Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27943/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction, upholding negligence exposure to public trust.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27943/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Lipon Azap against the Second Instance Court's conviction for aggravated theft of a motorcycle. The appellant argued that the court erred in evaluating witness testimony regarding the discovery of keys and a helmet, violated discovery principles by admitting surveillance footage ex officio, and incorrectly applied the aggravating circumstance of leaving the vehicle exposed to public trust. The court dismissed these claims, ruling that the appellant's absence from the hearing was a waiver of objections and that the judicial power to admit necessary evidence ex officio overrides discovery limitations. Furthermore, the court held that leaving keys in the trunk constitutes negligence sufficient to trigger the aggravating circumstance, even if the keys were not in the main compartment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 507 cod. proc. pen.; Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.: The judge's power to admit evidence ex officio is not limited by the discovery principle, and leaving a vehicle with keys in the trunk constitutes negligence sufficient for the aggravating circumstance of exposure to public trust.

Parole chiave

Generato dall'IA
ex officio evidence admission discovery principle limitation aggravated theft conviction exposure to public trust waiver of defense rights negligence in vehicle security Cassation appeal dismissal imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 507 cod. proc. pen.
3 c - Il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 507 cod.ipen.
Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
- Il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 625, comma 1, n.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso nell'interesse dell'imputato consta di quattro motivi, quivi enunciati nei limiti imposti dall'art. 173 disp.
d.l. n. 137 del 2020
23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.
art. 173 disp. att. cod.proc.pen
Il ricorso nell'interesse dell'imputato consta di quattro motivi, quivi enunciati nei limiti imposti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen..
art. 507 cod.proc.pen
3 c - Il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 507 cod.ipen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 7802 del 08/10/2019
507 cod.proc.pen., non può essere limitato dal principio della cosiddetta "discovery", che opera esclusivamente nei rapporti fra le parti (Sez. 2, n. 7802 del 08/10/2019 - dep.
Sez. 1, n. 22164 del 05/07/2016
Sez. 1, n. 22164 del 05/07/2016 - dep.
Sez. 2, n. 13938 del 18/02/2014
sul punto; Sez. 2, n. 13938 del 18/02/2014, Rv.
Sez. 6, n. 9909 del 20/05/1994
259710; Sez. 6, n. 9909 del 20/05/1994, Rv.
Sez. 3, n. 35872 del 08/05/2007
Sez. 5, n. 2555 del 13/12/2016
Sez. 5, n. 2555 del 13/12/2016 - dep.
Sez. 5, n. 22194 del 06/12/2016
269051; Sez. 5, n. 22194 del 06/12/2016 - dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIPON AZAP nato il 27/10/1978 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Lk., Sn..,Ct12.1.-00 oVA., l'udito il difensorq

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di quella stessa città in data 23 gennaio 2018, ha riconosciuto Lipon Azap responsabile del delitto di furto aggravato di un motociclo, sottratto al proprietario che l'aveva parcheggiato sulla pubblica via, con le chiavi lasciate, per dimenticanza, inserite nella serratura del bauletto di scorta, e, per l'effetto, l'ha condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato consta di quattro motivi, quivi enunciati nei limiti imposti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.. - Il primo motivo lamenta il vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità del ricorrente, sul rilievo che sarebbe stata travisata la testimonianza del teste Rollo circa le modalità del riconoscimento del Lipon, nonché del rinvenimento, nella disponibilità di questi, di un casco e delle chiavi del motociclo rubato. - Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al passaggio della sentenza impugnata in cui era stata rilevata la mancata contestazione dell'addebito da parte dell'imputato, il quale aveva rinunciato a comparire all'udienza per scongiurare il rischio di contrarre l'infezione pandemica dilagante e di trasmetterla all'interno della struttura carceraria nel quale si trovava detenuto. 3 c - Il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 507 cod.ipen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle immagini, ritraenti le sequenze del furto e il soggetto che se ne era reso artefice, estrapolate da un impianto di videosorveglianza e riprodotte su un CD, officiosamente acquisito dal Tribunale, ancorché non oggetto di discovery all'atto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. - Il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod.pen. e il vizio di motivazione in punto di riconoscimento della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, la quale si sarebbe dovuta escludere per essere stato il motociclo, oggetto di furto, lasciato sulla pubblica via con le chiavi inserite.

