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Ordinanza — n. 27946/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; court grants time extension due to court scheduling delays preventing timely notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27946/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Lucia Chiarmonte against a second-instance criminal judgment. The appellant argued that the appeal period expired because she was unaware of the hearing date due to irregular court scheduling and notification practices. The court ruled that the delay was caused by external judicial errors rather than the appellant's fault, but ultimately declared the appeal inadmissible as it was not a valid request for time extension under the specific procedural rules cited.

Regesto Legislator

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Art. 175, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 175, comma 2, cod. proc. pen.: The court held that while external delays caused by the judiciary may justify a request for time extension, the appeal must be formally qualified as such to be admissible, and failure to meet the strict statutory requirements results in inadmissibility.

Parole chiave

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criminal procedure time extension inadmissibility judicial delay appeal period notification irregularities Corte di Cassazione restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 175, comma 1, cod. proc. pen.
Purtuttavia, l'istanza su cui si provvede è stata presentata nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., poiché essa è stata depositata il 28 agosto 2020 e, dunque, durante la sospensione dei termini nel periodo feriale.
Art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Il difensore dell'imputata, in via subordinata, ha chiesto la rimessione in termini ex art. 175 cod.
art. 175 cod. proc. pen
Il difensore dell'imputata, in via subordinata, ha chiesto la rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 1329 del 23/04/1998
Sez. 4, n. 1329 del 23/04/1998, Strazzera Rv.
Sez. 5, n. 965 del 28/02/1997
211641 - 01, Sez. 5, n. 965 del 28/02/1997, Zarrella, Rv.
Sez. 5, ord. n. 29884 del 15/09/2020
pure Sez. 5, ord. n. 29884 del 15/09/2020, Nocera, Rv.
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep.
Sez. 5, n. 29884/2020
280931 - 01, che sul punto ha espressamente richiamato e condiviso Sez. 5, n. 29884/2020, cit.).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARAMONTE LUCIA nata a SARACENA il 04/09/1970 avverso la sentenza del 02/07/2020 del TRIBUNALE DI CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato PIERANGELO DE PADOVA nell'interesse della parte civile, che si è associato alle argomentazioni rassegnate dal Procuratore generale ed ha chiesto la condanna alle spese della ricorrente

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 2 luglio 2020 il Tribunale di Castrovillari - provvedendo sull'appello interposto da Lucia CHIARAMONTE - ha confermato la pronuncia in data 18 gennaio 2019, con la quale il Giudice di Pace di Castrovillari aveva dichiarato la stessa imputata colpevole del delitto di percosse in pregiudizio di Simona MORRONE e l'aveva condannata alla pena di euro centocinquanta di multa, con le conseguenti statuizioni civili in favore della medesime MORRONE.

2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, prospettando la nullità della sentenza di secondo grado per la violazione di norme processuali. Il ricorrente ha dedotto che: - in data 17 luglio 2020 è inutilmente spirato il termine per impugnare la sentenza di secondo grado, di cui l'imputata non ha avuto effettiva conoscenza; - difatti, dopo la rituale notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (per l'udienza del 24 ottobre 2019), il difensore dell'imputata ha ricevuto dalla cancelleria del Tribunale di Castrovillari la notifica di provvedimenti di rinvio d'ufficio del procedimento, l'ultimo dei quali all'udienza del 25 giugno 2020 (senza l'indicazione dell'orario di trattazione); tale ultima udienza è stata successivamente rinviata con provvedimento del 16 giugno 2020, notificato a mezzo e-mail dal Consiglio dell'ordine degli avvocati (che ha reso edotti i propri iscritti che, in forza dei decreti del Presidente del Tribunale, i procedimenti non urgenti sarebbero stati rinviati alla sola presenza del difensore d'ufficio indicato dallo stesso Consiglio dell'ordine); - nel detto provvedimento del 16 giugno 2020 era esposto che solo uno dei procedimenti già calendati per l'udienza del 25 giugno 2020, diverso dal presente, sarebbe stato in effetti trattato, specificando che in relazione agli altri sarebbe stato dato avviso ai difensori della data di rinvio; - nonostante l'avviso, che rappresentava il rinvio d'ufficio dell'udienza del 25 giugno 2020, il Tribunale ha trattato irritualmente anche il presente procedimento, ritenendo la ritualità della notifica, e lo ha differito all'udienza del 2 luglio 2020 senza altri avvisi; - della sentenza la difesa della CHIARAMONTE è venuta conoscenza solo in data 31 luglio 2020, allorché ha fatto accesso presso la cancelleria senza prenotazioni, quando era già decorso il termine per impugnare.

Il difensore dell'imputata, in via subordinata, ha chiesto la rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen.

3. Ad avviso del Collegio, alla luce delle allegazioni sopra esposte, il ricorso deve essere qualificato unicamente come istanza di rimessione in termini, che deve trovare accoglimento nei termini che si espongono. 3.1. Risulta in atti che: - a seguito dell'appello interposto nell'interesse di Lucia CHIARAMONTE, è stata fissata l'udienza del 24 ottobre 2019, differita a cagione dell'astensione del difensore al 30 gennaio 2020 . e, poi, per assenza del Magistrato assegnatario al 31 marzo 2020; - il 19 marzo 2020, in applicazione della normativa emanata in ragione dell'emergenza epidemiologica, il Tribunale di Castrovillari ha disposto un differimento all'udienza del 25 giugno 2020 anche del presente procedimento (comunicato a mezzo PEC, oltre che al locale Consiglio dell'ordine degli avvocati, al difensore dell'imputata e anche a quest'ultima presso il difensore il giorno 12 giugno 2020, ex art. 83, comma 14, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27); - il 16 giugno 2020 lo stesso Giudice di appello - richiamando le disposizioni organizzative finalizzata a evirare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone e, in particolare le linee guida adottate dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 27 aprile 2020 (che - per quel che rileva - hanno previsto che i meri rinvii venissero disposti «facendo salvi diritti di prima udienza e gli adempimenti difensivi» e «con ausilio di un difensore d'ufficio alla cui nomina provvederà il COA») - ha disposto il differimento d'ufficio della trattazione dei procedimenti fissati per l'udienza del 25 giugno 2020 (ad eccezione di uno di essi, distinto dal presente), disponendo pure la comunicazione al Consiglio dell'ordine degli avvocati anche ai fini della nomina del difensore di ufficio; - purtuttavia, all'udienza del 25 giugno 2020, assente il difensore di fiducia, sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il Tribunale - «rilevata la regolarità della notifica» - ha disposto la trattazione del processo in assenza dell'imputata ritualmente citata e non comparsa senza addurre alcun legittimo impedimento ed è stato disposto il rinvio, senza alcun avviso, all'udienza del 2 luglio 2020, allorché svolta la discussione (in assenza del difensore di fiducia e dell'imputata) è stata emessa sentenza con motivazione contestuale.

Dunque, il 31 luglio 2020, quando la difesa ha avuto contezza della pronuncia di appello, erano spirati i termini per proporre ricorso per cassazione. Purtuttavia, l'istanza su cui si provvede è stata presentata nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., poiché essa è stata depositata il 28 agosto 2020 e, dunque, durante la sospensione dei termini nel periodo feriale. 3.2. Tanto esposto, alla luce del provvedimento del giorno 16 giugno 2020 - con il quale il Giudice procedente aveva disposto che all'udienza del 25 giugno 2020 il presente procedimento non sarebbe stato trattato ma sarebbe stato disposto un mero rinvio -, non può imputarsi all'imputata e al suo difensore l'inutile decorso del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza resa alla successiva udienza del 2 luglio 2020, cui il processo invece è stato differito proprio con provvedimento reso all'udienza del 25 giugno 2020 (nel corso della quale era stata dichiarata l'assenza dell'imputata) - essendo esso da imputare invece a una causa esterna che non poteva essere superata con un impegno e una diligenza tipici o normali (cfr.

Sez. 4, n. 1329 del 23/04/1998, Strazzera Rv. 211641 - 01, Sez. 5, n. 965 del 28/02/1997, Zarrella, Rv. 207387 - 01; cfr. pure Sez. 5, ord. n. 29884 del 15/09/2020, Nocera, Rv. 279738 - 01, che ha ravvisato i presupposti applicativi della rimessione in termini in un'ipotesi di mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputato e del suo difensore che ne aveva di fatto impedito la partecipazione al processo). Poiché nel caso di specie l'imputata era presente nel primo grado di giudizio ed è rimasta assente soltanto nel corso del giudizio di appello, nei termini appena chiariti, sussistono i presupposti per disporre la restituzione nel termine a impugnare (cfr.

Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 23/04/2021, LOVRIC, Rv. 280931 - 01, che sul punto ha espressamente richiamato e condiviso Sez. 5, n. 29884/2020, cit.).

P.Q.M.

qualificato il ricorso esclusivamente come istanza di restituzione nei termini per impugnare ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., restituisce CHIARAMONTE Lucia nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari in data 02/07/2020, n. 6/2020 r.g. sent. app., che dichiara non esecutiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso il 23/06/2021. Il Consiglier