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Ordinanza — n. 27952/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27952/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27952/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina ha applicato a José Victor Montoya Silva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con il consenso dell'imputato e del Pubblico ministero, la pena di giustizia per i delitti di furto pluriaggravato aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con la riduzione di pena per la scelta del rito.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27952/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., con il consenso dell'imputato e del Pubblico ministero, la pena di giustizia per i delitti di furto pluriaggravato aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con la riduzione di pena per la scelta del rito.

Parole chiave

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motivi di cassazione aggravamento della pena sostituzione dei motivi reati penali gravi recidiva nell'infrazione permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina ha applicato a José Victor Montoya Silva, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Montoya Silva José Victor, nato in Perù il 14/09/1973 avverso la sentenza del 26/01/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina ha applicato a José Victor Montoya Silva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con il consenso dell'imputato e del Pubblico ministero, la pena di giustizia per i delitti di furto pluriaggravato aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con la riduzione di pena per la scelta del rito.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso José Victor Montoya Silva, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta la insufficienza o illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., né l'insufficienza o l'illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità.

Il ricorso è, pertanto, manifestamente inammissibile in quanto con esso viene proposto un motivo non consentito dalla legge. Peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/05/2021. Il Consigliere estensore