Cassation court dismisses appeals against fraud conviction, citing inadmissibility of generic appeal grounds and constitutional claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the cassation appeals filed by D'Amico and Pizzi against the appellate court's partial reform of their fraud convictions. The appellants argued for acquittal based on lack of managerial role and procedural defects, while the prosecutor requested inadmissibility. The court rejected the claims, ruling that constitutional arguments were inadmissible without a separate constitutional question and that generic appeal grounds regarding mitigating circumstances were procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Constitutional violations are inadmissible in cassation unless a specific constitutional question is proposed; generic appeal grounds challenging the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible in cassation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'AMICO MICAELA nata a RIBERA il 16/10/1960 PIZZI ANTONIO nato a BARI il 04/02/1964 avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA FILIPPI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito l'Avv. MATTEO DAMMICCO per PIZZI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata emessa il 7 ottobre 2019 dalla Corte di appello di Lecce, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato Micaela D'Amico e Antonio Pizzi per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, quali, rispettivamente, amministratore di diritto e amministratore di fatto della "Fashion moda s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Lecce il 10 luglio 2009. La riforma in appello è consistita nella riduzione della pena per la D'Amico e nella rimodulazione in mitius, per entrambi, della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., portata a quelle delle pene principali.
2. Contro l'anzidetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
3. Il ricorso presentato nell'interesse della D'Amico si compone di un unico motivo, che deduce violazione di legge (dell'art. 533 cod. proc. pen. e delle norme incriminatrici) e vizio di motivazione. Si sostiene nell'impugnativa che la ricorrente è stata condannata solo come testa di legno, essendo risultato che ella non svolgesse alcun concreto incarico gestorio, giacché — come si legge nella sentenza impugnata — tutto era affidato al Pizzi. In conclusione, la ricorrente chiede anche di verificare la maturazione del termine prescrizionale.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Pizzi si compone di sei motivi. 4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto, in particolare, al riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto in capo al ricorrente. La Corte di appello avrebbe acriticamente recepito la decisione del Tribunale, senza lasciar intendere se avesse effettivamente vagliato le argomentazioni offerte nell'appello. Si legge, a seguire, un riferimento ai passaggi della sentenza impugnata che attengono alle dichiarazioni dei coimputati ed alla ritenuta continuità tra la ditta individuale dell'imputato e la società fallita, per poi accennare alla deposizione del teste Maresciallo Rizzello, che aveva sostenuto che non sarebbe emerso alcun riscontro alle dichiarazioni dei coimputati e che aveva anche affermato che la continuità ditta/società fallita ed il ruolo del ricorrente nella Fashion moda s.r.l. non erano stati documentati.
Continua il ricorso sostenendo che la predetta continuità sarebbe stata ricavata da una mendace dichiarazione del coimputato Naclerio, smentita dalla produzione effettuata in appello dalla difesa di Pizzi e ribadita in uno al ricorso, laddove emerge che l'imputato ha avuto solo due ditte individuali, di cui una cessata nel 1993 ed un'altra nel 2011, mentre la "Fashion moda s.r.l." è stata costituita nel 2001 e senza la partecipazione di Pizzi. Non si comprende come tale continuità sia dimostrata dall'atto notarile citato dalla Corte di merito, che ha anche affermato che la difesa non l'aveva contestato, quando non era possibile farlo in quanto non menzionato dal Tribunale ed adoperato per la prima volta in secondo grado.
Ci si troverebbe al cospetto, dunque, di un travisamento della prova. Quanto ad un'altra circostanza adoperata dalla Corte territoriale per validare l'idea che Pizzi fosse amministratore di fatto della fallita, il ricorrente afferma che egli aveva sporto denunzia di furto di un'autovettura oggetto di locazione finanziaria alla Fashion moda s.r.l. e contenente le scritture contabili relative ad un anno sol perché era il compagno dell'amministratrice della società e, pertanto, talvolta, adoperava il veicolo, come spiegato nell'atto di appello. In quest'ultimo, si era altresì osservato che non vi erano indici sintomatici di un'attività gestoria in capo al Pizzi, indici che la sentenza impugnata non ha valorizzato, difettando la motivazione sul punto. 4.2.
Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in particolare dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. quanto ai riscontri alle chiamate in correità dei coimputati Naclerio e D'Amico e vizio di motivazione. Naclerio si era sottratto all'esame dibattimentale, limitandosi ad affidare le sue dichiarazioni ad una memoria di risposta alla richiesta di documentazione del curatore ed all'interrogatorio dinanzi alla Guardia di Finanza. Dalla memoria di Naclerio è derivato l'equivoco circa la continuità tra la ditta del ricorrente e la società fallita.
Il ricorrente sottolinea, poi, delle contraddizioni tra la memoria destinata alla curatela e l'interrogatorio del Naclerio quanto al coinvolgimento di Pizzi nelle vicende della Fashion Moda s.r.l. mentre, nelle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza, aveva nominato anche due professionisti (Marco Alberti e Marco Magni). Anche la D'Amico aveva dato il suo contributo solo con la memoria diretta alla curatela e nel verbale di interrogatorio, attuando un tentativo di incolpare Pizzi di tutta la gestione societaria; queste accuse erano state formalizzate in una denunzia, che aveva dato la stura ad un procedimento che si era concluso con l'assoluzione del prevenuto perché il fatto non costituisce reato, con trasmissione degli atti al pubblico ministero per procedere contro la denunziante.
Fin dall'appello l'imputato aveva smentito quanto riferito dalla D'Amico, vale a dire che Pizzi le aveva chiesto di prestarsi a fare l'amministratore di diritto per sottrare la Fashion alle pretese della moglie. Vi sarebbe, poi, un contrasto tra le dichiarazioni della D'Amico e quelle della Nuvoli, quanto alle confidenze che il ricorrente avrebbe fatto a quest'ultima; inoltre l'appellante aveva criticato il giudizio di credibilità della Nuvoli, siccome mossa da motivi di astio per il matrimonio fallito con Pizzi. Dopo una carrellata di considerazioni teoriche circa il vaglio in ordine al contributo dei chiamanti in correità, anche con particolare riferimento alla testimonianza de relato, il motivo di ricorso in esame contiene, infine, ripetuti riferimenti al vizio metodologico che contrassegnerebbe la decisione avversata, vale a dire quello di avere ritenuto essere un riscontro una sentenza non definitiva del Tribunale di Prato. 4.3.
Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere utilizzato la sentenza del Tribunale di Prato ancorché non definitiva, al fine di provare la qualifica di amministratore di fatto del prevenuto. Di contro, detta pronunzia era stata acquisita il 10 ottobre 2014 dal Tribunale di Lecce, su richiesta della difesa di Pizzi, solo al fine di comprovare il fatto storico della sua emissione. Al contrario, la Corte di merito l'aveva utilizzata quanto al versante contenutistico, adoperando però solo quelle proposizioni che potevano servire a comprovare la qualifica di amministratore dell'imputato, ma trascurando i numerosi spunti e passaggi ove veniva rimarcata l'assoluta e manifesta inattendibilità della D'Amico.
Non solo la sentenza del Tribunale di Prato era stata utilizzata ancorché non definitiva, ma non erano stati neanche pretesi elementi esterni di riscontro. 4.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità sulla bancarotta fraudolenta distrattiva. Come stigmatizzato nell'appello, gli unici elementi di prova a sostegno dell'esistenza di beni aziendali erano stati ricavati dai bilanci estratti dal sistema della Camera di commercio e dall'interrogazione dell'anagrafe tributaria, senza che fosse stato accertato che i beni di cui si sostiene la distrazione fossero effettivamente nella disponibilità dell'impresa.
Neanche era stato acquisito lo stato passivo definitivo della procedura fallimentare. 4.5. Il quinto motivo di ricorso deduce violazione di legge anche sotto il profilo della violazione di norme costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.) perché la deposizione della teste Nuvoli era stata raccolta dal Tribunale in un'udienza — celebrata il 23 maggio 2014 — nonostante il difensore del ricorrente e quello del coimputato Naclerio avessero dichiarato di aderire all'astensione. La deposizione della Nuvoli è essenziale nella tenuta della decisione. 4.6.
Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ed alla reiezione della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Su quest'ultimo punto, la sentenza della Corte di appello è silente, nonostante uno specifico motivo di appello. Quanto al trattamento sanzionatorio, l'aver utilizzato il falso nome di Antonio Tocci era stato evinto dalla già contestata utilizzazione della sentenza del Tribunale di Prato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi infondati e vanno, pertanto, respinti.1. Il ricorso della D'Amico è infondato quando contesta la sua responsabilità come amministratore di diritto della società, dal momento che non mette in discussione la tenuta della decisione avversata allorché la Corte di merito ha tratto dalla carica rivestita e dalle sue stesse dichiarazioni a matrice autoaccusatoria la dimostrazione della funzione fraudolenta cui ella si era consapevolmente prestata. Il ricorso è altresì infondato quando invoca la prescrizione, giacché il termine massimo di anni dodici e mesi sei della bancarotta fraudolenta decorrerà solo il 10 gennaio 2022.
