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Sentenza — n. 27931/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against fraud conviction for lack of specific factual grounds in reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27931/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Benito and Alessandro Pavan inadmissible regarding their conviction for fraudulent bankruptcy. The appellants argued that the lower court failed to sufficiently explain the link between their guarantee assumption and the company's insolvency, or lacked specific reasoning on their subjective intent. The court rejected these claims, stating that the appellate judgment provided adequate logical and legal grounds to establish the erosion of social capital and the requisite intent for the crime.

Regesto Legislator

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Art. 595, comma 1, n. 1, c.p.; Art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.: The Court of Cassation rejects cassation appeals based on alleged lack of motivation or insufficient reasoning regarding the subjective element of the crime when the lower court's factual findings are logically coherent and sufficient to establish the required intent.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy lack of motivation subjective intent insolvency guarantee assumption cassation appeal insufficient reasoning istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 595, comma 1, n. 1, c.p.
Art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.
La riforma in appello è consistita nell'assoluzione di entrambi gli imputati per la bancarotta fraudolenta documentale con la formula 'perché il fatto non sussiste', nell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n.
Art. 216, ultimo comma, legge fall.
1), legge fall., nella conseguente rideterminazione in mitius della pena per Alessandro Pavan e nella rimodulazione, per entrambi gli imputati, della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. a seguito della sentenza n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte cost. 13/6/2000 n.186

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia
Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani
274449; Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani, Rv.
Sez. 5, n. 27170 del 27/04/2018, Rea
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PAVAN BENITO ADOLFO nato a DONADA il 16/06/1942 PAVAN ALESSANDRO nato a MILANO il 18/02/1967 avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni dell'Avv. PIERGIORGIO WEISS, per Alessandro Pavan, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza che forma oggetto del presente giudizio è stata emessa 1 111 ottobre 2019 dalla Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale della stessa città nei confronti di Benito Adolfo Pavan e di Alessandro Pavan (padre e figlio), condannati in primo grado per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta da falso in bilancio quali amministratori succedutisi nella carica della COSPA s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 18 aprile 2013. La riforma in appello è consistita nell'assoluzione di entrambi gli imputati per la bancarotta fraudolenta documentale con la formula 'perché il fatto non sussiste', nell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1), legge fall., nella conseguente rideterminazione in mitius della pena per Alessandro Pavan e nella rimodulazione, per entrambi gli imputati, della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. a seguito della sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale.

2. Contro l'anzidetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.

3. Il ricorso presentato nell'interesse di Alessandro Pavan consta di due motivi. 3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza di motivazione circa la consapevolezza del dissesto e circa l'eziologia tra l'asserita falsificazione del bilancio e il dissesto della società. A questo riguardo, la Corte di merito ha affermato che l'assunzione della garanzia erodeva il capitale sociale, ma ciò sarebbe accaduto solo ove la garanzia fosse stata escussa. E, comunque, anche laddove vi fosse stato un obbligo di accantonamento di somme al passivo del bilancio, all'escussione della garanzia sarebbe poi corrisposto un diritto di regresso nel confronti del debitore garantito, che contabilmente costituisce un credito da iscrivere all'attivo, nel caso rafforzato da una garanzia ipotecaria.

Vi sarebbe stata, dunque, un'indicazione contabile che non avrebbe di per sé determinato una rettifica del patrimonio netto. La Corte di merito avrebbe, inoltre, dovuto indicare l'ammontare dell'aumento del passivo e delle perdite ulteriori provocate dalla mancata iscrizione. Si legge nel ricorso che l'unico creditore della fallita, Fiano 81, non ne aveva mai aggredito il patrimonio. 3.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto al coefficiente soggettivoi perché nulla si era detto sulla rappresentazione e volontà del dissesto dell'impresa.

4. Il ricorso presentato nell'interesse di Benito Adolfo Pavan a mezzo del proprio difensore di fiducia si compone di un unico motivo, che deduce vizio di motivazione. Alessandro Pavan, figlio dell'imputato, aveva affermato, nel corso del suo interrogatorio, che la lettera di patronage intorno alla quale verte l'addebito di falso in bilancio era una sua idea, anche se poi l'aveva firmata il padre, il quale, pur non sapendo di cosa si trattasse, aveva piena fiducia nel figlio e non sapeva di doverla poi consegnare al Collegio sindacale o al commercialista.

Era stato per mera ignoranza di materie tecnico-finanziarie che il ricorrente non aveva compreso che la lettera di patronage fosse equiparabile ad una fideiussione e che, di conseguenza, essa doveva essere indicata in bilancio. Al momento della ratifica delle dimissioni dalla carica amministrativa del ricorrente (24 giugno 2009), il bilancio non era stato ancora approvato (lo sarebbe stato il 7 luglio 2009) e il creditore Fiano 81 aveva concesso una proroga fino al 30 giugno 2009, quindi Benito Adolfo Pavan non aveva motivo per ritenere che fosse necessaria la creazione di un fondo rischi, tanto più che, ove il credito fosse stato escusso, COSPA avrebbe avuto diritto di regresso nei confronti di COBE.

Ricorda il ricorrente che la previsione del reato di cui all'art.2621 cod. civ. applicabile ratione temporis richiede il dolo specifico e che la sentenza impugnata lo avrebbe solo presunto con ragionamento tautologico e circolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono entrambi inammissibili.

