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Sentenza — n. 27944/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding moral complicity in criminal law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27944/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Diana Vito inadmissible, rejecting her arguments regarding the lack of motivation and misrepresentation of evidence. The defense argued that the lower court failed to properly establish moral complicity based on a specific phrase used during the crime, while also claiming the victim could not have heard the statement. The court ruled that these grounds constituted a challenge to the factual findings rather than a legal error, which is precluded at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 110 c.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they allege misrepresentation of evidence or lack of motivation without pointing to specific logical flaws in the reasoning, as the supreme court cannot re-evaluate factual findings.

Parole chiave

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moral complicity criminal law inadmissible appeal misrepresentation of evidence lack of motivation cassation procedure factual findings vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 110 c.p.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città del 3 novembre 2016, di condanna di Diana Vito per il delitto di lesioni gravi in concorso (ex art. 110, 582 e 583, comma 1, n.
art. 110 cod.pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città del 3 novembre 2016, di condanna di Diana Vito per il delitto di lesioni gravi in concorso (ex art. 110, 582 e 583, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020
Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013
Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Rv.
Sez. 1, n. 4805 del 11/03/1997
257979; Sez. 1, n. 4805 del 11/03/1997, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Le deduzioni articolate a corredo, in effetti, sollecitano una mera rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944): l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere, infatti, evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIANA VITO nato a BARI il 07/08/1960 avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo k.A., l'nnn.(POU) okkk, hiCk"3.;vw elAie PlAv3m.k&41._ Oh-n"( értvvilAko( Z^-14‘5-0 secv «MA: Amic, ì

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città del 3 novembre 2016, di condanna di Diana Vito per il delitto di lesioni gravi in concorso (ex art. 110, 582 e 583, comma 1, n. 2 cod.pen.), commesso in danno di Barba Rosanna il 27 maggio 2013, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato nella misura ritenuta di giustizia, con conferma nel resto.

2. Ricorre per Diana Vito il suo difensore e denuncia, con quattro motivi: 2.1. la mancanza di motivazione in ordine al ruolo concorsuale (concorso morale) esercitato dal Diana rispetto all'azione lesiva posta in essere dalla coimputata Specchia, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe desunto la prova del rafforzamento del proposito criminoso dell'esecutrice materiale del reato ovvero dell'agevolazione della condotta da costei tenuta dal solo fatto che l'impugnante aveva accompagnato la Specchia nel luogo in cui si era verificata l'aggressione ed aveva esclamato:

«la vedi, la vedi dove sta», senza assegnare alcuna rilevanza alla circostanza, decisiva ai fini della ricostruzione del dolo, sotto il profilo della dimostrazione della condivisione dell'animus ledendi della coimputata, che questi non si fosse trattenuto nel luogo medesimo fino al termine dell'azione lesiva onde assicurarsi dell'esito della stessa; 2.2. il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova, in riferimento al significato attribuito dalla Corte territoriale all'espressione:<<la vedi, la vedi dove sta», definita 'gergale', ingiustificatamente disattendendo i rilievi di gravame circa la logica di assegnare alla stessa una valenza indiziante del concorso morale del ricorrente, posto che la Barba era già nota alla Specchia; 2.3. il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 110 cod.pen., non potendosi configurare il concorso morale per rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o per agevolazione, allorché l'esecutore materiale, destinatario dell'incitamento o dell'aiuto, sia già fermamente determinato a commettere il crimine; 2.4. il vizio di motivazione, da carenza della stessa e da travisamento della prova, in riferimento alla possibilità che la parte offesa Barba potesse avere udito, a distanza di cento metri, in pieno giorno e in un luogo molto trafficato, l'espressione, profferita dal Diana, asseritamente a voce alta:

«la vedi, la vedi dove sta».

3. Con nota in data 17 maggio 2021, il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso.

4. Con memoria in data 31 maggio 2021, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, ha sviluppato deduzioni ed ha chiesto il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo e il terzo motivo, incentrati sulla configurabilità del concorso morale di Diana Vito nell'azione lesiva, materialmente posta in essere da Specchia Anastasia, in danno di Barba Rosanna, sono aspecifici, giacché privi di correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849), e, comunque, manifestamente infondati. La Corte territoriale ha tratto la prova del contributo offerto dal ricorrente alla realizzazione del delitto di lesioni gravi contestatogli dalle dichiarazioni del teste Sabini, il quale aveva riferito: <<con dovizia di particolari, dell'azione delittuosa patita da sua madre (Barba), per avervi assistito, dando conto della presenza di entrambi gli imputati» e di quanto da lui stesso distintamente percepito, ossia: <<che la Specchia picchiava selvaggiamente sua madre, mentre il Diana si astenne dalle percosse», nonché delle parole da questi pronunciate al loro arrivo (pag. 5, terzo capoverso, sentenza impugnata).

Ne viene che, alla stregua di tali notazioni in fatto, sulle quali il ricorrente non ha preso specifica posizione critica, come pure sarebbe stato necessario in considerazione della decisività delle stesse ai fini della prova del suo concorso morale, tutte le deduzioni sul punto sviluppate sono prive di effettivo rilievo censorio. Nondimeno, le stesse sono manifestamente infondate. E', infatti, jus receptum che, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione dello stesso, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807;

Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979; Sez. 1, n. 4805 del 11/03/1997, Rv. 207582). Chiara adesione alla condotta delittuosa della Specchia, della quale i giudici di merito hanno tratto conferma dalla circostanza che il Diana avesse atteso con quest'ultima la Barba e ne avesse segnalato il sopraggiungere con la frase:<<la vedi, la vedi dove sta»: circostanza, questa, plausibilmente interpretata come espressiva della pregressa conoscenza da parte dell'impugnante del proposito lesivo nutrito dall'autrice materiale del reato e della condivisione di esso.

2. Il secondo e il quarto motivo sono inammissibili perché deducono un vizio non consentito in questa sede. L'eccepito travisamento delle prove, in ordine al significato assegnato all'espressione:<<La vedi, la vedi dove sta» e alla possibilità che Barba Rosanna potesse averla udita, si sostanzia nella denuncia di travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta in fase di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).

Le deduzioni articolate a corredo, in effetti, sollecitano una mera rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944) e dimenticano che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, in quanto limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944): l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere, infatti, evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794), che, nel caso al vaglio, non emergono. Nondimeno, i rilievi afferenti alla possibilità che la Barba potesse avere udito l'espressione pronunciata dal Diana sono anche generici, perché formulati senza tener conto dello specifico passaggio motivazionale della sentenza impugnata (pag. 5, terzo capoverso) nel quale si era dato conto di come le parole da lui proferite alla vista della persona offesa fossero state percepite anche dal teste Sabini, figlio di costei.

3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23/06/2021.