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Sentenza — n. 27938/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls second-instance verdict on aggravated theft due to flawed circumstantial evidence reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27938/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's conviction for aggravated theft, ordering a retrial in Perugia. The defendants argued that the court relied on an illegal presumption by treating the presence of a crowbar as proof of forced entry. The court rejected this, stating that the lower court improperly used the known fact of the crowbar's presence to presume the unknown act of breaking the window, violating the rule against presumptions of presumptions.

Regesto Legislator

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Art. 56, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; The court cannot base a conviction on a presumption derived from another presumption, as this violates the requirement of certainty in circumstantial evidence and dilutes the probative value of the facts.

Parole chiave

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aggravated theft circumstantial evidence presumption of presumption probative value reasonable doubt judicial reasoning Italian Criminal Code reato mancato

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
E' manifestamente infondata la doglianza riguardante la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.
Art. 192 c.p.p.
Ma, di più, la Corte di appello finisce per far convergere in maniera congetturale i pochi elementi indiziari a disposizione, riconoscendovi una attitudine individualizzante della responsabilità che, tuttavia, non argomenta adeguatamente, secondo i parametri legali della prova indiziaria delineati dall'art. 192 cod.
Art. 603 cod. proc. pen.
Vizio della motivazione, perché illogica, con riferimento alla richiesta di rinnovazione istruttoria, ex art. 603 cod. proc. pen., mediante espletamento di perizia circa l'inidoneità dello spadino ad aprire l'autovettura.
Art. 521 e 522 cod. proc. pen.
Art. 125 co. 3 cod. proc. pen.
La Difesa di Ursu deduce la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione, in violazione dell'art. 125 co. 3 cod. proc. pen.., in quanto la sentenza si presenta vergata a mano e illegibile.
art. 192 c.p
Ma, di più, la Corte di appello finisce per far convergere in maniera congetturale i pochi elementi indiziari a disposizione, riconoscendovi una attitudine individualizzante della responsabilità che, tuttavia, non argomenta adeguatamente, secondo i parametri legali della prova indiziaria delineati dall'art. 192 cod.
art. 603 cod. proc. pen
Vizio della motivazione, perché illogica, con riferimento alla richiesta di rinnovazione istruttoria, ex art. 603 cod. proc. pen., mediante espletamento di perizia circa l'inidoneità dello spadino ad aprire l'autovettura.
art. 587 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Ma, di più, la Corte di appello finisce per far convergere in maniera congetturale i pochi elementi indiziari a disposizione, riconoscendovi una attitudine individualizzante della responsabilità che, tuttavia, non argomenta adeguatamente, secondo i parametri legali della prova indiziaria delineati dall'art. 192 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995, Rv. 201517
Poiché il giudice ben può partire da un fatto noto per risalire da questo ad un fatto ignoto, non può in alcun caso porre quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione in base alla quale motivare una pronuncia di condanna ( Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995, Rv. 201517; Sez.
Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, Rv. 266882
Sez. 6 n. 37108 del 02/12/2020, Rv. 280195
266882; Sez. 6 n. 37108 del 02/12/2020, Rv. 280195), in quanto la cd.
Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678
Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, Mangafic, Rv. 272056
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228
2018, Mangafic, Rv.272056; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228), nel giudizio di piena cognizione di configurare gravi indizi di colpevolezza.
Sez. 1, n. 4434 del 6/11/2013, Cinfarino, Rv. 259138
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SPINELLI CHIRISTIAN nato a RIMINI il 05/04/1982 URSU ALEXANDRA nato a ROMANIA il 21/07/1989 Avverso la SENTENZA del 23/01/2020 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 24 MAGGIO 2021, del Sostituto Procuratore Generale, PAOLA FILIPPI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 635 n. 7 cod. pen. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato Christian Spinelli e Alexandra Ursu colpevoli di un tentativo di furto aggravato di beni custoditi all'interno di un'autovettura parcheggiata nella pubblica via, fatto non verificatosi per il sopraggiungere dei carabinieri che interrompevano l'iter criminis.

2. Propongono separato ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore di fiducia 2.1. Il difensore di Spinelli svolge tre motivi. 2.1.1. Violazione degli artt. 56, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e dell'art. 192 c.p.p. , e correlato vizio della motivazione, sotto il profilo del travisamento probatorio con riferimento alla testimonianza di Baio Paolo, sul sequestro dello spadino, che non era nella immediata disponibilità del ricorrente, in quanto esso venne rinvenuto riposto nel vano del freno a mano dell'autovettura del ricorrente solo in seguito alla perquisizione, avvenuta presso la Caserma dove il ricorrente era stato condotto, nonché del teste oculare Biagini relativamente alla descrizione della condotta tenuta dagli imputati.

