Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27947/2021 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses journalist's appeal for defamation, ruling failure to verify facts negates press freedom defense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27947/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Fabio Poletti's appeal against a lower court ruling that found him civilly liable for aggravated defamation. The appellate court determined that Poletti's article, which alleged business dealings between a cheese consortium president and a foreign company, lacked factual verification despite relying on a biased source. The supreme court held that the journalist failed to fulfill the professional duty of verifying information, thereby negating the defense of press freedom and confirming the lower court's finding of reputational harm.

Regesto Legislator

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Art. 49 Cost.; Art. 2003 c.p.: The defense of press freedom is inapplicable when a journalist fails to perform the necessary verification duties required by professional ethics, thereby constituting a non-verifiable attribution of facts that damages reputation.

Parole chiave

Generato dall'IA
defamation liability press freedom defense journalistic verification duty aggravated defamation civil liability reputational harm professional ethics perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 49 Cost.
Art. 2003 c.p.
Sez. 5, n. 45051 del 17/07/2009
Il descritto 'modus procedendi' è, dunque, frutto di un evidente mancato assolvimento dell'obbligo di un giornalista professionista di rendere un'informazione completa e di effettuare, all'uopo, tutti i controlli necessari per verificarne la fondatezza (Sez. 5, n. 45051 del 17/07/2009, V.
Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017
Sez. 5, n. 15643 del 11/03/2005
271628; Sez. 5, n. 15643 del 11/03/2005, Rv.
Sez. 5, n. 7967 del 08/05/1998
Sez. 5, n. 7967 del 08/05/1998, Rv.
art. 603 cod.proc.pen
art. 581 cod.proc.pen
art 21 della Costituzione

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 45051 del 17/07/2009
Il descritto 'modus procedendi' è, dunque, frutto di un evidente mancato assolvimento dell'obbligo di un giornalista professionista di rendere un'informazione completa e di effettuare, all'uopo, tutti i controlli necessari per verificarne la fondatezza (Sez. 5, n. 45051 del 17/07/2009, V.
Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017
Sez. 5, n. 15643 del 11/03/2005
271628; Sez. 5, n. 15643 del 11/03/2005, Rv.
Sez. 5, n. 7967 del 08/05/1998
Sez. 5, n. 7967 del 08/05/1998, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POLETTI FABIO nato a MILANO il 30/10/1959 avverso la sentenza del 12/07/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendoa !-ILeihil.AA.--dp tikA1 rve1/4.,,JAA..0 prtitebtfErrísme J1uXt, L .akt,PL V‘liVVL ‘11 V fIrv( air t CIL, I W-A.A,U,WrO <yltil, i t, YnLAA: Ikk ,A.u.,x,„),z4 0\4: A",ekmAivets tA"..

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di quella stessa città in data 15 maggio 2017, ha dichiarato Fabio Poletti responsabile, ai soli effetti civili, del delitto di diffamazione aggravata a mezzo della stampa periodica commesso in danno di Giuseppe Alai e, di conseguenza, l'ha condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio. 1.1. Il Collegio di merito, diversamente dal Tribunale, ha individuato il nucleo essenziale dell'articolo firmato da Poletti, apparso sul quotidiano 'La Stampa' del 18 febbraio 2014, intitolato:

«Gli strani affari di Mr. Parmigiano con gli imitatori ungheresi», nel fatto che il Presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, Giuseppe Alai, facesse affari: «con una società ungherese che smercia formaggio che non è Parmigiano Reggiano» ed ha ritenuto che le circostanze di contorno, riportate nell'articolo ed accertate come false - ossia che la costruzione del magazzino di Correggio, destinato ad ospitare 500.000 forme di formaggio diverse dal Parmigiano Reggiano, fosse stata promossa dalla società ungherese 'Magyar Sajt Kft' e che quest'ultima fosse partecipata al 100% da un'azienda del mantovano riconducibile alla Itaca, società cooperativa presieduta da Giuseppe Alai, il quale, perciò, versava in una situazione di 'conflitto d'interessi' -, avessero decisivamente potenziato la valenza diffamatoria del pezzo giornalistico, insinuando il sospetto che la profilata incompatibilità dell'Alai (posto ai vertici sia di Itaca che del Consorzio del Parmigiano Reggiano) e le opache interessenze tra Itaca e la 'Magyar Sajt Kft' si fossero, in realtà, concretizzate:«nella effettiva conclusione di "strani affari" e, in particolare, nell'operazione del magazzino di Correggio>>.

