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Sentenza — n. 27959/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention order citing statutory presumptions of cautionary needs and adequacy.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27959/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the detention order inadmissible, upholding the lower court's decision to maintain custody. The appellant argued the trial court failed to independently evaluate evidence and ignored the lack of current cautionary needs. The court rejected these claims, affirming that statutory presumptions regarding cautionary requirements and the adequacy of imprisonment apply when the crime was ongoing at the time of the measure.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 309, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the crime was ongoing at the time of the measure, as statutory presumptions regarding cautionary needs and the adequacy of imprisonment prevail absent specific rebuttal.

Parole chiave

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cautionary needs presumption adequacy of imprisonment ongoing crime presumption inadmissibility of appeal statutory presumptions criminal procedure membro della famiglia testimone a carico testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
In forza dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., vige la doppia presunzione: relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta quanto alla adeguatezza della misura carceraria.
Art. 309, cod. proc. pen.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod.
Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Un simile incedere argomentativo violerebbe i doveri incombenti sul giudice di merito alla stregua dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e dei principi elaborati in materia dalla Corte di cassazione.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
"rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020.
Art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 309 cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod.
art. 416-bis cod. pen
Severino Salvatore, chiamato "coniglio", è già stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino
Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana
215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv.
Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, Djorjevic
Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Scalia
Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Scalia, Rv.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEVERINO SALVATORE nato a BIANCAVILLA il 06/04/1979 avverso l'ordinanza del 25/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Severino Salvatore, quale partecipe, dal 2017 fino alla attualità, della associazione mafiosa denominata clan Scalisi, insediata nel territorio di Adrano (capo 1 della incolpazione provvisoria).

2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione "in relazione al principio della autonoma valutazione del giudice e in relazione al capo 1) dell'incolpazione provvisoria". L'ordinanza impugnata, abusando della motivazione per relationem, offrirebbe un impianto argomentativo apparente: dedica appena due pagine (delle tredici che la compongono) alla disamina delle posizione del ricorrente; liquida in modo apodittico le questioni proposte circa l'inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e la "vacuità" delle intercettazioni.

Nell'interrogatorio, prodotto all'udienza del 23 marzo 2021, Giarrizzo aveva riferito di aver sempre corrisposto uno "stipendio" a Severino Salvatore, come affiliato al clan, anche nel periodo in cui quest'ultimo era detenuto in Germania, avendolo versato ai genitori. Tuttavia il padre del ricorrente è Severino Pietro, anch'egli sodale del medesimo clan e, a dire di Giarrizzo, a sua volta destinatario di "stipendio"; mentre il ricorrente non figura tra i percettori di contributi economici, nella lista che, diversamente da quanto affermato dal tribunale, non sarebbe stata redatta dal collaboratore di giustizia.

Un simile incedere argomentativo violerebbe i doveri incombenti sul giudice di merito alla stregua dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e dei principi elaborati in materia dalla Corte di cassazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla dedotta carenza di esigenze cautelari. L'ordinanza non sarebbe calibrata sulla posizione di Severino, al quale non sono contestati delitti scopo, e sul "lasso di tempo trascorso". Una volta esclusa la partecipazione del Severino all'organizzazione di cui al capo 1), cadrebbe la presunzione di adeguatezza della misura inframuraria.

3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria, rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico.2.1. Il ricorso non si confronta adeguatamente con il reale contenuto dell'ordinanza impugnata che riduce alla valorizzazione di un elemento (il versamento dello stipendio) il quale, però, rappresenta solo uno degli elementi (certo non il più pregnante) della trama argomentativa posta a corredo della decisione di seguito sintetizzata. 2.2. La sussistenza della cosca mafiosa denominata Scalisi è acclarata da plurime sentenze passate in giudicato. Severino Salvatore, chiamato "coniglio", è già stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel procedimento n. 17805 del 2014 che ne stabiliva l'affiliazione fino al mese di luglio 2017.