2. Stessa sorte per il ricorso di Antonio Pizzi. 2.1. I primi tre motivi di ricorso di Pizzi possono essere trattati insieme, in quanto implicano una riflessione complessiva sulla tenuta argomentativa della sentenza impugnata. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto, in particolare, al riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto in capo al ricorrente, mentre il secondo motivo lamenta gli stessi vizi in relazione ai riscontri alle chiamate in correità dei coimputati Naclerio e D'Amico. Il terzo motivo di ricorso riguarda, invece, l'utilizzazione del contenuto di una sentenza del Tribunale di Prato che aveva assolto Pizzi e che concerneva fatti collegati all'odierna regiudicanda, ancorché essa non fosse irrevocabile.
Ebbene, tutti i motivi suddetti sono, nel loro complesso, infondati, anche se essi sconfinano, per molti aspetti, nell'inammissibilità. In primo luogo, il ricorso appare aspecifico in quanto ignora del tutto la convergenza tra le dichiarazioni di ben tre accusatori, Naclerio, D'Amico e Nuvoli — quest'ultima non chiamante in correità ma in reità —,di cui la Corte di merito ha sancito la linearità, l'univocità e la coerenza, nonché la reciproca compatibilità, senza che siano emerse prove di un'intesa fraudolenta tra i tre. Per ciascuno di essi, poi, i Giudici di appello hanno dato conto delle ragioni per cui le obiezioni mosse alla loro credibilità con l'atto di appello siano infondate.
In primo luogo, dunque, la Corte territoriale ha valorizzato il riscontro reciproco che le dichiarazioni dei tre dichiaranti hanno ricevuto l'un l'altra rispetto al ruolo rivestito da Pizzi nella società fallita, ragionamento probatorio tanto più valido da un punto di vista ricostruttivo se si pensa che le dichiarazioni della Nuvoli non necessitano di riscontri. Rispetto a queste accuse, la Corte di merito ha, in secondo luogo, valorizzato la presentazione, da parte di Pizzi, della denunzia di furto dell'autovettura concessa in leasing alla società fallita con all'interno le scritture contabili relative alla società, come sintomatica di un coinvolgimento del ricorrente nella gestione della Fashion moda; di fronte a questa proposizione, la critica che si legge nel motivo di ricorso in esame è del tutto aspecifica, adducendo circostanze di fatto che non depotenziano il dato obiettivo non solo dell'utilizzo della vettura della società, ma — e soprattutto — del trasporto delle scritture contabili della fallita al suo interno in costanza dell'utilizzo da parte del prevenuto.
Di fronte a questo assetto probatorio — non inciso dalle critiche del ricorrente — i due aspetti denunziati nell'impugnativa appaiono privi di valenza scardinante. Da una parte, infatti, quand'anche la Corte di merito avesse utilizzato, a riscontro delle dichiarazioni eteroaccusatorie, informazioni tratte dalla sentenza del Tribunale di Prato e quand'anche quest'ultima non fosse divenuta irrevocabile, ciò non incrinerebbe comunque il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, siccome aliunde strutturato. Ciò a voler tacere della circostanza che la non irrevocabilità della sentenza anzidetta (peraltro un'assoluzione) al momento della sua produzione in primo grado (il 10 ottobre 2014) non significa che la pronunzia non fosse passata in giudicato neanche al momento dello scrutinio della Corte di appello; quando i Giudici di appello hanno deciso, infatti, erano ormai passati diversi anni (la sentenza era stata depositata il 5 agosto 2013) e il ricorrente non ha documentato la pendenza, ancora al momento dello scrutinio della Corte di merito, del giudizio a carico del Pizzi, circostanza d'altronde di agevole documentazione, a maggior ragione per chi difende l'imputato.
In ordine al travisamento della prova concernente la continuità tra la ditta individuale "Fashion" e la "Fashion moda s.r.l.", la doglianza non coglie nel segno. Tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Orbene, ancorché, effettivamente, dall'atto notarile menzionato dalla Corte territoriale quale riscontro alle notizie fornite da Naclerio (allegato al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) non si trae il riscontro documentale alla tesi della trasformazione della "Fashion ditta individuale" nella "Fashion Moda s.r.l.", si tratta comunque di una svista che non appare decisiva, tenuto conto degli elementi di conferma circa le accuse rivolte a Pizzi aliunde rinvenibili.