Alla stregua di queste considerazioni, ha ritenuto che con la propria condotta, non improntata all'obbligo di dire la verità, costituente il limite intrinseco del diritto di cronaca, il giornalista avesse gettato discredito sul Presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, facendo calare:«un'ombra inquietante sulla correttezza e sulla trasparenza dell'operato di colui che, per la veste istituzionale ricoperta, avrebbe dovuto essere il primo garante del prestigioso marchio emiliano>>.

2. Avverso l'illustrata decisione ha proposto ricorso per cassazione Fabio Poletti, per il tramite del proprio difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha denunciato il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione: I.) per l'inosservanza del canone di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio"; II.) per la mancata riassunzione di una prova dichiarativa determinante; III.) per il diniego di riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca. 2.1. Quanto al primo profilo, assume il ricorrente che la Corte di appello, lungi dall'adempiere all'obbligo di motivazione rafforzata che incombe sul giudice di merito che ribalti in senso peggiorativo la sentenza di primo grado, non si era affatto confrontata con quello che era il nucleo essenziale dell'articolo individuato dal Tribunale, ossia il fatto, vero, che Giuseppe Alai fosse stato, in un certo momento storico, presidente sia del Consorzio del Parmigiano Reggiano che della società cooperativa, che, attraverso una serie di concatenazioni societarie, aveva interessi e cointeressenze nella concorrente società lattiero-casearia magiara, e si era limitata ad offrire una ricostruzione alternativa e incompleta dei fatti emersi in sede dibattimentale, senza affrontare criticamente il tema dell'incidenza delle circostanze di contorno, ancorché false (in particolare quella relativa alla paternità del progetto del magazzino per lo stoccaggio del 'similgrana' ungherese a Correggio), sulla veridicità nel nucleo essenziale dell'informazione resa. 2.2.

Con riguardo al secondo profilo, censura l'impugnante la scelta della Corte di appello di non procedere alla riassunzione della testimonianza del teste Francone - che aveva riferito degli accertamenti compiuti circa i rapporti societari tra la società cooperativa Itaca e la società 'Magyar Sajt Kft' ancorché questa fosse stata diversamente valutata e costituisse prova dichiarativa decisiva in funzione dell'operato ribaltamento della decisione di primo grado. 2.3. In riferimento al terzo profilo, osserva il deducente che del tutto illogicamente la Corte territoriale aveva escluso che l'articolo pubblicato non fosse espressione di legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica; non incombeva, invero, sull'imputato alcun obbligo di approfondimento circa la veridicità delle circostanze di contorno riportate atteso che il nucleo essenziale dell'informazione - ossia che Itaca, della quale Alai era stato presidente, era certamente in qualche modo collegata alla 'Magyar Sajt Kft' - era stato confermato sia dallo stesso Alai, che in un'intervista aveva dichiarato che la partecipazione alla 'Magyar' era 'solo un'operazione finanziaria', sia dal teste Tonello, rappresentante della Coldiretti, secondo il quale il 'doppio ruolo di Alai era in palese contrasto con lo statuto del Consorzio del Parmigiano Reggiano': ciò a volere tacere della continenza espressiva con la quale le notizie erano state riferite e dell'interesse pubblico alla conoscenza delle stesse.

3. Ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, con nota del 31 maggio 2021, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con memoria, corredata da nota-spese, in data 7 giugno 2021, il difensore della parte civile Giuseppe Alai, articolati rilievi in ordine ai motivi di ricorso, ha chiesto che gli stessi siano rigettati ovvero dichiarati inammissibili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.1. Giova premettere che l'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, comma 1, cod.proc.pen. è segnato dai punti della sentenza di primo grado attinti dal gravame, intendendosi per tali le sole statuizioni della decisione impugnata che possano considerarsi in modo autonomo, con esclusione delle argomentazioni ostese a sostegno, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del provvedimento. Donde, in ordine alla parte della sentenza suscettibile di autonoma valutazione che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato cui è giunto il primo giudice ovvero ad uno difforme anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza, con ciò, violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione (Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261366;

Sez. 3, n. 9841 del 10/12/2008 - dep. 04/03/2009, Rv. 242995; Sez. 1, n. 10795 del 25/06/1999, Rv. 214111). Nondimeno, poiché la disposizione menzionata attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice d'appello, questi - fermo restando il limite del divieto di reformatio in peius laddove operante - non è vincolato neppure da quanto prospettato dall'appellante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame sulla base di argomentazioni proprie (Sez.

U, n. 1 del 27/09/1995 -dep. 04/01/1996, Rv. 203096; Sez. 6, n. 40625 del 08/10/2009, Rv. 245288). Ciò comporta che per la motivazione della sentenza d'appello la regola è quella della rivalutabilità degli elementi di causa da parte del giudice dell'impugnazione al fine di individuare la più corretta giustificazione delle conclusioni raggiunte e, pertanto, gli elementi logico argomentativi riferiti a circostanze di fatto o a valutazioni di diritto possono essere utilizzati ai fini della motivazione della decisione in ciascun grado del giudizio senza che l'opinamento di un giudice, nell'argomentare la sua decisione, possa condizionare quello del successivo, funzionalmente preposto a rivedere e riconsiderare, nei limiti dei punti e dei capi attinti dall'impugnazione della parte, la decisione del giudice che lo ha preceduto (Sez. 4, n. 1147 del 15/12/1999 - dep. 01/02/2000, Rv. 215678).

Consegue che, nel caso di specie, la Corte territoriale non ha ecceduto dai propri poteri, allorché ha ritenuto, diversamente dal Tribunale, che: «Il nucleo essenziale - quello cioè di maggior impatto per i lettori della stampa e per l'opinione pubblica in generale - dell'articolo firmato da Poletti ed intitolato "Gli strani affari di Mr. Parmigiano con gli imitatori ungheresi"» fosse da individuare nel fatto che il Presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, Giuseppe Alai, facesse affari: «con una società ungherese che smercia formaggio che non è Parmigiano Reggiano», atteso che l'appello della parte civile le aveva specificamente devoluto le questioni della sussistenza del reato di cui al capo B) e dell'errata valutazione delle relative risultanze probatorie.

Alla luce dei principi illustrati, non può, infatti, ritenersi che il percorso argomentativo svolto dal primo giudice fosse vincolante per il giudice del gravame, che risultava libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare con motivazione immune da vizi le ragioni del suo convincimento (Sez. 4, n. 28583 del 09/06/2005, Rv. 232441).

2. Tanto chiarito, va riconosciuto che la sentenza impugnata non è inficiata dal denunciato difetto di motivazione rafforzata. Fermo quanto statuito dal diritto vivente in tema di motivazione della sentenza, in ipotesi di riforma totale della decisione di primo grado, secondo cui il giudice di appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Rv. 242330; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233083), devesi rilevare che a tale obbligo la Corte territoriale non si è sottratta. Individuato il nucleo essenziale dell'articolo nel contenuto informativo secondo il quale il Presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, rivestendo, simultaneamente, la qualità di Presidente della Cooperativa 'Itaca', aveva intrattenuto 'strani affari' con la concorrente società lattiero - casearia ungherese 'Magyar Sajt Kft', riferibile, per effetto di cointeressenze societarie, alla stessa 'Itaca', ha dato conto, in maniera puntuale e congrua, delle specifiche ragioni per le quali le false circostanze, riportate nel corpo del pezzo giornalistico - ossia che il progetto del magazzino di stoccaggio di 500.000 forme di finto Parmigiano, da realizzare in Correggio, fosse frutto dell'iniziativa della 'Magyar Sajt Kft` e che il conflitto d'interessi fosse attuale nel momento in cui la Itaca aveva indirettamente acquisito una compartecipazione nella 'Magyar' -, fossero tutt'altro che neutre rispetto alla postulata valenza diffamatoria della notizia riferita.

In effetti, fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il significato delle espressioni dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si esse inseriscono (Sez. 5, n. 3121 del 11/02/1997, Rv. 207862; Sez. 5, n. 6062 del 04/04/1995, Scalfari e altro, Rv. 201762), occorre riconoscere che il Collegio di merito non illogicamente ha ritenuto che tali circostanze, incontestabilmente false (come diffusamente illustrato alle pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata, senza che sul punto vi sia stata contestazione alcuna da parte della difesa dell'imputato), fossero tali conclamare la lesione della reputazione dell'Alai, prodottasi con il prospettare l'articolista:

«un opaco, censurabile (stante l'evidente conflitto d'interessi) collegamento tra il Presidente del CPR e la società ungherese (accreditata come titolare della sbalorditiva iniziativa commerciale nel reggiano [ossia 'il magazzino-monstre' di Correggio], affermandosi che "la Magyar Sajt Kft è partecipata al 100% da un'azienda mantovana riconducibile a Itaca Società Cooperativa presieduta da Giuseppe Alai», così da:«gettare, retrospettivamente [essendosi dato atto, nel corpo dell'articolo, delle intervenute dimissioni di Giuseppe Alai dalla Presidente di 'Itaca'] un 'ombra inquietante sulla correttezza e sulla trasparenza di colui che, per la veste istituzionale ricoperta, avrebbe dovuto essere il primo garante del prestigioso marchio emiliano>>.

Donde, con la motivazione in verifica, il giudice censurato, evidenziando come l'articolista imputato, insinuando che: «Il sospetto di incompatibilità ed opacità si fosse in realtà concretizzato nella effettiva conclusione di "strani affari" con società ungheresi, ed in particolare nell'operazione del magazzino di Correggio», non solo si è attenuto alla pacifica ermeneusi secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, anche le espressioni allusive, insinuanti e suggestive, possono essere tali da integrare il reato ove, con insindacabile valutazione di merito, siano reputate idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato (Sez. 5, n. 8 del 12/11/2019 - dep. 02/01/2020, Rv. 278318;

Sez. 5, n. 41042 del 17/06/2014, Rv. 260772; Sez. 5, n. 45910 del 04/10/2005, Rv. 233039; Sez. 5, n. 3121 del 11/02/1997, Rv. 207862), ma si è anche compiutamente e criticamente confrontato con le difformi conclusioni del Tribunale, superandole persuasivamente.

3. La sentenza impugnata non è inficiata neppure dal denunciato error in procedendo, suscettibile di riverberare i suoi effetti sulla motivazione della stessa, sotto il profilo del rispetto del canone deroltre ogni ragionevole dubbio', a causa della mancata riassunzione in appello della decisiva testimonianza del teste Fabio Franconi, il quale, escusso in sede dibattimentale (ud. 13 febbraio 2017), aveva escluso che vi fosse stato un "significativo" legame (in termini di "controllo") tra la cooperativa Itaca e la società magiara, circostanza, questa, che, ad avviso della difesa dell'imputato, sarebbe stata, invece, smentita dallo stesso Alai, che, per come riportato in sentenza, aveva riconosciuto che la partecipazione di Itaca nella 'Magyar Sajt Kft' fosse solo «un'operazione finanziaria> > .

