di correo trova riscontro nei risultati delle intercettazioni (in molte delle quali Scafidi è interlocutore diretto) da cui emerge che il ricorrente, una volta tornato in libertà, ha ripreso l'antica militanza, dedicandosi al settore delle estorsioni, delle quali aveva il sostanziale monopolio. 2.2.2.

A fronte di tanto, le censure del ricorrente incorrono nel vizio di aspecificità laddove riducono gli elementi indiziari a due sole conversazioni, ignorando del tutto la "chiamata in correità" di Giarrizzo Salvatore. 2.3. Il secondo motivo è del pari generico. La dognanza muove da un presupposto completamente errato, la gravità indiziaria non è costituita, come sostiene il ricorrente, da una sola conversazione, ma da una analitica trama di colloqui che il Tribunale del riesame ricostruisce in maniera precisa alle pagine 12-14 per ciascuno dei quattro episodi estorsivi. 2.4.

Il terzo motivo presenta, ancora, vizio di aspecificità. Il Tribunale risponde sulle connotazioni della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., precisando che ricorrono sia il "metodo mafioso" nella riscossione del "pizzo" sia "la finalità agevolativa del clan mafioso di cui lo Scafidi era un esponente di primissimo piano" (pag. 14 ordinanza impugnata).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/06/2020 Il Con