Italian Supreme Court dismisses appeal on counterfeit car conviction, upholding confiscation despite procedural citation errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the cassation appeals filed by two defendants convicted of counterfeiting and receiving a car. The lower courts found that the defendants assembled a vehicle resembling a Lancia Stratos using a genuine chassis and forged documents, constituting a crime under Article 473 of the Penal Code. The Court affirmed that the entire vehicle, not just the chassis, was the counterfeit object and that confiscation was mandatory under Article 474 bis, correcting only the specific article citation in the lower judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 473, Art. 240, Art. 474 bis cod. pen.: The entire vehicle constitutes the counterfeit object when assembled to replicate a registered model, and confiscation is mandatory for goods serving as the product of the offense, regardless of prior commercial use.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DELLE COSTE DANIELE nato a VARESE il 08/09/1954 REALINI MARINA nato a GAVIRATE il 09/09/1962 Avverso la SENTENZA del 18/12/2019 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 31 MAGGIO 2021, del Sostituto Procuratore Generale, PAOLA FILIPPI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Varese, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Daniele Delle Coste e Marina Realini per il reato di contraffazione in concorso, ex art. 473 cod. pen. ( così riqualificata l'originaria imputazione, sub A, di riciclaggio), per avere realizzato un'automobile fuori produzione riportante segni distintivi della "Lancia Stratos", appartenente a un cittadino svizzero, e di ricettazione di una targhetta identificativa recante il logo Lancia & C. , per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, disponendo, altresì, la confisca dell'autovettura in sequestro.
2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, che svolge due motivi. 2.1. Con il primo, deduce l'erronea applicazione della legge penale nonché la contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 473 c.p. La sentenza impugnata ritiene oggetto di contraffazione l'intero veicolo, contrariamente alle disposizioni normative richiamate, dal momento che l'eventuale alterazione avrebbe riguardato al più il solo telaio del veicolo. In realtà, dalla deposizione del teste di p.g., si rileva che neppure quest'ultimo è stato contraffatto, non essendo stata riscontrata la punzonatura del nuovo telaio su uno preesistente; piuttosto, ne sarebbe stato formato uno nuovo, forse artigianalmente.
Quanto alla targhetta contenente il logo della casa automobilistica, essa non è stata realizzata dagli imputati che sono stati chiamati a rispondere solo della ricettazione. Si contesta, altresì, che sia stato provato l'uso o l'intenzione di utilizzare il bene a fini di vendita, cosa non avvenuta per oltre dieci anni dalla realizzazione del veicolo. 2.2. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo, relativamente all'art. 240 cod. pen. e all'art. 597 co. terzo cod. proc. pen. . Si sostiene che l'autovettura oggetto di contraffazione non può che essere qualificata esclusivamente quale prodotto del reato, come ha fatto il Tribunale; che la successiva statuizione della Corte di appello, che ha confermato la confisca, già disposta, ravvisando i presupposti di cui al comma secondo dell'art. 240 cod. pen., quale bene la cui fabbricazione, uso o detenzione costituisce di per sé reato, sarebbe stata assunta in violazione del divieto di reformatio in pejus, in assenza di gravame del P.M..
In ogni caso, si contesta che si tratti di bene intrinsecamente criminoso, di cui è vietata in modo assoluto la detenzione o l'alienazione, mentre, nel caso di specie, secondo evocato orientamento giurisprudenziale, l'illiceità derivante dalla falsificazione del telaio potrebbe comunque essere rimossa mediante regolarizzazione amministrativa.
3. Il Procuratore Generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi non sono fondati. 1.Con riguardo al primo motivo, la Corte di appello ha ben spiegato come, dall'assemblaggio dei pezzi dell'autovettura, dall'utilizzazione di numero di telaio di modello "Lancia Stratos" esistente, dalla falsificazione del libretto di circolazione sia stata realizzata un'auto contraffatta, corrispondente, appunto, al modello Lancia Stratos, di cui quello in questione costituisce, come si legge in sentenza, un clone. 1.1.
L'oggetto della contraffazione, nel caso scrutinato, è costituito dall'intero veicolo, rappresentativo nel suo insieme di un notissimo marchio industriale registrato, artigianalmente realizzato, da un esperto meccanico, mediante l'assemblamento di pezzi che hanno portato al risultato di un'autovettura che presenta caratteristiche estetiche e meccaniche molto somiglianti a quella prodotta e commercializzata dalla Lancia. Il reato di cui all'art. 473 cod. pen. è integrato anche dalla condotta di contraffazione del modello attraverso la riproduzione di elementi emblematici e di maggior risalto del modello brevettato, in modo tale da causare la confondibilità dell'oggetto contraffatto con il prodotto originario, o comunque da ingenerare una falsa rappresentazione della provenienza del prodotto, in considerazione dell'insieme delle caratteristiche costruttive ed estetiche dei prodotti confrontati ( Sez. 5, n. 16709 del 05/02/2016, Rv. 266698).
2. Del pari infondato il motivo riguardante la prova dell'uso del veicolo contraffatto, che tuttavia non considera come il delitto di cui all'art. 473 cod. pen., essendo finalizzato a tutelare il collegamento tra il marchio contraffatto ed un determinato prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e ne prescinde, in quanto il bene oggetto della falsificazione, una volta registrato, è per sua natura destinato alla circolazione nel mercato, anche se non ancora inserito nel circuito commerciale ( Sez. 5, n. 18289 del 27/01/2016, Rv. 267119 Sez. 2, n. 26263 del 22/06/2010 Rv. 247684). 2.1. In ogni caso, l'eccezione si rivela generica, giacchè non si confronta con la motivazione della Corte territoriale che ha ben spiegato che il veicolo è stato usato per essere esibito come proprio consentendo anche di effettuare rilievi fotografici.
3. Non coglie nel segno neppure il secondo motivo, relativo alla confisca del veicolo, poiché non tiene conto della previsione di cui all'art. 474 bis cod. pen. che prevede una ipotesi di confisca obbligatoria, in caso di condanna ( Sez. 5, n. 49478 del 13/11/2019 Cc. (dep. 05/12/2019 ) Rv. 277519), delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, o che ne costituiscono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti. La decisione della Corte di appello è, dunque, giuridicamente corretta, in tal senso dovendo essere solo corretto il riferimento al dato normativo che la supporta, da intendersi come quello di cui all'art. 474 bis cod. pen..Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in