Italian Court dismisses appeals against bankruptcy conviction, rejecting non-punishment and leniency claims due to high debt and intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Anna Mirrione and Pietro La Fiora inadmissible, upholding their conviction for simple documentary bankruptcy. The defendants argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code due to the company's 2008 crisis and requested generic mitigating circumstances based on their confession and cooperation. The court rejected these claims, ruling that the accumulated debt of €167,000 negated the particular triviality required for non-punishment and that the intensity of their intent precluded leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The court establishes that the particular triviality of the offense requires a complex assessment of objective debt and subjective conduct, and that generic mitigating circumstances depend on the intensity of the intent rather than a mandatory consideration of all favorable elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MIRRIONE ANNA nata a PALERMO il 05/06/1972 LA FIORA PIETRO nato a PALERMO il 05/11/1967 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA FILIPPI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. GIUSEPPE PINELLA, per i ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 26 novembre 2020 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato alla pena di mesi cinque e giorni venti di reclusione Anna Mirrione e Pietro La Fiora, per bancarotta documentale semplice in relazione alla società PROT.EL. s.r.I., dichiara fallita il 15 gennaio 2013 dal Tribunale di Palermo, società di cui La Fiora era socio di maggioranza e responsabile tecnico e la Mirrione era legale rappresentante.
2. Contro l'anzidetta sentenza gli imputati, con atto unico, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore di fiducia, ricorso che conta due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. Sostengono i ricorrenti che la società aveva tenuto la contabilità fino a quando aveva operato, vale a dire fino al 2008, quando era stata travolta dalla crisi generale di quell'anno, tanto da non avere neanche le risorse per provvedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
Si legge, altresì, nell'impugnativa che la debitoria era rimasta inalterata dal 2008, a nulla rilevando l'ulteriore incremento delle passività per effetto dell'applicazione dei tassi di interesse. In conclusione: sussistendo i presupposti sanzionatori, trattandosi di violazione meramente formale, non essendo la condotta grave e trattandosi di illecito occasionale, doveva essere applicata la casa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto alla reiezione della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La confessione degli imputati i la condotta successiva dei medesimi e la collaborazione prestata nel corso delle indagini avrebbero dovuto suggerire il trattamento sanzionatorio di favore.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi, mentre l'Avv. GIUSEPPE PINELLA, per i ricorrenti, ha insistito per il loro accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. La Corte di appello ha disatteso la richiesta degli imputati di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. sulla scorta del passivo accumulato dalla società, pari a circa 167.000 euro, e della condotta poco collaborativa dei due, posto che le scritture sono state fornite alla curatela solo dopo l'interrogatorio della Mirrione e ciò è avvenuto alcuni mesi dopo la dichiarazione di fallimento. Orbene, i ricorsi sono manifestamente infondati, giacchè la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità, attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); secondo l'autorevole esegesi, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ebbene, la Corte di appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento, come sopra precisato, ai due aspetti, quello oggettivo concernente il passivo e quello soggettivo, relativo alla condotta della Mirrione successiva alla declaratoria di fallimento.
Quanto al primo dato il Collegio deve rilevare — in risposta ad una censura che si legge nel ricorso — che l'entità del passivo connota negativamente la condotta non già perché detta debitoria è sorta in epoca coeva a quella in cui le scritture non sono state tenute, ma perché proprio quelle passività avrebbero reso necessario continuare a tenere le scritture per garantire ai creditori già esistenti la ricostruzione del patrimonio sociale.
2. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, i ricorsi sono parimenti inammissibili perché manifestamente infondati, giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento all'intensità del dolo come parametro che ha imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/6/2021. Il Consigliere e