Invero, la deduzione articolata al riguardo, che sconta, tra l'altro, gli effetti di un mancato, effettivo, confronto con il tenore della motivazione rassegnata dalla Corte di appello nella sua interezza, è infondata, poiché il diverso convincimento maturato dal giudice di secondo grado, in ordine all'integrazione, nella specie, del delitto di diffamazione a mezzo della stampa, non è affatto derivato da una difforme valutazione della testimonianza del teste Franconi. Lungi dall'attribuire un diverso significato al contenuto delle dichiarazioni del teste menzionato, il Collegio di merito ha, invece, rilevato come, sulla base di esse, si dovesse ritenere che:

«Le concatenazioni societarie accertate (Itaca in Sofinch, Sofinch in Nuova Castelli, Nuova Castelli in Cheese Company, Cheese Company in Magyar) fossero tali da escludere che Itaca - di cui Alai era stato Presidente fino al 7 febbraio 2013 - potesse esercitare una qualche forma di controllo sulla 'Magyar' nel periodo della doppia Presidenza (CPR e Itaca) di Alai: difatti, 'Nuova Castelli' (detentrice di una quota di 'Sofinch') aveva assunto il controllo, tramite 'Cheese', di 'Majar' solo dal 15 maggio 2014 (quando Alai non era più Presidente di Itaca).

A tutto concedere, un labile collegamento societario tra Itaca e Mayar era astrattamente configurabile (per effetto delle compartecipazioni a catena), ma solo in un periodo in cui Alai non aveva più nulla a che fare con la citata Coop.» (pag. 8., primo capoverso sentenza impugnata). Ciò rilevato, va ribadito che non incorre nel vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per mancato rispetto del canone di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio", stigmatizzato dalle sentenze a Sezioni Unite Dasgupta, n. 27620 del 28/04/2016 (Rv. 267487) e Patalano, n. 18620 del 19/01/2017 (Rv. 269787) - che si verifica quando la sentenza di assoluzione, pronunciata in primo grado, sia interamente riformata, anche su impugnazione della sola parte civile, sulla base di una diversa valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative ritenute decisive, senza che ne sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603 cod.proc.pen. -, il giudice di appello che pervenga al ribaltamento della decisione liberatoria, non a seguito di una rivalutazione del contenuto dichiarativo delle deposizioni dibattimentali dei testimoni o della modificazione del giudizio sulla loro attendibilità, ma per effetto di un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio, valorizzando elementi di prova tenuti in non cale dal primo giudice, dei quali abbia dato argomentata ragione onde giustificare il differente percorso valutativo seguito (Sez. 3, n. 973 del 28/11/2018 - dep. 10/01/2019, Rv. 274571;

Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Rv. 274593; Sez. 6, n. 12397 del 27/02/2018, Rv. 272545; Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Rv. 271694; Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017, Rv. 271503; Sez. 5, n. 42746 del 09/05/2017, Rv. 271012; Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Rv. 270471; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013 - dep. 14/01/2014, Rv. 258005; Sez. 6, n. 26810 del 07/04/2011, Rv. 250470): che è quanto avvenuto nel caso al vaglio, per effetto di un'integrata valutazione delle prove, difforme solo con rifermento a quelle documentali.

4. Generico e, comunque, manifestamente infondato è il profilo di doglianza che si dirige sul diniego di riconoscimento della scriminante del diritto di cronaca giornalistica. 4.1. Pur, preliminarmente, rilevato che le deduzioni sul punto non sono conformi a quanto stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.proc.pen., poiché non mettono a fuoco chiaramente i termini della censura articolata e non indicano, con la dovuta precisione, la parte del provvedimento affetta dai vizi dedotti, né, soprattutto, enunciano specificamente le ragioni, ancorate alla fattispecie concreta, sulle quali la censura stessa si fonda, in tal modo non ponendosi in condizione questa Corte di individuare, nella sua esatta prospettazione, la critica che si muove alla statuizione impugnata, va riconosciuto che, in ogni caso le stesse sono destituite di giuridico fondamento.