Per il resto, soprattutto il secondo motivo di ricorso, indulge in considerazioni di fatto circa la presunta fallacia del ragionamento probatorio, che tenderebbero ad imporre una prospettiva ricostruttiva alternativa e soggettivamente orientata. A questo riguardo, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 2.2. Il quarto motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio circa la sussistenza oggettiva della bancarotta fraudolenta distrattiva — è inammissibile siccome segue ad un motivo di appello a sua volta inammissibile. Occorre rilevare, benché effettivamente il tema non sia stato affrontato dalla Corte di appello, che il motivo di gravame che lo attingeva era inammissibile siccome contenuto nei soli motivi aggiunti di appello e non nell'appello principale (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783;
Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255 ; Sez. 1, n. 315 del 12/11/2018, dep. 2019, D'Aquino, Rv. 274645; Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015 , Comitini, Rv. 26234). Tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione;
Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). 2.3. Il quinto motivo di ricorso deduce violazione di legge anche sotto il profilo della violazione di norme costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.) perché la deposizione della teste Nuvoli era stata raccolta dal Tribunale in un'udienza — celebrata il 23 maggio 2014 — nonostante il difensore del ricorrente e quello del coimputato Naclerio avessero dichiarato di aderire all'astensione.
Orbene, detto motivo di ricorso è infondato dal momento che alcuna nullità si è verificata perché alcun violazione del diritto di difesa si è concretizzata. Non risulta, infatti, che il difensore del ricorrente, dopo le considerazioni del Presidente del Collegio circa la necessità di procedere, in quella stessa udienza, all'esame del teste Nuvoli siccome in trasferta, abbia rappresentato la sua volontà di rinunziare all'esercizio della funzione difensiva in quell'udienza, da cui, invece, non risulta essersi allontanato, anche durante la deposizione della testimone; né rileva che il difensore del Pizzi non le abbia rivolto alcuna domanda, giacché ciò costituisce pur sempre una facoltà che pure, nel pieno esercizio della sua funzione difensiva ed eventualmente coltivando una strategia, gli era consentito di esercitare.
In altri termini, la partecipazione a quell'udienza nonostante la scelta del Presidente di ascoltare la teste e senza rappresentare l'impossibilità di attendere all'esercizio dell'attività di difesa o la funzione dimostrativo-polemica del silenzio serbato nel corso dell'esame testimoniale costituisce un atteggiamento concretamente idoneo a far ritenere che la funzione difensiva non sia stata conculcata dalla scelta di non rinviare il processo e che l'imputato non sia rimasto privo di assistenza tecnica, sì da non determinare la nullità di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Conforta detta interpretazione il fronte ermeneutico secondo il quale non è causa di nullità della sentenza la celebrazione del giudizio nonostante la dichiarazione di astensione dalle udienze formulata dal difensore quando lo stesso, a seguito del rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza, vi partecipi esercitando l'attività difensiva a lui riservata (Sez. 5, n. 44366 del 29/04/2015, G., Rv. 265804; Sez. 6, n. 15646 del 17/02/2015, Kauber, Rv. 263072). A margine di queste riflessione non ci si può esimere, poi, dal rilevare la cattiva impostazione della censura laddove denunzia la violazione di norme costituzionali.
Come in tempi recentissimi ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, in motivazione), non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione (in termini, Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, deo. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551). Secondo l'autorevole precedente, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, questione che, nel caso di specie, non risulta proposta. 2.4.
L'ultimo motivo del ricorso Pizzi è inammissibile. Quando l'impugnativa attiene alla reiezione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché segue ad un appello pure inammissibile. Va precisato, infatti, che la sentenza di primo grado motivava il diniego del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. anche in ragione dei precedenti penali del ricorrente e che l'appello era sul punto generico, limitandosi a criticare la statuizione ed adducendo la meritevolezza del beneficio. Orbene, poiché il motivo di appello generico è geneticamente inammissibile, la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza.
Ne consegue che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343).
Quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorso è generico e versato in fatto e trascura il passaggio della decisione avversata in cui la Corte di merito ha precisato che la pena inflitta a Pizzi era del tutto adeguata alla gravità del suo ruolo di deus ex machina, il che costituisce una giustificazione più che adeguata se si pensa che l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).In ordine, infine, al segmento della censura che attiene all'utilizzo contenutistico della sentenza del Tribunale di Prato, si richiama quanto sopra osservato su questo aspetto, sia quanto all'irrilevanza del dato nell'economia della decisione, sia in ordine ai limiti della censura stessa.
3. Al ri