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Sentenza — n. 27950/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed generic appeal on charge qualification in plea bargain lacking specific factual allegations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27950/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Paolella and Febbraio inadmissible due to a complete lack of specificity regarding the factual allegations. The appellants argued for a requalification of their conduct under Article 624 of the Penal Code rather than Article 624-bis, but failed to provide concrete details distinguishing their specific actions from the statutory elements. The court ruled that such generic arguments do not meet the strict requirements for challenging charge qualification in plea bargain proceedings, where only manifest errors are admissible.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: In plea bargain proceedings, appeals challenging the qualification of facts are inadmissible unless the error is manifestly eccentric to the charge description, excluding generic arguments on legal distinctions.

Parole chiave

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charge qualification plea bargain appeal manifest error specificity requirement Article 624 penal code inadmissible appeal procedural defect imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis c.p.p.
Con sentenza del giorno 22 ottobre 2020 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha applicato la -pena - su richiesta ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Tanto più che: - «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.
Art. 624 c.p.
Nell'interesse di entrambi gli imputati è stato proposto, con unico atto, ricorso per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 624-bis cod.
Art. 624-bis c.p.
Nell'interesse di entrambi gli imputati è stato proposto, con unico atto, ricorso per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 624-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del giorno 22 ottobre 2020 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha applicato la -pena - su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 624-bis cod. pen
Nell'interesse di entrambi gli imputati è stato proposto, con unico atto, ricorso per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
- dell'insussistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., ha addotto la «netta e sostanziale dissomiglianza» tra i delitti di cui agli artt.
art. 624 c.p
Nell'interesse di entrambi gli imputati è stato proposto, con unico atto, ricorso per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 624-bis cod.
art. 624 bis c.p
624 c.p.» poiché risulterebbe «lapalissiano come tale condotta non integri la fattispecie di cui all'art. 624 bis c.p.» (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
per tutte Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow
Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 5, n. 33145/2020
esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso» (Sez. 5, n. 33145/2020, che richiama Sez.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PAOLELLA ANTONIO nato a NAPOLI il 27/07/1983 FEBBRAIO SALVATORE nato a NAPOLI il 31/03/1985 avverso la sentenza del 22/10/2020 del GUP TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUIGI BIRRITTERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del giorno 22 ottobre 2020 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha applicato la -pena - su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. - a Antonio PAOLELLA e Salvatore FEBBRAIO per il delitto di furto con strappo, in particolare, per una condotta posta in concorso da entrambi gli imputati nonché al PAOLELLA per un'ulteriore fatto (esclusa la recidiva contestata al PAOLELLA e riconosciuta la continuazione tra i reati a lui ascritti e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata per il FEBBRAIO).2.

Nell'interesse di entrambi gli imputati è stato proposto, con unico atto, ricorso per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. Il ricorrente, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte relativa alla verifica - da parte del Giudice chiamato a provvedere su una richiesta di applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen. - dell'insussistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., ha addotto la «netta e sostanziale dissomiglianza» tra i delitti di cui agli artt. 624- bis e 624 cod. pen., assumendo che sulla scorta di quanto chiarito la giurisprudenza di legittimità, il Giudice di primo grado «avrebbe dovuto riqualificare la condotta posta in essere dai ricorrenti nella fattispecie di cui all'art. 624 c.p.» poiché risulterebbe «lapalissiano come tale condotta non integri la fattispecie di cui all'art. 624 bis c.p.» (cfr. ricorso).

3. I ricorsi sono inammissibili. L'atto di impugnazione, mediante la prospettazione sopra riportata - oltre ai riferimenti, inconferente rispetto al motivo di ricorso e comunque generici, poiché relativi a qualsivoglia ipotesi di richiesta di applicazione della pena, alla verifica dell'insussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. - ha contestato la qualificazione giuridica delle condotte degli imputati in maniera parimenti del tutto generica, atteso che il ricorso non contiene alcun riferimento alle fattispecie concrete ma si limita: - ad affermare che le condotte punite dall'art. 624 cod. pen. sono distinte da quelle sussumibili nell'ipotesi contemplata dall'art. 624-bis cod. pen.; - e a sostenere, in maniera apodittica, che le condotte poste in essere dal PAOLELLA e dal FEBBRAIO avrebbero dovuto essere qualificate ai sensi del primo dei precetti ora richiamati.

È, allora, patente il difetto di specificità delle allegazioni in discorso (cfr. per tutte Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01). Tanto più che: - «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. peri. [...], l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione» (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01); - difatti, «in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione [...], deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata, quanto al ricorso per cassazione, ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati», «dovendosi, peraltro, condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso» (Sez. 5, n. 33145/2020, che richiama Sez. 3, n. 46373 del 26/1/2017, Kanow, Rv. 271789, Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766, e Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865); - nel caso di specie, i capi di imputazione descrivono espressamente l'impossessamento tramite strappo dell'oggetto materiale dei reati e il ricorso - come già rilevato - è del tutto generico.

4. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini