Italian Court annuls trial verdict for attempted theft where statutory maximum penalty exceeds five-year limit for leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision declaring the defendant non-punishable due to the minor nature of the offense. The prosecution argued that the statutory maximum penalty for attempted aggravated theft exceeded the five-year threshold required to apply the leniency provision. The court ruled that because the maximum penalty for the attempted crime exceeds five years, the exclusion of punishment was legally inapplicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 56 cod. pen.: The provision excluding punishment for minor offenses applies only to crimes with a maximum statutory penalty of five years or less, and this limit must be calculated based on the maximum penalty for the attempted crime, which is one-third lower than for the consummated crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA Nel procedimento a carico di OUERTANI BILEL nato in TUNISIA il 07/2/1983 Avverso la SENTENZA del 30/06/2020 del TRIBUNALE DI BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 24 MAGGIO 2021, del Sostituto Procuratore Generale, PAOLA FILIPPI, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 -
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere, per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., nei confronti di Bilel Ouertani, imputato di tentato furto pluriaggravato di una bicicletta.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia denunciando violazione dell'art. 131 bis, applicato con riguardo a una fattispecie per la quale è prevista una pena edittale ( anni sei e mesi otto di reclusione) superiore al limite di cui alla predetta disposizione di legge ( anni cinque di reclusione), neppure essendo stata esclusa alcuna delle aggravanti contestate.
3. Il Procuratore Generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l'annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo per il giudizio. 2.Secondo l'espressa previsione legale, la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., per particolare tenuità del fatto, è ammissibile solo con riferimento ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena.
3. Nel caso di specie, come si evince dal capo di imputazione, alla ricorrente è stato contestato un tentativo di furto pluriaggravato, di cui agli artt. 56 - 624 - 625 co. 1 nn. 2 e 7 cod. pen, per il quale la pena edittale, astrattamente prevista, è quella di anni sei e mesi otto di reclusione, che risulta ampiamente eccedente il limite di cinque anni previsto pe la applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. Nella giurisprudenza di questa Corte si è già affermato che l'istituto in parola deve ritenersi applicabile anche ai casi di tentativo, in ragione del fatto che il delitto tentato è, secondo l'opzione della miglior giurisprudenza e dottrina, un'autonoma figura di reato, con una propria cornice edittale, dettata dalla combinazione della disciplina dell'art. 56 cod. pen. e della fattispecie incriminatrice specifica cui il tentativo si riferisce (Sez. 5 n. 17348 del 09/01/2019 Rv. 276629).
L'orientamento, del resto, mutua la predetta affermazione da autorevoli approdi delle Sezioni Unite che, da epoca risalente, hanno accreditato l'orientamento della natura di figura autonoma di reato del delitto tentato: in tal senso già Sez. U, n. 3 del 23/2/1980, Iovinella, Rv. 145074;,e più recentemente Sez. U, n. 40985 del 19/4/2018, Di Maro, Rv. 273752 . Può dunque affermarsi che le Sezioni Unite hanno proposto una soluzione interpretativa in base alla quale, quando il legislatore indica nominativamente un determinato delitto, intende riferirsi solo al delitto consumato mentre, quando richiama una categoria di delitti non specificati, si riferisce sia a quelli consumati che a quelli tentati.
Così interpretata la voluntas legis anche con riguardo all'istituto in commento, deve affermarsi che, sussistono, "accanto" ai delitti consumati che rientrano nei limiti di applicabilità, altrettanti, corrispondenti delitti tentati, i quali, ovviamente, andranno considerati, ai fini dell'individuazione del limite edittale massimo oltre il quale non è consentita l'applicazione della causa di esclusione della punibilità della tenuità del fatto, nella loro cornice sanzionatoria propria, corrispondente al tetto massimo edittale previsto per il reato consumato, diminuito di un terzo. 3.1.
Con riferimento al delitto di tentato furto pluriaggravato, tuttavia, deve osservarsi che, pur riducendosi ( a sei anni e otto mesi di reclusione) i limiti edittali massimi, rispetto all'ipotesi consumata ( 10 anni di reclusione), per effetto della clausola di cui all'art. 56 cod. pen., il fatto, doppiamente aggravato, risulta punibile con sanzione edittale superiore al tetto fissato dall'art.131 bis cod. pen.
4. Deve aggiungersi che, nella sentenza impugnata, il giudice neppure ha escluso la sussistenza delle contestate circostanze aggravanti, piuttosto, facendo riferimento nella descrizione del fatto, sia alla circostanza che la bicicletta fosse stata parcheggiata nella pubblica via, sia al tentativo della ricorrente di scassinare il lucchetto con il quale il velocipede era stato assicurato alla rastrelliera.
5. All'esito del presente scrutinio di legittimità, il ricorso risulta fondato, imponendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo per il giudizio. Così deciso in Roma, 15 giugno 2021 \, Il Consigliere estensore Maria