Il ricorrente è destinatario di una chiamata in correità da parte di Giarrizzo Salvatore, attuale reggente del clan Scalisi, anche se investito solo formalmente del ruolo, perché, nei fatti, il ruolo predominante è esercitato da Calcagno Salvatore, nipote del capo storico, Scarvaglieri Giuseppe, ergastolano. Giarrizzo Salvatore, arrestato il 16 luglio 2020, in esecuzione di una ordinanza cautelare concernente reati in materia di sostanze stupefacenti (procedimento denominato "The King"), inizia un percorso di collaborazione con la giustizia.

Nei suoi interrogatori delinea l'organigramma del clan mafioso; parla del tentato omicidio di cui è stato vittima per mano di Dino e Cristian Lo Cicero (che, nel timore della imminente rappresaglia, si sono rifugiati all'estero); permette agli inquirenti di trovare alcune armi in dotazione al clan: una mitraglietta, due pistole e varie munizioni. Giarrizzo Salvatore indica Severino Salvatore come uomo di spicco del clan, che godeva dei favore dei "Santangelo", rimasto all'interno della famiglia mafiosa anche durante la sua detenzione, destinatario di uno stipendio di circa 300 euro al mese che Giarrizzo stesso gli versava tramite Massimo Neri.

La chiamata di correo trova riscontro nei risultati delle intercettazioni da cui emerge che il ricorrente, una volta tornato in libertà dopo un periodo di detenzione in Germania, ha subito ripreso i contatti con i sodali. Il 18 giugno 2020, ad esempio, si registrano in ambientale una serie di conversazioni tra Severino e i fratelli Massimo e Agatino Neri, in cui i tre facevano il punto della situazione interna alla cosca, ponendone in evidenza le criticità. Mentre in una conversazione del 22 settembre 2020 Neri Massimo rassicura Vitanza Francesco sul fatto che non erano "soli" perché c'era "Turè fuori", alludendo a Salvatore Severino e al suo rientro nella città di Adrano. 2.3.

Il ricorrente devolve al giudice di legittimità il tema della corretta applicazione delle regole valutative in tema di "chiamata in correità", in sede cautelare ex artt. 273 comma 1 e comma 1 bis cod. proc. pen.2.3.1. I parametri di riferimento sono da tempo consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Ai fini dell'adozione di misure cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o dal coimputato del medesimo reato o da persona indagata in procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza, ex art. 273, commi 1 e 1 bis, cod. proc. pen. soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, così da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, e la relativa dimostrazione, attesa la fase incidentale in cui è effettuata, deve essere orientata ad acquisire non la certezza ma l'elevata probabilità di colpevolezza del chiamato (Sez.

F, n. 32779 del 13/08/2012, Lavitola, Rv. 253489). Qualora sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare - ovvero ad escludere - la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 2.3.2. L'ordinanza risponde pienamente ai criteri sopra enucleati. Viene correttamente valutata la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni: si tratta di soggetto che ha ricoperto un ruolo di vertice nel clan mafioso e riferisce fatti a sua diretta conoscenza, riscontrati dal contenuto delle conversazioni intercettate. Risulta svolto anche l'accertamento di "riscontri esterni individualizzanti", tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Djorjevic, Rv. 269683;

Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Scalia, Rv. 264213). Su tale fronte il giudice del riesame - dopo aver ricordato che il ricorrente è stato già condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. - richiama diverse conversazioni, alcune delle quali vedono l'interlocuzione diretta di Severino Salvatore, che si confronta con i sodali sulla organizzazione interna del clan e sulle problematiche ingenerate da una certa dirigenza (pag. 12 ordinanza impugnata). 2.3.3 A fronte di tanto la censura del ricorrente, limitata a una singola circostanza riferita dal collaboratore, isolata dal contesto, si rivela aspecifica e inidonea a disarticolare l'ordito logico che sostiene il provvedimento impugnato.

3. Il secondo motivo è inammissibile. In forza dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., vige la doppia presunzione: relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta quanto alla adeguatezza della misura carceraria. Non si pone alcuna questione di "attualità", cui il ricorrente accenna, dato che il reato era in corso al momento della applicazione della misura cautelare. Il ricorrente non indica, neppure in astratto, alcun altro elemento che possa far vincere la presunzione di cui sopra.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-t