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Sentenza — n. 27951/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27951/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27951/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 7 dicembre 2020 (dep. il 9 dicembre 2020) la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, perché presentata oltre il termine di rito, la dichiarazione di ricusazione del G.u.p. del Tribunale di Roma dott. Francesco PATRONE presentata nell'interesse di Giovanni Battista NUNZIANTE.2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore del NUNZIANTE ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) e chiedendo che questa Corte sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. 2.1.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 36 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27951/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Al fine di provvedere è utile dare conto della vicenda processuale. All'udienza preliminare celebrata il 12 ottobre 2020, il Giudice dott. PATRONE - per quel che qui rileva - ha dichiarato inammissibile una prima richiesta di applicazione della pena (poiché essa aveva ad oggetto soltanto due dei tre reati ascritti all'imputato NUNZIANTE e non ritenendo corretto il computo della pena sotto il profilo del bilanciamento delle circostanze). Dunque, nel corso della stessa udienza è stata presentata una nuova richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., che lo stesso G.u.p. ha rigettato poiché non ha stimato congrua la pena (per le ragioni riportate nel verbale dell'udienza).

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia istanza di ricusazione tardiva revoca dell'annullamento diritto di ottenere una decisione proposta con riserva di revoca

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 36 cod. proc. pen
ad astenersi ex art. 36, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36847/2014
Sez. 1 n. 1914/2021
pure Sez. 1 n. 1914/2021, citt.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUNZIANTE GIOVANNI BATTISTA nato a SALERNO il 25/04/1930 avverso l'ordinanza del 07/12/2020 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; lette: - la requisitoria scritta in data 15/02/2021 presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; - la memoria in data 12/03/2021 presentata dagli avvocati CARLO ZACCAGNINI e SAVERIO MANGANELLI nell'interesse del ricorrente, che hanno contestato la fondatezza di quanto dedotto dal Procuratore generale e hanno insistito nell'accoglimento nell'accoglimento delle richieste avanzate con il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 dicembre 2020 (dep. il 9 dicembre 2020) la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, perché presentata oltre il termine di rito, la dichiarazione di ricusazione del G.u.p. del Tribunale di Roma dott. Francesco PATRONE presentata nell'interesse di Giovanni Battista NUNZIANTE.2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore del NUNZIANTE ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) e chiedendo che questa Corte sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione degli artt. 38, comma 2, e 41, comma 1, cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), allegando che erroneamente è stata ritenuta la tardività della dichiarazione di ricusazione. Ad avviso del ricorrente, il termine per la rituale presentazione della dichiarazione di ricusazione non era nella specie spirato, poiché: - la causa di ricusazione non dovrebbe individuarsi unicamente nel rigetto delle richieste di applicazione pena da parte del G.u.p. ma si sarebbe «concretizza[ta]» nel momento successivo della «mancata astensione» dello stesso Giudice, nonostante l'invito dalla difesa in tal senso; solo da quel momento, infatti, «al cospetto di una condizione processuale immutata all'esito di infruttuose trattative tra le parti», sarebbe decorso il termine di tre giorni per il deposio della dichiarazione di ricusazione presso la Corte di appello; - in ogni caso, essendo la causa di ricusazione sorta nell'udienza preliminare, la relativa dichiarazione era ammissibile fino al termine di essa ex art. 38, comma 2, cod. proc. pen.), «da intendersi come fase processuale e non come unità di tempo quotidiana (in particolare, l'udienza del 12 ottobre 2020 era stata differita, su richiesta congiunta delle parti di rinvio per trattative, al 20 novembre 2020; e, non avendo avuto esito positivo le trattative, era questo il momento utile per la proposizione della dichiarazione); - d'altra parte, dovrebbe tenersi conto al riguardo di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno chiarito come nell'ipotesi in cui il giudice abbia raccolto l'invito della parte ad astenersi i termini per la proposizione della dichiarazione di ricusazione non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione (Sez.

U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta Rv. 260095 - 01); - la dichiarazione di ricusazione è stata proposta immediatamente dopo il rifiuto di astenersi da parte del G.u.p., nella stessa udienza del 20 novembre 2020, nonché inviata telematicamente lo stesso giorno alla cancelleria della Corte di appello, presso la quale è poi stato eseguito il deposito dell'atto il 23 novembre 2020. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen. - che erroneamente e con una motivazione carente sarebbe stata affermata la manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione. La Corte territoriale, secondo la prospettazione del ricorrente, al riguardo ha richiamato un orientamento giurisprudenziale non pacifico e, comunque, relativo ad un'ipotesi non coincidente con la presente; il che avrebbe richiesto l'instaurazione del contradditorio (al fine di poter valutare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 34 cit.) e non anche l'emissione di un provvedimento de plano. 2.3.

