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Sentenza — n. 27955/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27955/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27955/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALVARO CARMELO nato a SINOPOLI il 02/01/1960 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. PAOLA FILIPPI, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso L'avv. Cianferoni insiste per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 04/02/2021 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Carmelo Alvaro avverso l'ordinanza del 14/07/2020 con la quale il Tribunale di Palmi aveva sospeso, ai sensi dell'art. 304,.comma 2, cod. proc. pen., i termini di durata della custodia cautelare degli imputati detenuti.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27955/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva estensione della procedura rinvio del dibattimento procedimento in corso proroga di competenza proroga della misura terapeutica

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALVARO CARMELO nato a SINOPOLI il 02/01/1960 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. PAOLA FILIPPI, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso L'avv. Cianferoni insiste per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 04/02/2021 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Carmelo Alvaro avverso l'ordinanza del 14/07/2020 con la quale il Tribunale di Palmi aveva sospeso, ai sensi dell'art. 304,.comma 2, cod. proc. pen., i termini di durata della custodia cautelare degli imputati detenuti.

2. Nell'interesse dell'Alvaro viene proposto ricorso per cassazione, con il quale si denuncia erronea applicazione dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo alla valutazione della particolare complessità del dibattimento. Si osserva che il giudizio deve essere sorretto su fatti concreti e specifici, laddove, nel caso di specie, la motivazione di era affidata a formule di stile di carattere meramente congetturale e non considerava le novità processuali che riducono significativamente i tempi di durata dei procedimenti. Considerato in diritto 1.

Il ricorso è inammissibile, poiché, esso, inverpfp in termini generici, omette di confrontarsi con le puntuali indicazioni ricordate nel provvedimento impugnato, a proposito del numero degli imputati e delle parti civili, delle imputazioni e, soprattutto, della consistente attività di indagine che rende ragionevole (e non congetturale) la prognosi di particolare complessità del dibattimento. Siffatta valutazione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che il giudizio di particolare complessità che, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato, alla stregua di criteri adeguatamente motivati, in ragione appunto dell'attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio (Sez. 6, n. 21745 del 04/05/2018, Rv. 27302001).

E, ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nel giudizio di appello, la particolare complessità di quest'ultimo può essere desunta dall'elevato numero degli imputati, dalla tipologia e gravità delle imputazioni relative a delitti di criminalità organizzata, dalla qualità e dal numero di questioni sollevate con gli atti di appello e dalla necessità di fissare più udienze per la discussione delle parti, indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria (Sez. 5, n. 40452 del 19/06/2019, Rv. 27740601).

Rispetto a tali profili, le notifiche telematiche e la partecipazione a distanza dell'imputato - il cui impatto acceleratorio è indubbio, su un piano generale - appaiono sostanzialmente prive di reale incidenza sull'ampiezza dei termini occorrenti allo svolgimento dell'istruttoria.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/05/2021 Il Consigli