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Sentenza — n. 27945/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court partially allows appeal annulling fixed accessory penalties for fraudulent bankruptcy as unconstitutional.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27945/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed Rodolfo Tonelli's appeal against the Ancona Court of Appeal's conviction for fraudulent bankruptcy. While the appeal regarding evidentiary omissions and general mitigating circumstances was declared inadmissible due to lack of arbitrary reasoning, the fixed ten-year duration of accessory penalties was found illegal. The Court ruled that the Constitutional Court had previously declared the fixed-term provision unconstitutional, requiring judges to determine penalties concretely based on specific criteria, a task outside the cassation court's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 216 comma 4 L.F.; Art. 133 cod. pen.: The fixed duration of accessory penalties for fraudulent bankruptcy is unconstitutional; judges must determine penalties concretely based on statutory criteria, and cassation courts cannot review this discretionary evaluation.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy accessory penalties fixed term duration Constitutional illegality concrete assessment judicial discretion annulment with remand bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 216 comma 4 L.F.
Con sentenza in data 16 luglio 2018 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza, emessa dal Tribunale di quella stessa città in data 7 aprile 2016, di condanna di Tonelli Rodolfo alla pena di giustizia, alle pene accessorie di cui all'art. 216, comma 4, L.F.
Art. 133 cod. pen.
222/2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen..
Art. 219 comma 3 legge 16 marzo 1942 n. 267
- Il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante (quella di cui all'art. 219, comma 2, n.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
ovvero di quella comune di cui all'art. 62, n.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Il ricorso nell'interesse di Tonelli è affidato a tre motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
art. 133 cod.pen
222/2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019
267, va valutata in relazione all'importo della distrazione, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Rv.
Sez. 6, n. 16166 del 14/06/1989
deve aversi riguardo non al pregiudizio economico subito dai singoli creditori, bensì a quello globale subito dalla massa dei creditori (Sez. 6, n. 16166 del 14/06/1989, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
Corte Costituzionale, n. 222 del 5 dicembre 2018
Sezioni Unite, n. 28910 del 28/02/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TONELLI RODOLFO nato a RIPE il 11/12/1950 avverso la sentenza del 16/07/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Ari.) (.,\,1 1C11/C-2- VA.s.mvvvImL‘>;0>etAAA. -1 0U-4, ~1711f tAlt, \A.A.A.4,,LAJ Ps-v," C/L V I livj ,-- g _I \AZ. nMet `ekis-‘3 Új.A.1/ '../../re C ikAT ivj utArtra

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 16 luglio 2018 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza, emessa dal Tribunale di quella stessa città in data 7 aprile 2016, di condanna di Tonelli Rodolfo alla pena di giustizia, alle pene accessorie di cui all'art. 216, comma 4, L.F. per la durata di legge e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, commessi nella qualità di amministratore della 'Nuova Garden Center Sri.', dichiarata fallita il 9 aprile 2010.

2. Il ricorso nell'interesse di Tonelli è affidato a tre motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. - Il primo motivo denuncia l'omessa assunzione di prova decisiva, in riferimento alla testimonianza che avrebbe potuto rendere il funzionario della Unicredit, Zanchetti Giacomo, indicata come assolutamente necessaria al fine di chiarire che la 'Nuova Garden Center' Sri. aveva cominciato a mostrare segni d'insolvenza solo dopo che era stata ceduta e gestita da Pomponio Luigina, e il vizio di motivazione in riferimento alle giustificazioni addotte a sostegno del diniego della richiesta rinnovazione istruttoria. - Il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale.

E' eccepita, al riguardo, contraddittorietà motivazionale per effetto dell'inconciliabilità tra le argomentazioni giustificative adottate dal giudice di merito e le risultanze probatorie; tanto con riferimento al significato assegnato a quanto dichiarato dalle parti nell'atto di cessione delle quote della 'Nuova Center Garden' Sri. e alla testimonianza della impiegata amministrativa Sorcinelli Fiammetta circa la regolare consegna all'acquirente delle quote dei registri contabili, nonché alle congetture formulate in ordine alla volontà del Tonelli di <<lasciare morire» la 'Nuova Garden Center', valendosi dello schermo della società unipersonale gestita dalla Pomponio, per uscire indenne dalle conseguenze civili e penali di un'amministrazione in conclamata perdita. - Il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante (quella di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 L.F.) e della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, L.F. ovvero di quella comune di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen., censurandosi l'esclusivo rilievo assegnato, ai fini del diniego dei richiesti benefici, all'ammontare del passivo fallimentare, peraltro oggetto di una mera stima da parte del Curatore fallimentare, in contrasto con quanto sul punto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Con requisitoria in data 31 maggio 2021, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Tomaso Epidendio, ha chiesto che la Corte voglia annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.

4. Con memoria in data 8 giugno 2021, il difensore, Avv. Olivieri, ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento dei motivi e per la cassazione della statuizione in punto di pene accessorie fallimentari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. E' pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod.proc.pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, Rv. 277035;

Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Rv. 259323; Sez. 2, n. 16354 del 28/04/2006, Rv. 234752). Per prova decisiva s'intende, infatti, esclusivamente quella che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670; Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010, Rv. 246667; Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010, Rv. 248105). Al lume di ciò, il rilievo del ricorrente circa la mancata assunzione della testimonianza del funzionario della Unicredit Banca, Zanchetti, è destituito di giuridico fondamento ed è anche aspecifico, perché privo di effettivo confronto critico con il tenore delle argomentazioni spiegate dal Collegio di merito a sostegno del diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849), ossia la rilevata superfluità dell'approfondimento richiesto in ragione dell'incontestato accertamento di circostanze di fatto (l'esistenza di un passivo di gran lunga superiore all'attivo; l'indebitamento molto elevato della 'Nuova Garden Center' Srl. ed un flusso di liquidità non più sufficiente a soddisfare le obbligazioni contratte) attestanti lo stato d'insolvenza della società, poi fallita, prima della cessione delle quote alla Pomponio.

Nondimeno, apprezzata come congrua e plausibile la motivazione riportata, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui la rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale rappresenta un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Rv. 266820; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Rv. 203974). Ne viene che, dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod.proc.pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Rv. 233391).

2. Il secondo motivo denuncia vizi non consentiti in questa sede. Tutte le deduzioni in punto di ricostruzione del fatto e di valutazione delle prove circa la responsabilità dell'imputato per le condotte di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale ascrittegli, oltre ad essere generiche, in quanto meramente riproduttive delle argomentazioni poste a sostegno di identiche censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese - in tale guisa risultando sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596) - si sostanziano in una denuncia di travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta in fase di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). Le stesse sollecitano, in effetti, una rivalutazione e/o un'alternativa lettura delle fonti probatorie, esaminate e conformemente apprezzate dai giudici di merito di entrambi i gradi, al di fuori dell'allegazione di specifici e documentati travisamenti di emergenze processuali, dotate di decisivo rilievo per la tenuta del complesso motivazione censurato (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).

3. Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato. Rilevato come la Corte di appello abbia fondato il diniego di concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 219, comma 3, L.F. ovvero di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. non sulla base del solo passivo fallimentare, ma anche sulla base della valutazione dell'entità della distrazione e del complesso degli elementi (compreso il passivo) attestanti la non marginale gravità dei fatti e del danno cagionato alla massa dei creditori (diversi dei quali avevano rinunciato alle loro pretese proprio in ragione della scarsità dell'attivo), con ciò attenendosi ai dicta enunciati da questa Corte in materia - secondo cui: in tema di bancarotta fraudolenta, la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658); nei reati che incidono sull'attività del fallimento, per la valutazione del danno ai fini della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. deve aversi riguardo non al pregiudizio economico subito dai singoli creditori, bensì a quello globale subito dalla massa dei creditori (Sez. 6, n. 16166 del 14/06/1989, Rv. 182612) -, va qui ribadito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931).

4. Va rilevato d'ufficio, invece, che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata in punto di durata delle pene accessorie fallimentari sono illegali. Con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato costituzionalmente illegittima la norma di cui all'art. 216, ultima comma, L.F. quanto alla previsione di pene accessorie di durata fissa decennale (l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) per tutti coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta e le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286, hanno stabilito che le pene accessorie previste dall'art. 216 L.F., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222/2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen..

Poiché la valutazione da ultimo indicata è estranea alla cognizione del giudice di legittimità, deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata, per la parte relativa che si appalesa non in linea con i principi richiamati, con rinvio al giudice di merito.

5. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 23/06/2021. Il Consigliere estensore Il