1. Il ricorso di Alessandro Pavan è manifestamente infondato ed aspecifico, quando assume un deficit motivazionale sia in punto di sussistenza oggettiva della bancarotta impropria da false comunicazioni sociali, sia quanto al relativo coefficiente soggettivo. Per come ricostruito nelle sentenze di merito, l'addebito riguarda la mancata iscrizione in bilancio — ed il mancato stanziamento di un fondo rischi per una somma corrispondente — della garanzia prestata dalla COSPA, con lettera di patronage "forte", in favore della società FIANO 81 s.r.l. per garantire la restituzione, da parte della società controllata COBE, dell'acconto di 2,3 milioni di euro ricevuto dalla FIANO 81 in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare.

Più precisamente, con tale contratto, FIANO 81 si era impegnata ad acquistare dalla COBE l'immobile sito alla via Bistolfi di Milano, pattuendo però anche il diritto di recedere dal contratto qualora non fosse intervenuta, prima della sottoscrizione del definitivo, la modifica della destinazione d'uso dell'immobile da laboratori-uffici a struttura turistico- alberghiera. Ed era accaduto proprio che tale cambio fosse negato dagli uffici competenti, sicché la FIANO 81 aveva esercitato il diritto di recesso ed escusso la garanzia per la restituzione dell'acconto, concedendo successive proroghe, prima con la costituzione in pegno da parte della COSPA della propria quota di partecipazione in COBE e poi con la sostituzione del pegno con ipoteca di secondo grado sull'immobile oggetto del preliminare.

Sulla scorta del diritto vantato nei confronti di COSPA, infine, il 27 ottobre 2010 FIANO 81 aveva ottenuto il sequestro cautelare del credito che la fallita vantata nei confronti della Edil Promotions per la vendita delle quota di partecipazione in COBE nelle more intervenuta. Orbene, la censura di omessa motivazione non coglie nel segno giacché la Corte territoriale, in risposta alle doglianze promosse dall'appellante, ha evidenziato come la mancata iscrizione in bilancio di cui sopra avesse aggravato il dissesto della società, dal momento che aveva consentito la prosecuzione dell'attività della COSPA e l'accumulo di ulteriori e gravi perdite, che avevano portato la predetta società al fallimento nell'aprile 2013, con un passivo di quasi tredici milioni di euro.

Con questa proposizione, dunque, a dispetto di quanto asserito dal ricorrente, la Corte di appello ha offerto una motivazione non manifestamente illogica alla rilevanza eziologica della mancata annotazione in bilancio quantomeno in termini di aggravamento del dissesto; l'omissione contabile aveva impedito, infatti, ai terzi di conoscere la reale situazione economica della società, sì da non inibire l'ulteriore prosecuzione dell'attività sociale e il consolidamento del dissesto, nonostante l'importante debitoria per cui il creditore garantito pretendeva l'adempimento e che, al di là dei tentativi di fronteggiare la pretesa, aveva poi condotto anche all'emissione del provvedimento cautelare.

Non rileva, di contro, se la condotta in contestazione sia stata la causa unica del dissesto, giacché la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società (Sez. 5, n. 29885 del 09/05/2017, Merlo, Rv. 270877; Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi e altri, Rv. 263803; Sez. 5, n. 17021 del 11/01/2013, Garuti e altro, Rv. 255090). Ugualmente effettiva appare la motivazione della decisione avversata in punto di coefficiente soggettivo, avendo la Corte territoriale chiarito che l'assunzione della garanzia aveva un'incidenza tale da evidenziare l'erosione del capitale sociale se palesata, il che connota l'atteggiamento di chi decise di non esporla in bilancio del dolo della fattispecie.

Si ricorda, a quest'ultimo riguardo, che questa Corte ha avuto modo di precisare, quanto al versante soggettivo della bancarotta da false comunicazioni sociali, che il dolo richiede sì una volontà protesa al dissesto, ma che questa non va intesa quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449; Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani, Rv. 260356). Di fronte a queste argomentazioni, la prospettiva censoria espressa nel ricorso appare diretta ad accreditare una versione alternativa dei fatti di causa, sfornita del necessario requisito della specificità, risolvendosi, dunque, in una critica inidonea ad evidenziare falle logiche o giuridiche nell'ordito argomentativo della Corte di merito.

2. Il ricorso di Adolfo Benito Pavan è del pari inammissibile in quanto portatore di una visione dei fatti assertiva e soggettivamente orientata. Richiamando, quanto alla sussistenza oggettiva e soggettiva della fattispecie, quanto esposto in relazione all'altro ricorrente, il Collegio osserva, per Pavan padre, che la natura dell'operazione e le conseguenze dissimulatorie sulla rappresentazione fedele della situazione economica della COSPA non sono smentite dalle argomentazioni critiche dell'impugnativa. Quest'ultima indulge, infatti, su una presunta ingenuità del ricorrente circa la natura dell'operazione (asseritamente gestita in via esclusiva dal figlio), che non può mettere in dubbio gli obblighi scaturenti dalla veste di amministratore di diritto rivestita in seno alla società dal ricorrente; in particolare, le argomentazioni difensive non smentiscono la consapevolezza che la mancata annotazione potesse aggravare il dissesto della società, consentendo la prosecuzione dell'attività pur in presenza di un'importante debitoria che, ove esposta, avrebbe messo in guardia i creditori della COSPA.

Quanto alle argomentazioni, peraltro vagamente agitate nel ricorso, circa l'uscita di scena del Pavan padre prima della commissione del reato, il ricorso si presenta generico anche nella misura in cui non chiarisce quando il bilancio fosse stato illustrato all'assemblea, momento con cui si identifica la consumazione del reato (Sez. 5, n. 27170 del 27/04/2018, Rea, Rv. 273475).

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e de