Cassation court annuls Milan tribunal order due to functional abnormality regarding defamation aggravating circumstances and procedural forms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan Tribunal's order to return case files to the Public Prosecutor, ruling it functionally abnormal. The Tribunal had incorrectly identified an aggravating circumstance requiring a preliminary hearing, which would have stalled proceedings for a crime properly prosecuted via direct citation. The Court held that the Tribunal's error in applying the aggravating circumstance necessitated annulling the order without remittal to allow the case to proceed correctly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 550 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 13 L. 47/1948: A preliminary hearing order is functionally abnormal when it hinders the continuation of a direct citation prosecution due to a misapplication of an aggravating circumstance that does not warrant detention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento pendente nei confronti di: BATTISTA PIERLUIGI nato a ROMA il 03/07/1955 FONTANA LUCIANO nato a FROSINONE il 11/01/1959 avverso l'ordinanza del 13/02/2020 del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al giudice del dibattimento
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa all'udienza del 13 febbraio 2020 il Tribunale di Milano, provvedendo nel procedimento instaurato per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa nei confronti di Pierluigi BATTISTA (art. 595, comma 3, cod. pen.) e per l'omesso controllo, quale direttore responsabile, nei confronti di Luciano FONTANA (art. 596-bis e 57 cod. pen.), ai sensi dell'art. 550, comma 3, cod. proc. pen. ha ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. In particolare, a seguito della contestazione in quella sede da parte del Pubblico Ministero dell'«aggravante di cui all'art. 13 legge 47/1948 per essere stato il fatto commesso col mezzo della stampa», il Giudice - su conforme richiesta delle parti - ha ritenuto che nella specie occorresse celebrare l'udienza preliminare.
2. Avverso l'ordinanza il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, denunciandone l'abnormità c.d. funzionale in quanto il provvedimento in discorso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, avrebbe determinato una stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguire se non tramite un intervento di questa Corte di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1. Il ricorrente ha denunciato l'abnormità c.d. funzionale del provvedimento impugnato, che ha restituito gli atti allo stesso Pubblico ministero ritenendo che occorresse esercitare l'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio. A tal fine ha rassegnato che: - l'art. 13 L. 47/1948 prevede - quale pena detentiva - la reclusione da uno a sei anni, da cui conseguirebbe la necessità di procedere mediante richiesta di rinvio a giudizio e non anche mediante citazione diretta - nel solo caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato; - tuttavia, il riconoscimento da parte del Tribunale della circostanza aggravante in discorso sarebbe stato erroneo, poiché nella specie non è stata contestata l'attribuzione di un fatto determinato né dal Pubblico ministero in udienza (il quale ha esclusivamente fatto riferimento alla commissione del reato a mezzo della stampa) né nell'originario capo di imputazione (dalla cui lettura risulterebbe evidente che nell'articolo di stampa in discorso non si descriva alcun fatto determinato); - pertanto, nella specie, correttamente era stata contestata la sola aggravante di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen. e altrettanto correttamente era stata esercitata l'azione penale con decreto di citazione diretta giudizio; - dunque, il Giudice dell'udienza preliminare, qualora fosse investito di una richiesta di rinvio a giudizio, non potrebbe che dichiarare l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 13 cit. e restituire gli atti al pubblico ministero ex art. 33 -sexies cod. proc. pen., così determinandosi una stasi processuale.
2. Risulta, in effetti, che: - con il decreto di citazione diretta a giudizio è stata elevata: nei confronti di Pierluigi BATTISTA, l'imputazione di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, cod. pen. - quale autore dell'articolo pubblicato sul quotidiano il Corriere della sera e sul sito web dello stesso quotidiano (cfr. Sez. U, n. 31022 del 17/07/2015, Fazzo, Rv. 264090) - e non anche per l'attribuzione di un fatto determinato (ex art. 595, comma 2, cod. pen.); e, nei confronti di Luciano FONTANA - quale direttore responsabile del quotidiano - l'imputazione per l'omesso controllo in relazione alla detta pubblicazione; - all'udienza del 13 febbraio 2020 il Pubblico ministero ha «contestato l'aggravante di cui all'art. 13 legge 47/1948 per essere stato il reato commesso col mezzo della stampa» (cfr. verbale dell'udienza cit.); - dunque, nel caso di specie, pur a fronte della menzione dell'art. 13 cit., tenuto conto della sola indicazione della commissione del reato con il mezzo della stampa e tenuto conto, altresì, del tenore testuale dell'originaria contestazione che - come rassegnato dal Pubblico ministero ricorrente - nel descrivere le espressioni ritenute diffamatorie non dà conto in alcun modo dell'attribuzione di alcun fatto determinato, non può dirsi che l'imputazione contenga riferimenti chiari e precisi all'aggravante de qua (la quale, peraltro, include componenti valutative - ossia la qualificazione del fatto come determinato che deve essere compiutamente esplicitato nell'imputazione; cfr.
Sez. 5, n. 33523 del 20/06/2019, Atia, Rv. 276590 - 01, che rimanda a Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 2883 del 12/11/1991 - dep. 1992, Andreoli, Rv. 189928 - 01, secondo cui «in tema di diffamazione a mezzo stampa, la circostanza aggravante di cui all'art. 13 L. 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione alla norma generale di cui all'art. 595, secondo comma, cod. pen., relativa all'attribuzione di un fatto determinato, deve essere ricollegata all'attribuzione di un fatto, che sia storicamente concreto, ma ben anche costituente giuridicamente, un quid pluris, in termini di maggiore valenza lesiva della reputazione del soggetto passivo, quale risultato giuridicamente aggravato dell'offesa; risultato da valutare mediante la combinazione del mezzo usato per l'azione e la conseguente natura aggravata dell'evento»); - il Tribunale ha restituito gli atti al Pubblico ministero, ritenendo evidente la contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 13 cit., erroneamente riferita dallo stesso Giudice di primo grado alla sola commissione del fatto con il mezzo della stampa (cfr. ordinanza impugnata).Invero, non potendo - sulla scorta di quanto esposto - dirsi contestata l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato, la pena detentiva edittale per il delitto di diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, cod. pen. - e, di conseguenza per quello di omesso controllo da parte del direttore responsabile (cfr.
Sez. 5, n. 8485 del 23/01/2017, Zambon, Rv. 269229 - 01) - è la reclusione da sei mesi a tre anni; di conseguenza, correttamente era stata esercitata l'azione con citazione diretta (art. 550, comma 1, cod. proc. pen.). Ricorre, allora il vizio denunciato: è, intatti, «abnorme, sotto il profilo funzionale, perché determina una insuperabile stasi del processo, il provvedimento del giudice del dibattimento che, ritenendo erroneamente necessaria l'udienza preliminare per uno dei reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero che abbia proceduto con le forme della citazione diretta a giudizio, non potendo quest'ultimo reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, forma non corretta in relazione al titolo del reato» (Sez. 5, n. 38743 del 10/07/2019, Di Martino, Rv. 277638 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 52160 del 16/11/2016, Belville, Rv. 268623-01).
Ne discende che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Milano. Così deciso il 24/03/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gi