Pacifico che, in materia di diffamazione a mezzo della stampa periodica, il diritto di cronaca giornalistica, garantito dall'art 21 della Costituzione, trova un preciso limite nel rispetto del diritto di ciascuno alla tutela della reputazione, di modo che il primo può essere lecitamente esercitato, ove ne possa derivare una lesione del secondo, soltanto quando il cronista si sia accertato scrupolosamente dell'assoluta verità della notizia pubblicata, assolvendo l'onere di scegliere le fonti informative con grande oculatezza, esaminandone accuratamente la attendibilità e controllando e verificando puntualmente i fatti appresi, senza ritenersi appagato dalla loro veridicità o verosimiglianza (Sez. 5, n. 14013 del 12/02/2020, Rv. 278952;

Sez. 5, n. 12859 del 14/02/2005, Rv. 231687; Sez. 5, n. 40415 del 19/05/2004, Rv. 231002; Sez. 5, n. 5941 del 05/04/2000, Rv. 216120; Sez. 5, n. 1952 del 02/12/1999 - dep. 21/02/2000, Rv. 216437; Sez. 5, n. 12024 del 31/03/1999, Rv. 215037; Sez. 5, n. 11199 del 11/08/1998, Rv. 212131; Sez. 5, n. 8848 del 15/07/1997, Rv. 208614; Sez. 5, n. 6018 del 23/01/1997, Rv. 208085; Sez. 5, n. 7393 del 14/06/1996, Rv. 206792), ne discende che, nell'ipotesi in cui all'anzidetta verifica della notizia non si sia proceduto nei termini rigorosi richiesti, il giornalista che intenda, comunque, pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità (Sez. 5, n. 19046 del 18/02/2010, Rv. 247249;

Sez. 5, n. 31957 del 22/06/2001, Rv. 219638; conf. Sez. 5, n. 3132 del 08/11/2018 - dep. 23/01/2019, Rv. 275259). 4.2. Ciò posto, la Corte territoriale ha mostrato di essersi attenuta a tali indicazioni direttive, tanto emergendo dalle decisive evidenze, delle quali vi è compiuto ragguaglio in motivazione, attestanti che Poletti, nell'articolo, aveva dato conto esclusivamente della versione dei fatti offerta da Mauro Tonello, Presidente della Coldiretti dell'Emilia Romagna - che almeno un anno prima aveva lanciato una campagna diretta a screditare il Presidente della CPR Alai -, sebbene si trattasse di fonte tutt'altro che 'neutra ed obiettiva' - che esigeva, quindi, una attenta verifica del propalato ancorché gli accertamenti richiesti non si presentassero come di particolare difficoltà e benché le vicende riferite risalissero a molti mesi prima della pubblicazione delle notizie che le riguardavano. 4.3.

Il descritto 'modus procedendi' è, dunque, frutto di un evidente mancato assolvimento dell'obbligo di un giornalista professionista di rendere un'informazione completa e di effettuare, all'uopo, tutti i controlli necessari per verificarne la fondatezza (Sez. 5, n. 45051 del 17/07/2009, V. e altro, Rv. 245154). L'inottemperanza al detto obbligo deontologico ha comportato, infatti, la non veritiera attribuzione alla parte offesa, Giuseppe Alai di un fatto - l'avere intrattenuto, da primo garante della tutela del marchio 'Parmigiano Reggiano', 'strani' affari, sottotraccia, con una società estera concorrente, produttrice di 'similgrana' - in sé pregiudizievole per la sua reputazione.

Tale attribuzione, in quanto valutata dal Collegio di merito quale espressione di peculiare corrività nell'esercizio di un'attività professionale suscettibile di incidere profondamente sui beni giuridici della riservatezza, dell'onore e della reputazione, aventi dignità costituzionale, ex artt. 2 e 3 Cost. (Sez. 5, n. 45051 del 17/07/2009, V. e altro, Rv. 245154), è stata correttamente ritenuta rivelatrice di una condotta tenuta anche a costo di produrre conseguenze lesive per il soggetto nominato negli articoli apparsi sulla stampa periodica. 4.4.

Alla stregua di quanto sin qui considerato, è da escludere che il ricorrente possa fondatamente invocare la scriminante, anche solo nella forma putativa, dell'esercizio del diritto di cronaca. Per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, la detta scriminante è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Rv. 271628; Sez. 5, n. 15643 del 11/03/2005, Rv. 232134;

Sez. 5, n. 7967 del 08/05/1998, Rv. 211539).

5. S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civil