Si denuncia, altresì, inosservanza dei principi che governano la prova indiziaria.. 2.1.2. Vizio della motivazione, perché illogica, con riferimento alla richiesta di rinnovazione istruttoria, ex art. 603 cod. proc. pen., mediante espletamento di perizia circa l'inidoneità dello spadino ad aprire l'autovettura. 2.1.3. Violazione degli artt. 56, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e correlato vizio della motivazione, nonché violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ( artt.521 e 522 cod. proc. pen. ). La motivazione è illogica e apparente, con riguardo alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti contestate, dal momento che quella della esposizione alla pubblica fede è ravvisabile solo nell'ipotesi di furto di autovettura secondo l'evocato orientamento di questa Corte; quanto alla circostanza di cui al n. 2 ( violenza sulle cose) essa non è stata mai formalmente contestata. 2.2.

La Difesa di Ursu deduce la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione, in violazione dell'art. 125 co. 3 cod. proc. pen.., in quanto la sentenza si presenta vergata a mano e illegibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.E' fondato il ricorso formulato nell'interesse di Spinelli, nella parte in cui si contesta il vizio di motivazione sulla attribuzione del fatto, e con riguardo alla circostanza aggravante del fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame. Ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. il motivi di impugnazione, attinente alla ricostruzione del fatto, alla sua attribuibilità soggettiva, e alla sua qualificazione, giova anche alla Ursu.2. E' bene, preliminarmente, decretare la manifesta infondatezza dell'unico motivo articolato nell'interesse della Ursu.

E' vero, infatti, che l'indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, perchè non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione ma in più determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa ( Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffrida, Rv. 234916).

Ma la ricorrente non considera che, questa Corte, ha già chiarito che la nullità riguarda la sentenza di secondo grado redatta a mano con grafia illeggibile, spiegando che, invece, la pronuncia di primo grado illeggibile deve considerarsi priva di motivazione, con conseguente obbligo per il giudice dell'impugnazione di redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 3^, n. 9922 del 12/11/2009 - dep. 11/03/2010, Ignatiuk, Rv. 246227).. 2.1. Correttamente, dunque, la Corte di appello ha rigettato l'analoga eccezione formulata con il gravame, correttamente considerando che l'orientamento che ritiene nulla la sentenza illeggibile, concerne le decisioni di secondo grado, laddove, il caso di illeggibilità della pronuncia di primo grado va ricondotto all'ipotesi di assenza di motivazione, che impone al giudice dell'impugnazione, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, di redigere, anche integralmente, la motivazione mancante ( Sez. 5, n. 7401 del 26/09/2013 Ud. (dep. 17/02/2014 ) Rv. 258979).

D'altro canto, la Corte di appello ha dato atto della non illeggibilità della sentenza che, pur vergata a mano, presenta oggettivamente caratteri grafici ordinati e comprensibili rendendo pienamente apprezzabile il percorso argomentativo sviluppato.

3. E' manifestamente infondata la doglianza riguardante la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen: il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha puntualmente replicato all'analogo motivo di appello, correttamente rilevando che di essa vi è contestazione in fatto, evincibile dal contenuto dell'imputazione con il riferimento all'utilizzo di uno spadino per aprire l'autovettura, ovvero alla rottura della serratura dello sportello dell'autovettura, e pertinentemente citando la giurisprudenza sul punto.

4. Non coglie nel segno neppure la deduzione che denuncia il mancato esercizio, da parte della Corte territoriale, dei poteri d'ufficio, sollecitati dalla difesa, di cui all'art. 603, in ragione della presunzione di completezza dell'istruttoria. Invero, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex officio") dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio; mentre, nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, è negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado(Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017,Rv. 269334 -01).

Trattasi, all'evidenza, di valutazioni inerenti al merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi della motivazione, neppure specificamente dedotti nel caso di specie, in cui, comunque, la Corte territoriale ha fornito congrua motivazione osservando che la idoneità dello strumento ad aprire una serratura appariva ictu ocu/i, senza dover ricorrere a un accertamento peritale che ha, quindi, giudicato superfluo.

5. Sono fondate invece le doglianze che riguardano la attribuzione del fatto agli imputati e quella che segnala la indimostrata sussistenza della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., che è configurabile solo in riferimento agli accessori dell'auto, non in relazione a beni non facenti parte degli arredi della stessa, salvo che l'oggetto sia stato lasciato per necessità o per consuetudine all'interno dell'autovettura, secondo l'opzione esegetica affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 5 n. 38900 del 14/06/2019, Rv. 277119 ).

Della sussistenza di tali circostanze deve essere dato atto in motivazione, laddove, come è agevole rilevare dalla lettura della sentenza, non vi è alcun accenno alla necessità o consuetudine delle cose che asseritamente potevano trovarsi nell'auto. Il motivo resta, in ogni caso, assorbito da quello riguardante la attribuibilità soggettiva del fatto. 5.2. Con riguardo alla affermazione di responsabilità, infatti, la sentenza impugnata evidenzia un significativo salto logico laddove desume, da elementi indiziari sostanzialmente neutri - la compresenza dell'autovettura degli imputati accanto a quella della persona offesa, parcheggiate in prossimità; la manomissione della serratura dello sportello del lato destro del veicolo; il rinvenimento, all'interno di un vano portaoggetti della Opel Tigra dello Spinelli, di uno spadino - la responsabilità concorsuale degli imputati, senza adeguatamente condurre il ragionamento inferenziale proprio della prova indiziaria.

