Sentenza — n. 27953/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALVARO CARMELO nato a SINOPOLI il 02/01/1960 avverso l'ordinanza del 15/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. PAOLA FILIPPI, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso L'AVVOCATO CIANFERONI SI RIPORTA AL RICORSO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 15/10/2020 - 09/02/2021, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Carmelo Alvaro, avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Palmi aveva disatteso la richiesta di dichiarazione di nullità dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, a causa della mancata ostensione della copia forense degli esiti delle intercettazioni delle conversazioni tra presenti e delle correlate videoriprese, nonché della copia dei verbali di taratura delle attrezzature utilizzate, dell'eventuale elenco delle stesse e delle relative schede tecniche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 268 cod. proc. pen, art. 309 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27953/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) che il tema del giudicato cautelare era inconferente dal momento che la questione era stata sottoposta all'esito dell'esame dibattimentale del cap. Anobile, specifico novum probatorio, successivo alla fase introdotta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALVARO CARMELO nato a SINOPOLI il 02/01/1960 avverso l'ordinanza del 15/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. PAOLA FILIPPI, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso L'AVVOCATO CIANFERONI SI RIPORTA AL RICORSO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 15/10/2020 - 09/02/2021, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Carmelo Alvaro, avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Palmi aveva disatteso la richiesta di dichiarazione di nullità dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, a causa della mancata ostensione della copia forense degli esiti delle intercettazioni delle conversazioni tra presenti e delle correlate videoriprese, nonché della copia dei verbali di taratura delle attrezzature utilizzate, dell'eventuale elenco delle stesse e delle relative schede tecniche.
2. Nell'interesse dell'Alvaro è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta erronea applicazione dell'art. 268 cod. proc. pen., rilevando:
a) che l'ordinanza impugnata si era confrontata solo in termini astratti con le questioni poste nell'atto di appello, con il quale si era denunciato che non fossero state fornite le copie forensi, che non risultava se tali cloni esistessero (dal momento che non erano stati sottoposti in visione i certificati di taratura e i verbali legislativamente richiesti), che la richiesta della copia forense costituisce manifestazione essenziale del diritto di difesa;
b) che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non v'era dubbio che la difesa avesse provato sia la tempestiva richiesta rivolta al p.m., sia l'omesso o ritardato rilascio della documentazione richiesta;
c) che il tema del giudicato cautelare era inconferente dal momento che la questione era stata sottoposta all'esito dell'esame dibattimentale del cap. Anobile, specifico novum probatorio, successivo alla fase introdotta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.
3. È pervenuta, in data 09/05/2021, nota d'udienza a firma dell'avv. Cianferoni. Considerato in diritto 1. Per quanto emerge dagli atti, la presente vicenda processuale prende le mosse da una istanza di revoca o sostituzione della misura in atto, fondata sul rilievo che, dopo un anno e sette mesi di esecuzione della stessa, la difesa non avesse potuto conseguire la copia forense degli esiti delle intercettazioni delle conversazioni tra presenti e delle correlate videoriprese, da cui si ricaverebbe il quadro indiziario sul quale poggia la misura stessa.
Ora, il motivo di ricorso insiste sulla correlazione tra le richieste indicate e l'esercizio delle prerogative difensive - ciò che nessuno dei provvedimenti sin qui adottati ha messo in discussione - ma non spiega per quale ragione la deposizione del cap. Anobile rappresenterebbe un novum idoneo a giustificare richieste non effettuate all'epoca della presentazione del riesame né illustra la decisività degli elementi indiziari dei quali si discute. Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. (Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Rv. 27364801).
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 10/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Eduardo De Gregorio ' DEPOSIT