Italian Court dismisses appeal against bankruptcy conviction for missing party conclusions and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the defendant's claims regarding missing party conclusions and procedural violations in a bankruptcy case. The Procurator General argued that the lack of explicit conclusions does not nullify the judgment and that the appeal merely repeated lower court errors. The court upheld this stance, ruling that such omissions do not warrant cassation review and that the appeal was procedurally flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 521, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The omission of explicit party conclusions in a judgment does not render it null, and appeals regarding the determination of provisional damages are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MATTEINI IGNAZIO GIUSEPPE nato a SCICLI il 12/09/1955 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA FILIPPI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza che forma oggetto del presente giudizio è stata emessa il 3 febbraio 2020 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato Ignazio Giuseppe Matteini a mesi otto di reclusione ed al risarcimento del danno a favore della curatela costituita parte civile, per due addebiti di bancarotta semplice, l'una documentale, l'altra da mancata richiesta di fallimento.
2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, ricorso che conta tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 546, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. perché, nella sentenza impugnata, manca l'indicazione delle conclusioni delle parti, essendovi solo la dicitura secondo cui le parti «concludono come da verbale di udienza». 2.2 II secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. perché, in sede di requisitoria in primo grado, il pubblico ministero aveva chiesto l'applicazione della circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta, avendo ritenuto che fosse contestata in fatto, mozione cui il Giudice di prime cure aveva acceduto. A ciò il ricorrente obietta che tutte le contestazioni devono essere mosse all'indagato sin dall'inizio del procedimento. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla concessione della provvisionale a favore della parte civile.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché. - la mancanza delle conclusioni non determina la nullità della sentenza; - il secondo e il terzo motivo sono mera riproposizione delle censure già formulate in appello; - il ricorrente non si confronta con le argomentazioni addotte dal giudice di seconde cure circa la sufficienza della descrizione del fatto storico addebitato all'imputato; - la condanna al pagamento della provvisionale è insindacabile in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 546, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. perché, nella sentenza impugnata, manca l'indicazione delle conclusioni delle parti, essendovi solo la dicitura secondo cui le parti «concludono come da verbale di udienza». Orbene, la censura è manifestamente infondata perché è patrimonio incontroverso della giurisprudenza di questa Corte che l'omessa indicazione, in sentenza, delle conclusioni delle parti — requisito formalmente richiesto dall'art.546 cod. proc. pen. — non ne determina la nullità, non essendo quest'ultima prevista espressamente da alcuna norma di legge, né la mancata indicazione lede in alcun modo i diritti della difesa, sicché non può farsi rientrare neanche tra le nullità di ordine generale (Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Arnaboldi, Rv. 277876; Sez. 6, n. 5907 del 29/11/2011, dep. 2012, Borella, Rv. 252404; Sez. 1, n. 39447 del 04/10/2007, Barresi„ Rv. 237736).
2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. perché, in sede di requisitoria in primo grado, il pubblico ministero aveva chiesto l'applicazione della circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta, avendo ritenuto che fosse contestata in fatto, mozione cui il Giudice di prime cure aveva acceduto. Orbene, detta censura è inammissibile per due diverse e concorrenti ragioni. In primo luogo, in capo al ricorrente è carente l'interesse a dolersi dell'applicazione della circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta, giacché quest'ultima ha comportato un regime più favorevole di quello che sarebbe derivato dalla continuazione; ne è concreta dimostrazione, nella presente regiudicanda, che la sua portata sanzionatoria sia stata elisa dalle circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti, risultato che non sarebbe conseguito all'applicazione del regime ex art. 81, comma 2, cod. pen.
In secondo luogo non sussiste alcuna violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. giacché la circostanza era chiaramente evincibile dalla pluralità di addebiti di bancarotta in relazione alla medesima procedura e la circostanza in parola non ha contenuto valutativo, sì da rendere necessaria una specifica esplicitazione nella contestazione. Conferma la bontà di entrambe le conclusioni anzidette la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di reati fallimentari, laddove all'imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall. non integra alcuna violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., in quanto la predetta circostanza comporta una disciplina più favorevole di quella derivante dalle regole generali sulla determinazione della pena in caso di pluralità di reati, e la contestazione di questi ultimi pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa (Sez. 5, n. 20532 del 02/04/2019, Angelini, Rv. 275311).
Anche Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Martini, Rv. 279840 ha escluso la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. laddove la pluralità dei fatti emerga da quella delle contestazioni bancarottiere. D'altra parte la correttezza di tale esegesi si apprezza dalla corrispondenza con l'impostazione segnata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte circa la distinzione tra circostanze aggravanti di contenuto valutativo e non, che conduce ad iscrivere quella in parola senz'altro nelle circostanze di matrice eminentemente fattuale, che possono trarsi dal concreto degli addebiti e che non necessitano di specifica indicazione, né in rubrica, né nella descrizione in fatto in corrispondenza di ciascun capo di imputazione (Sez.
U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436).
3. Il terzo motivo di ricorso — laddove la parte censura la determinazione del quantum della provvisionale — è inammissibile in quanto tale statuizione non può essere oggetto di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv. 261536).
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/6