Cassation court dismisses appeal against domestic arrest for a retired police official due to ongoing criminal influence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Francesco Campisi's appeal against the domestic arrest order issued by the Catania trial court. Campisi argued that his pension and the age of the alleged offenses rendered the preventive measure unnecessary, while the prosecution emphasized his role as an intermediary for organized crime. The court upheld the lower court's decision, ruling that a retired public agent can still pose a concrete danger to society if they maintain influential contacts with criminal organizations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274, Art. 299 c.p.p.; The concrete and current danger required for preventive detention may persist even after a public agent's retirement, provided the judge logically explains how the individual's past role and ongoing criminal contacts justify the measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMPISI FRANCESCO nato a CATANIA il 09/03/1956 avverso l'ordinanza del 08/03/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUT°. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 6 del decreto-legge 01/04/2021, n.
44. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata in data 08/03/2021, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza in data 01/03/2021 con la quale il Giudice delle indagini preliminari di Catania aveva applicato a Francesco Campisi la misura cautelare degli arresti donniciliari in relazione a due imputazioni provvisorie di falsità ideologica in atto pubblico fidefacente.
2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Catania ha proposto ricorso per cassazione Francesco Campisi, attraverso il difensore Avv. Salvatore Leotta, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 274 e 299 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Erroneamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari, in quanto Leotta - al quale le imputazioni provvisorie ascrivono i fatti quale vigile urbano in servizio presso la Direzione della Polizia Municipale di Catania - è in pensione per raggiunti limiti di età dal 01/08/2020, tanto più che gli vengono contestati due soli episodi risalenti al 10 aprile e al 20 agosto 2018.
Erroneamente il Tribunale del riesame ritiene che il fatto che ricorrente abbia sollecitato un suo collega a redigere un falsa relazione in favore di una nipote di Orazio Buda, asseritamente vicino a un consorteria mafiosa, sia manifestazione di pericolo concreto e attuale. Posto che la concretezza e l'attualità del pericolo non possono essere desunti esclusivamente dalla gravità dei titoli di reato per i quali si procede, tanto più che la condotta contestata era funzionale a favorire non Buda, ma una sua nipote e al fine di ottenere l'assegnazione di una casa popolare, di cui la stessa era già in possesso.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il giudice del riesame ha esaminato la questione del sopravvenuto pensionamento dell'indagato, ritenendolo non idoneo a scongiurare il periculum libertatis, in considerazione, per un verso, del ruolo svolto da Campisi nella vicenda, un ruolo di intermediario e istigatore, e, per altro verso, della dimostrata, particolare vicinanza alla criminalità organizzata: i due rilievi convergono, nel percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, nel giudizio della sussistenza del presupposto cautelare della misura applicata, potendo Campisi, pur se pensionato, condizionare l'operato degli ex colleghi con i quali ha certamente mantenuto contatti e sui quali conserva un potere di condizionamento.
Nei termini indicati, il giudice del riesame ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui, in tema di reati contro la pubblica amministrazione (ma il principio può senz'altro essere riferito anche ai reati contro la fede pubblica), l'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie può ritenersi sussistente anche nel caso in cui il pubblico agente risulti sospeso o dimesso dal servizio (o, come nel caso di specie, pensionato), purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto estraneo all'amministrazione (Sez. 6, n. 55113 del 08/11/2018, Lupelli, Rv. 274648).
L'ordinanza impugnata ha congruamente dato conto delle circostanze di fatto sintomatiche, pur nella cessazione del rapporto di dipendenza dalla pubblica amministrazione, dell'esigenza cautelare, il che rende ragione dell'infondatezza della censura.
3. Le ulteriori doglianze sono inammissibili. A venire in rilievo ai fini in esame non è la persona dell'assegnatario, quanto il rapporto di Campisi con un esponente della criminalità organizzata, rapporto alla base dei fatti contestati. Manifestamente infondata è l'ulteriore doglianza, in quanto la prognosi cautelare è stata svolta dal Tribunale del riesame - non già alla luce del titolo dei reati contestati, bensì - sulla base di una puntuale ricognizione delle connotazioni della fattispecie concreta.
4. Complessivamente, valutato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci