Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to propose constitutional questions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mario La Russa inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court's conviction for theft was based solely on the uncorroborated testimony of an inspector regarding a disputed bank book entry, violating procedural rights. The court rejected these arguments, ruling that the appeals were either legally improper, completely generic, or theoretically disconnected from the specific case facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. b) e c) c.p.p.; Art. 111 Cost.; Art. 192 c.p.p.: Grounds for cassation must be specific and connected to the case; generic complaints or unproposed constitutional questions render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA RUSSA MARIO nato a PALERMO il 07/06/1972 avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; udito il Sostituto Procuratore generale PAOLA FILIPPI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'Avv. BERNARDO MASSARO CENERE per le parti civili, che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale, depositando conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. SALVATORE GAMBINO per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed ha eccepito la prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 29 gennaio 2020 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del Tribunale di Termini Imerese che aveva condannato Mario La Russa alla pena di mesi otto di reclusione ed curo 300 di multa ed al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile, per furto — aggravato ex art. 61, comma 1, n. 11), cod. pen. siccome commesso in qualità di direttore pro tempore dell'ufficio postale di Roccamena — della somma di 10000 euro dal libretto di risparmio di Concetta Di Grandi.
2. Contro l'anzidetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, ricorso che conta tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 606 lett.
b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 111 Cost., 192 cod. proc. pen. e 624 cod. pen. Spiega il ricorrente che la vicenda oggetto del giudizio era sorta da una denunzia della persona offesa, che aveva dichiarato di avere effettuato una serie di operazioni che venivano annotate sul libretto, asserendo, però, di non aver ricevuto l'intera somma. Tuttavia era stato accertato che il libretto originale non era mai stato rinvenuto e che la Di Grandi possedeva un duplicato. Nonostante le numerose incongruenze tra le dichiarazioni del teste Carollo — ispettore di Poste Italiane — e la dipendente dell'ufficio di Roccamena Giovanna Riina, il Tribunale non aveva mai voluto approfondire le problematiche.
Il ricorrente era stato condannato sulla sola scorta di una "sensazione" del teste Carollo — a proposito del fatto che il numero 1 della cifra 15.000 gli sembrava apposto in un secondo momento — ed il Tribunale non aveva voluto disporre una perizia grafica, tanto più che proprio Carollo aveva affermato di non avere rilevato irregolarità nell'ufficio diretto dall'imputato. Il ricorso contesta, poi, l'interpretazione della lettera "F" che contrassegnava alcune operazioni sul libretto della persona offesa come sintomatica di una forzatura anomala, mentre la teste Riina e l'imputato avevano spiegato che detta lettera veniva apposta dal sistema ogni volta che l'apparecchio in uso agli operatori di sportello non riusciva a leggere l'atto inserito nell'apparecchio e l'addetto doveva inserire i dati a mano.
Proprio tutte le incertezze maturate avrebbero imposto di accogliere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con la nomina di un perito in appello. I Giudici di merito avrebbero altresì trascurato la mancata registrazione dell'operazione contabile riscontrata alla riga n. 15. 2.2 II secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606 lett.
b) e e) in relazione all'art. 111 Cost., 125 e 192 cod. proc. pen. e 624 cod. pen. Il ricorrente lamenta la mancata risposta ai motivi di appello e uno iato incolmabile tra la ricostruzione dei fatti e la lettura dei dati probatori. A seguire, il ricorrente svolge una serie di considerazioni sul vizio di motivazione e sul travisamento della prova 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine agli artt. 192 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., sostenendo che la determinazione della pena sarebbe manifestamente erronea e contraddittoria, dando luogo ad una sanzione sproporzionata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto denso di considerazioni scoordinate e versate in fatto, prive di confronto con la struttura logica della motivazione avversata, laddove sono ricostruiti tutti gli elementi che, accanto alla dichiarazione della persona offesa di non avere ricevuto 15.000 ma solo 5.000 euro, hanno confermato l'anomalia dell'operazione. La Corte territoriale ha, infatti, posto a fondamento del proprio vaglio circa la responsabilità del prevenuto, oltre alle accuse a lui rivolte dalla parte lesa, anche le seguenti circostanze. - Il libretto di risparmio era stato ritirato dall'imputato il 18 aprile 2012 e non era stato rilasciato un duplicato — come sarebbe stato invece previsto e necessario —, duplicato rilasciato solo il 20 aprile 2012, quando la persona offesa si era recata presso l'ufficio postale per lamentare l'ammanco. - La mancata disponibilità del libretto aveva impedito alla persona offesa di verificare subito l'ammontare del prelievo, di entità ben maggiore di quello richiesto. - Il 18 aprile 2012 erano state effettuate e trascritte sul libretto una serie di operazioni, due delle quali superflue e destinate a riempire le righe per il completamento del libretto, sì da trattenerlo; su questo accadimento, l'imputato non era riuscito a fornire spiegazioni. - L'indicazione del numero 1 nella cifra del prelievo sembrava apposta successivamente. - La somma prelevata non era stata annotata sul libretto anche in lettere, con una giustificazione del prevenuto che non ha convinto dal momento che, per altre operazioni, quel giorno aveva apposto l'indicazione in lettere. - L'operazione non era stata preceduta dalla dovuta compilazione del modulo di prenotazione, a quel tempo necessario per i prelievi superiori a 10.000 euro. - Era inconsueto che l'operazione fosse stata eseguita direttamente dal direttore.
Tutti questi indicatori di anomalia hanno confortato la dichiarazione della persona offesa circa la non corrispondenza tra la somma ricevuta effettivamente e quella prelevata dal libretto, dando così luogo ad un costrutto motivazionale robusto che il ricorso non è idoneo a scalfire, non confrontandosi con l'ordito argomentativo dei Giudici di appello; ciò è dimostrato, se mai ve ne fosse bisogno, anche dalla circostanza che l'imputato ha sviluppato alcune osservazioni sulla predicata irrilevanza probatoria dell'indicazione della lettera "f" in corrispondenza delle operazioni, ancorché detto tema non fosse stato neanche sviluppato dalla sentenza impugnata.
Depone, infine, per un difetto di impostazione dell'atto di ricorso anche la denunzia della violazione dell'art. 111 Cost e dell'art. 192 cod. proc. pen. Quanto a quest'ultimo aspetto, giova osservare che, come più volte osservato da questa Corte — e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) — non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza.
Inoltre, come ribadito da Sez. U Filardo, in motivazione, non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione (in termini, Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551). Secondo l'autorevole precedente, infatti, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, questione che, nel caso di specie, non risulta proposta.
2. Il secondo motivo di ricorso deve avere la stessa sorte, sia perché anch'esso lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e di norme costituzionali, sia in quanto esso è completamente ed irrimediabilmente generico.
3. Anche il terzo motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è inammissibile siccome marcatamente generico in quanto denso di considerazioni teoriche e scollegate dalla concreta regiudicanda.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n.103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il proponente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). All'esito del giudizio odierno consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 15/6/2021. Il Consigliere estensore Paola Borrelli , Th DEPOSITATA IN CAKELLERIA 3115,1 9 LUG GiuhrvAnto CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE ecd ) 3 ,,,( 3 p '', lf • r. - ', dispone correggersi: ) '1.) la Sentenza n. 27937 del 15 giugno 2021 nel senso che ove5nella .-..`<;.v -,-.....
• - . : - ' ;;.-,1 ; --"rnotivazione, a pg. 5 leggesi: "All'esito del giudizio odierno consegue altresl. 3a., - ---j.f. 0 -.::---,-.7, 9 ;,,' condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle par civili, che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge'', • deve leggersi: "All'esito del giudizio odierno consegue altresì la condanna del ricorrente e del responsabile civile poste italiane alla rifusione delle spese sostenute. nel grado dalle parti civili, che si liquidano in complessivi curo 3.510,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario della parte civile, avv.
Bernardo Massaro Cenere".
2) nel dispositivo della suddetta sentenza ed in quello letto in udienza, ove è scritto: "Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizi'o dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori o'l legge", deve leggersi "Condanna, inoltre, il ricorrente 'ed ll responsabile civile poste italiane alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio ... : parti civili, che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre acce