Cassation appeal dismissed for aggravated threat; court ruled threat credible due to mafia reference regardless of defendant's detention status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of a conviction for aggravated threats. The appellant argued that his detention status and lack of ties to organized crime neutralized the threat's coercive nature, while the victim maintained the reference to a criminal group made the threat credible. The court rejected these arguments, establishing that invoking a notorious criminal organization inherently intensifies the threat's psychological impact, rendering the defendant's physical inability to act irrelevant to the threat's legal characterization.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152; Art. 616 c.p.p.: The reference to a notorious criminal organization in a threat renders it inherently credible and coercive, regardless of the perpetrator's actual ties to the group or their physical inability to execute the threat.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUFFOLO UMBERTO nato a MARANO MARCHESATO il 19/10/1955 avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, udite le conclusioni dell'Avv. AURELIO SICILIA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata emessa il 27 novembre 2019 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la decisione emessa dal Tribunale della stessa città nei confronti di Umberto Ruffolo, condannato per minaccia aggravata ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203 ai danni di Gabriele Donatiello, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza. La minaccia era contenuta in una missiva indirizzata al Donatiello, in cui si leggeva: «Mi hai rovinato e stai rovinando la mia famiglia. Devi farmi tornare immediatamente a casa.
Ti voglio avvertire che se entro tre giorni non mi fai tornare a casa informerò i Bidognetti e sai a chi mi riferisco. Quella è la vera legge non tu. Molto presto prenderà provvedimenti Gabriele Dona tiello chiedendo aiuto alla dura legge di Avellino e sai a cosa mi riferisco. La dura legge è uguale per tutti. Pensaci 3 giorni» 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, formulando un unico motivo, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203.
Premette il ricorrente di non essere mai stato coinvolto in indagini di criminalità organizzata e che detta estraneità al contesto malavitoso era ben nota alla persona offesa, che si era occupato della posizione del detenuto per l'affidamento in prova al servizio sociale. La conferma della condanna — si legge altresì nel ricorso — era avvenuta sulla sola base dell'allusione ad un sodalizio con il quale il ricorrente non aveva alcun rapporto, né tale rapporto poteva essere ritenuto dalla parte lesa. Assume Ruffolo che la Corte di merito avrebbe dovuto valutare la concreta portata coartante delle espressioni adoperate e tenere conto che esse provenivano da un soggetto detenuto, senza alcun fondamento e possibilità di realizzazione.
Prosegue il ricorrente sostenendo che la condotta era rimasta isolata e che aveva poi chiesto scusa alla persona offesa. Non vi è traccia — prosegue il ricorso — della concreta e specifica incidenza effettivamente prodotta in capo alla persona offesa dall'evocazione allusiva al sodalizio criminale posta in essere dall'agente; non vi era alcuna concreta possibilità che i Bidognetti potessero intervenire a sostegno delle ragioni del detenuto, né la vittima poteva essere convinto di ciò, essendo a conoscenza del passato delinquenziale di Ruffolo, lontano dall'ambito operativo del clan evocato.
A sostegno del suo assunto, il ricorrente rappresenta che il Presidente Donatiello non aveva sporto querela per le minacce ricevute ed aveva continuato ad emettere provvedimenti sfavorevoli nei suoi confronti. Anche la spedizione della missiva — conclude l'impugnante — sarebbe distonica rispetto agli atteggiamenti tipici dell'agire della criminalità organizzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il ricorrente dedica l'impugnativa a contestare la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203, oggi 416-bis. 1 cod. pen., aggravante reputata configurabile dai Giudici di merito sotto il profilo del metodo mafioso, data l'evocazione, nella missiva "incriminata", dell'intervento di un noto clan camorristico nel caso in cui la persona offesa avesse reiterato i provvedimenti giudiziari negativi per le sorti del Ruffolo. 1.1. Orbene, a questo riguardo vanno ribaditi gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui l'aggravante del metodo mafioso risponde all'esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo quando l'evocazione della contiguità ad un'organizzazione mafiosa ponga la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla commissione del reato cui accede, a prescindere dall'accertamento circa l'effettiva riferibilità della minaccia alla compagine criminale.
Non occorre, dunque, che all'evocata contiguità corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima il quid pluris di assoggettamento di cui sopra, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222).
Muovendo da questa premessa, può svolgersi una prima riflessione, vale a dire che l'effettiva collocazione criminale del prevenuto in ambienti camorristici ovvero la contiguità di Ruffolo a questi ultimi è una circostanza che non incrina la tenuta della sentenza impugnata e ciò per due ragioni. La prima trova il suo ancoraggio nelle riflessioni sopra svolte, dovendo essere apprezzata esclusivamente la direzione della condotta a coartare la volontà della persona offesa fondando proprio sul richiamo a ripercussioni negative provenienti da un ambiente criminale caratterizzato dalla diffusività della minaccia che da esso promana; minaccia che, proprio perché fatta apparire come riferibile ad un gruppo organizzato, risulta credibile a prescindere dalla provenienza da un soggetto detenuto — e, quindi, fisicamente impedito ad attentare all'incolumità del destinatario — dato non solo il vincolo solidaristico che lega gli accoliti, ma anche la funzione di anti-Stato che sovente la criminalità organizzata svolge, intervenendo rispetto a situazioni di soggetti non affiliati che ad essa si rivolgano per chiedere sostegno per le proprie ragioni.
Il secondo motivo per cui il ricorso deve reputarsi inammissibile è dato dalla mancanza di autosufficienza circa la propugnata distanza dell'imputato rispetto alla criminalità organizzata evocata, dato di fatto che non si evince dalle sentenze di merito e che neanche il ricorrente ha documentato. 1.2. Venendo, poi, alle argomentazioni secondo cui la portata coartante legata al metodo sarebbe, nel caso di specie, neutralizzata dalla circostanza che il dott. Donatiello è un magistrato e che non si era fatto influenzare nelle proprie successive decisioni, il Collegio osserva che esse non colgono nel segno.
L'idoneità minatoria "rafforzata" dal metodo va, infatti, valutata ex ante, a prescindere dal grado di resistenza della persona offesa, giacché — come si è sopra osservato — l'evocazione di un noto e sanguinario gruppo criminale è una condotta idonea ad incidere sulla psiche del soggetto passivo in termini più intensi rispetto ad una minaccia semplice, che la provenienza da un detenuto avrebbe potuto rendere effettivamente poco significativa, quantomeno all'attualità. Né la circostanza che la vittima sia, appunto, un magistrato, che non si è fatto influenzare dalla minaccia nell'emettere i provvedimenti successivi, può far ritenere automaticamente che l'atteggiamento del ricorrente sia privo di portata coartante rafforzata; a prescindere dal fatto che il turbamento generato dalla minaccia sull'animus della persona offesa non è un dato processualmente accertato, il Collegio osserva che non è il grado di resistenza mostrato dal destinatario della condotta minatoria che può fare la differenza.
Ciò anche in ragione del fatto che il pericolo prospettato non poteva essere reputato un'eventualità remota, essendo tristemente noti gli episodi in cui magistrati sono stati vittime di condotte effettivamente ritorsive per il lavoro svolto, soprattutto per mano della criminalità organizzata. In conclusione, oltre a non essere autosufficiente, il ricorso può dirsi anche manifestamente infondato.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in