3. Con requisitoria in data 31 maggio 2021, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Tomaso Epidendio, ha chiesto che la Corte voglia rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Tutte le deduzioni, sviluppate con il primo motivo di ricorso, in punto di ricostruzione del fatto e di valutazione delle prove circa la responsabilità dell'imputato, si sostanziano in una denuncia di travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta in fase di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). Le stesse sollecitano, in effetti, una rivalutazione e/o un'alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici e documentati (nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo quanto pacificamente affermato da questa Corte, ex multiis Sez. 4, a n. 37982 del 26/06/2008, Rv. 241023;

Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv. 240123) travisamenti di emergenze processuali, dotate di decisivo rilievo per la tenuta del complesso motivazione censurato (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Non vi è stata, invero, alcuna lesione del diritto di difesa dell'imputato, del quale era stata regolarmente disposta la traduzione per la partecipazione all'udienza nel giudizio di appello, essendo prive di rilievo le ragioni sottese alla rinuncia a presenziarvi. Peraltro, come correttamente osservato dal Procuratore Generale, la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità pronunciato nei suoi confronti, non sulla base del mancato rilascio di dichiarazioni e tanto meno sul fatto che queste non siano state rese nell'udienza di appello, ma sulla base delle decisive emergenze, positive e diverse, ritratte dalla testimonianza dell'operante di Polizia Giudiziaria Rollo, mai contestate dal prevenuto: <<né al momento del controllo, né in sede processuale, avendo anche rinunciato a comparire all'udienza>> di appello (pag. 2, primo capoverso terzo punto della sentenza impugnata).

3. Il terzo motivo è infondato. L'eccezione di utilizzabilità delle immagini, ritraenti le sequenze del furto e il suo autore, estrapolate da un impianto di videosorveglianza e riprodotte su un CD, officiosamente acquisito dal Tribunale ex art. 507 cod.proc.pen., ancorché non oggetto di discovery all'atto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, deve essere disattesa, occorrendo dare seguito all'orientamento interpretativo, maggioritario e del tutto condivisibile, secondo cui, in tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ove risulti assolutamente necessario, ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen., non può essere limitato dal principio della cosiddetta "discovery", che opera esclusivamente nei rapporti fra le parti (Sez. 2, n. 7802 del 08/10/2019 - dep. 27/02/2020 Rv. 278630;

Sez. 1, n. 22164 del 05/07/2016 - dep. 08/05/2017, n.m. sul punto; Sez. 2, n. 13938 del 18/02/2014, Rv. 259710; Sez. 6, n. 9909 del 20/05/1994, Rv. 199450; nella fattispecie cui si riferisce la decisione da ultimo citata, come nel caso al vaglio, il Tribunale aveva disposto l'acquisizione al dibattimento di filmati e fotografie, e la Suprema Corte, opinando trattarsi non di prove fornite o richieste dal P.M. bensì di prove ritenute necessarie dal Tribunale, aveva respinto, siccome infondata, la censura del ricorrente che al riguardo aveva denunciato la violazione del principio della 'discovery').

4. Parimenti infondato è il quarto motivo. E' d'uopo uniformarsi al condivisibile e maggioritario orientamento interpretativo secondo cui, in caso di furto di autoveicolo lasciato incustodito sulla pubblica via, la circostanza aggravante dell'esposizione per consuetudine alla pubblica fede, non presupponendo la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose, sussiste anche se lo stesso sia stato lasciato con gli sportelli aperti e le chiavi inserite nel cruscotto (Sez. 3, n. 35872 del 08/05/2007, Rv. 237286; conf.

Sez. 5, n. 2555 del 13/12/2016 - dep. 19/01/2017; Rv. 269051; Sez. 5, n. 22194 del 06/12/2016 - dep. 08/05/2017, Rv. 270122). Nel caso al vaglio, la doglianza è, comunque, generica, posto che le chiavi non erano state lasciate dal proprietario del motociclo inserite nel cruscotto, ma nel bauletto posteriore di scorta per mera dimenticanza (pag. 1, sentenza impugnata, in riferimento a quanto dichiarato da Zampella Mattia all'udienza del 16 settembre 2016), tanto evidenziando, in ogni caso, una negligenza non rilevante ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod.pen..

5. S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/06/2021. Il Co