Infine, con il ricorso è stata prospettata - perché questa Corte sollevi la questione innanzi alla Consulta - la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 101, 11 e 117 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del G.u.p. che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. alla trattazione dell'udienza preliminare.

3. Con requisitoria scritta del 15/02/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che - nonostante la tempestività della dichiarazione di ricusazione - essa correttamente è stata ritenuta manifestamente infondata con ordinanza de plano. Con memoria in data 12/03/2021 la difesa del ricorrente ha contestato la conducenza delle argomentazioni spese dal Procuratore generale in ordine alla manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione ed ha insistito nell'accoglimento delle richieste avanzate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

1. Al fine di provvedere è utile dare conto della vicenda processuale. All'udienza preliminare celebrata il 12 ottobre 2020, il Giudice dott. PATRONE - per quel che qui rileva - ha dichiarato inammissibile una prima richiesta di applicazione della pena (poiché essa aveva ad oggetto soltanto due dei tre reati ascritti all'imputato NUNZIANTE e non ritenendo corretto il computo della pena sotto il profilo del bilanciamento delle circostanze). Dunque, nel corso della stessa udienza è stata presentata una nuova richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., che lo stesso G.u.p. ha rigettato poiché non ha stimato congrua la pena (per le ragioni riportate nel verbale dell'udienza).

A quel punto, i difensori dell'imputato e della parte civile hanno avanzato richiesta congiunta di «rinvio per trattative» e, nulla opponendo il Pubblico ministero, è stato disposto un differimento all'udienza del 20 novembre 2020.All'udienza celebrata in tale data, il difensore dell'imputato ha depositato un atto con il quale ha invitato il G.u.p. ad astenersi ex art. 36, comma 1, lett. g), cod. proc. pen., dalla trattazione del procedimento; il G.u.p. non ha accolto l'invito ad astenersi; dunque, lo stesso difensore ha depositato dichiarazione di ricusazione (di cui il Giudice ha disposto la trasmissione alla Corte di appello).

Risulta, altresì, che la dichiarazione di ricusazione è stata avanzata lo stesso giorno 20 novembre 2020 a mezzo posta elettronica certificata e con atto depositato presso la cancelleria della Corte di appello di Roma il 23 novembre 2020. Sulla dichiarazione di ricusazione la Corte territoriale si è pronunciata con l'ordinanza impugnata, ritenendola tardiva e comunque manifestamente infondata.

2. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la dichiarazione di ricusazione sia stata avanzata oltre il termine di rito. 2.1. Per quanto qui di interesse, se la causa di ricusazione «è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza» (art. 38, comma 2, cod. proc. pen.). Tuttavia, in tali ipotesi «la parte personalmente, sia essa presente o meno, o il suo procuratore speciale possono usufruire del termine di tre giorni, per la presentazione della dichiarazione di ricusazione, a condizione che formulino, prima della fine dell'udienza, apposita riserva in tal senso» (Sez. 3, n. 12983 del 18/12/2014 - dep. 2015, Fiesoli, Rv. 262998 - 01).

L'ipotesi di ricusazione che viene qui in rilievo è quella prevista dall'art. 36, comma 1, lett. g), cod. proc. pen. - richiamato dall'art. 37, comma 1, lett. a), dello stesso codice - ossia una situazione di incompatibilità ex art. 34, comma 2, cod. proc. pen., a seguito dei provvedimenti resi dal dott. PATRONE sulle richieste di applicazione pena presentate nell'interesse del NUNZIANTE all'udienza del 12 ottobre 2020. Al di là di ogni considerazione sulla ritualità della presentazione innanzi allo stesso giudice, nel corso della fase dell'udienza preliminare, di più istanze di applicazione della pena (nonostante il disposto dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen.), profilo che non costituisce diretto oggetto del presente giudizio di legittimità e nella specie ex se non dirimente, non c'è dubbio che è all'udienza del 12 ottobre 2020 che il dott.

PATRONE si è espresso - nei termini già esposti - sulle richieste de quibus. Ed è in tale data che avrebbe dovuto essere presentata dichiarazione di ricusazione ovvero, previa riserva in udienza, entro il termine di tre giorni decorrente dallo stesso 12 ottobre 2020. Difatti, l'ipotesi di incompatibilità in discorso, contemplata dall'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo vigente a seguito delle numerose pronunce della Corte costituzionale), attiene ad atti compiuti dal giudice nel procedimento e, in particolare, a quelli con i quali egli ha espresso la propria valutazione - nei termini richiesti dall'art. 444 cit. - ossia il proprio giudizio (cfr.