Non solo non affronta, la Corte territoriale, il vaglio degli altri elementi circostanziali, antagonisti rispetto alla ricostruzione propugnata dalla sentenza - costituiti dal fatto che un teste oculare abbia riferito di non essersi accorto della presenza dei due imputati, se non al sopraggiungere dei carabinieri, e, quindi, di non aver notato che essi fossero scesi dall'auto; dal rinvenimento dello spadino, solo a distanza di tempo, nel corso della perquisizione veicolare effettuata presso la caserma all'interno dell'auto dello Spinelli, che, quindi, non lo teneva con sé, e neppure lo stavano usando, né lui né la Ursu.

Ma, di più, la Corte di appello finisce per far convergere in maniera congetturale i pochi elementi indiziari a disposizione, riconoscendovi una attitudine individualizzante della responsabilità che, tuttavia, non argomenta adeguatamente, secondo i parametri legali della prova indiziaria delineati dall'art. 192 cod. proc. pen.„ cosicchè risolve solo in maniera assertiva - e dunque apparente - il problema della univocità degli indizi a carico dei due ricorrenti. Omette di indicare i criteri ( di esperienza o di logica) a cui si è rifatta per attribuire a due giovani, che si trovavano in prossimità di una spiaggia con la propria auto ( rectius con quella del padre dello Spinelli), un tentativo di furto aggravato, in ordine al quale, tuttavia, occorre tenere in debito conto, scrutinandone la coerenza con gli altri elementi di prova, la circostanza, emergente dalla prova dichiarativa, che, al sopraggiungere dei carabinieri, l'azione furtiva non era in corso, dal momento che i due imputati si trovavano l'uno all'interno della propria autovettura, l'altra all'esterno, appoggiata al veicolo da depredare, senza, però, né detenere alcuno strumento atto allo scasso ( che si trovava riposto all'interno del vano che accoglie il freno a mano), né essere in procinto di introdursi nell'auto presa di mira.

Cosicchè, andrà correttamente condotto il ragionamento inferenziale, congruamente esplicitato e argomentato, che consente di ricondurre ai due imputati la condotta incriminata, alla luce delle coordinate delineate dalla giurisprudenza in merito alla prova indiziaria, posto che non è consentito fondare la prova critica (indiretta) su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto od intuito ( nel caso di specie, la forzatura dello sportello da parte dei ricorrenti), inammissibilmente valorizzando - contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica - personali impressioni o immaginazioni del decidente.

Nel caso di specie, il dato noto è la forzatura dello sportello e la presenza nel veicolo usato dai ricorrenti di uno spadino. Poiché il giudice ben può partire da un fatto noto per risalire da questo ad un fatto ignoto, non può in alcun caso porre quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione in base alla quale motivare una pronuncia di condanna ( Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995, Rv. 201517; Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015 (dep. /2016 ) Rv. 266882; Sez. 6 n. 37108 del 02/12/2020, Rv. 280195), in quanto la cd. "praesumptio de praesumpto" contrasta con la regola della certezza dell'indizio (Sez. 6 n. 37108 del 02/12/2020 Rv. 280195), solo inserendo ad hoc nel ragionamento premesse ulteriori rispetto a quelle offerte dal contenuto del dato indiziante tali dati potrebbero essere interpretati come indizi del fatto da provare, premesse che debbono tenere conto della circostanza che lo spadino era nell'auto del padre dello Spinelli e che non sono stati rappresentati ulteriori elementi da cui desumere che, prima dell'arrivo dei carabinieri, i due ricorrenti fossero scesi dall'auto per appropinquarsi furtivamente a quella della persona offesa. 5.3.La valutazione atomistica degli indizi è fallace perché trascura che l'indizio è, per sua costituzione, un dato la cui ambiguità va emendata collegandolo ad altri.

Rifuggire da questa operazione significa accantonare indebitamente elementi di valutazione che potrebbero rivelarsi, infine, persino decisivi e, quindi, fallare per difetto: limitarsi a una ricognizione parcellizzata degli indizi, o semplicemente assommarli, senza valutarne la coesione per accertare se le loro ambiguità possano risolversi in una visione unitaria inibisce la prova al di là di ogni ragionevole dubbio (ex multis: Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678; Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv.272056; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228), nel giudizio di piena cognizione di configurare gravi indizi di colpevolezza.

Nella direzione opposta, è fallace la praesumpdo de praesumpto che si realizza quando nel ragionamento che è partito da un primo fatto noto (indizio) per risalire a un secondo fatto ignoto, si utilizza il secondo fatto (originariamente) ignoto come fonte per una ulteriore abduzione. Per questa via, infatti, la valenza dei dati indiziari viene diluita tramite una doppia presunzione che rende il ragionamento vago (ex multis: Sez. 1, n. 4434 del 6/11/2013, dep. 2014, Cinfarino, Rv. 259138; Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, dep. 2016, Korkaj, Rv. 266882;

Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995, Avanzini, Rv. 201517).

6. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame sui punti indicati.