Corte cost. n. 186 del 13/04/1992; Corte cost. n. 155 del 13/05/1996). Dunque, è nel momento in cui il G.u.p. si è espresso che è venuto in essere, noto alle parti, e si è cristallizzato il provvedimento che è stato addotto quale causa di ricusazione. Non ha, dunque, rilevanza nella specie la circostanza che sia stato concesso un rinvio per consentire alle parti trattative che in ipotesi potessero mutare il quadro processuale; né soprattutto il mancato accoglimento da parte del G.u.p. dell'invito ad astenersi. Né può pervenirsi a una conclusione diversa sulla scorta della giurisprudenza relativa alla decorrenza del termine in discorso, richiamata dal ricorrente.

Questa Corte, infatti, ha chiarito che non decorrono i termini per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione in ipotesi distinte dalla presente, vale a dire: - allorché il giudice abbia raccolto l'invito della parte ad astenersi, caso in cui i termini in discorso «non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione» (Sez. U, n. 36847/2014, cit.); - ovvero quando «il giudice si sia riservato di provvedere sull'invito della parte ad astenersi, rinviando il processo ad altra data» (Sez. 1, n. 1914 del 23/10/2020 - dep. 2021, Muià, Rv. 280300 - 01); e ciò poiché in tali casi si può «configurare in capo alla parte una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità e serenità di giudizio da essa segnalata», derivante dall'«iniziativa del giudice che recepisca la sollecitazione della parte» (cfr.

Sez. U, n. 36847/2014, cit., che soggiungono che in tali ipotesi «imporre alla parte di affiancare un'autonoma dichiarazione di ricusazione alla dichiarazione di astensione, fondata sulle stesse ragioni, comporterebbe non solo un appesantimento procedurale ma anche l'adozione di una incongrua iniziativa "antagonista" rispetto a un giudicante che si è invece mostrato sensibile alle ragioni prospettate dalla parte circa la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'art. 36 cod. proc. pen.»; cfr. pure Sez. 1 n. 1914/2021, citt.). Nel caso di specie, tuttavia, non può ravvisarsi alcuna legittima aspettativa della parte, che consenta di derogare alla regola secondo cui « in via generale che il termine per la dichiarazione di ricusazione decorre autonomamente, e non è collegato al rigetto della dichiarazione di astensione» (Sez.

U, n. 36847/2014), poiché l'invito ad astenersi è stato formulato quando già era spirato il termine per la dichiarazione di astensione; e, seguendo la prospettazione della difesa, si finirebbe col consentire alla parte che non ha tempestivamente proposto la ricusazione (ovvero invitato il giudice ad astenersi) di dilatare il tempo, previsto per garantire che il processo abbia comunque il suo corso (cfr. Sez. 6, n. 17170 del 11/10/2017 - dep. 2018, Palau, Rv. 272770 - 01, che - richiamando Sez. 1, n. 10136 del 05/12/2000 - dep. 2001, Minelli, Rv. 218318 - condivisibilmente ha rilevato che «la previsione di precisi limiti temporali all'esercizio della facoltà di ricusazione non comporta la lesione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza poiché il termine impedisce che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell'istituto ed evita che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo nonché, per altro verso, esclude che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del processo»), entro il quale può ritualmente presentarsi la dichiarazione di ricusazione sol perché ha avanzato - si ribadisce, oltre il termine previsto per la dichiarazione di ricusazione - un invito ad astenersi al Giudice. 2.2.

E neppure la dichiarazione di ricusazione può ritenersi tempestiva assumendo che con il termine «udienza» l'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. abbia inteso fare riferimento alla fase processuale e, quindi, nella specie all'intera fase dell'udienza preliminare. Questa Corte ha già chiarito che «la dichiarazione di ricusazione per una causa sorta durante l'udienza, alla presenza del difensore dell'imputato assente, deve essere proposta, ai sensi dell'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., prima del termine dell'udienza, intendendosi quest'ultima come unità quotidiana di lavoro» (Sez. 6, n. 17170 del 11/10/2017 - dep. 2018, Palau, Rv. 272770 - 01;

Sez. 5, n. 16159 del 24/02/2016, Sidoti, Rv. 267150 - 01, Sez. 1, n. 4464 del 24/06/1999, Rv. 214658, imp. Gasperoni).

3. In conclusione, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la dichiarazione di astensione, avanzata il 20 novembre 2020 innanzi al G.u.p. (oltre che a mezzo posta elettronica certificata in pari data) nonché con atto depositato presso la cancelleria della Corte di appello di Roma il 23 novembre 2020 sia stata avanzata tardivamente. Ne discende che il ricorso è infondato e deve essere rigettato, risultando precluso l'esame dell'ulteriore doglianza e non dovendosi immorare sulle ulteriori argomentazioni avanzate dalla difesa a sostegno della questione di legittimità costituzionale che ha chiesto di sollevare (che risulta con evidenza anzitutto irril