Cassation court annuls appeal judgment for lack of reasoning regarding specific appeal grounds on falsification charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment for failing to address the appellant's specific arguments regarding the evidence of falsification. The appellant argued that the lower court incorrectly relied on a prior acquittal for a different charge (use of a false document) to dismiss the claim of authorship of the forgery itself. The court ruled that the appeal judgment was legally flawed because it omitted any substantive evaluation of the merits raised in the appeal, violating the constitutional duty to provide reasons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125 c.p.p., comma 3; Art. 111 Cost., comma 6: A judgment is void if it fails to provide reasoning on the specific grounds raised in the appeal, as the duty to give reasons is fundamental to the legitimacy of judicial power.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZAGLIA DANIELE nato a MARTINA FRANCA il 26/04/1979 avverso fa sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; uckeo il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO cJiha concluso chiedendo ee/9--42/,/,-e udito ildffsore -
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 febbraio 2020, la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Brindisi, emessa nei confronti di Mazzaglia Daniele, ha ridotto la pena a questi inflitta n ordine al reato di cui agli articoli 476, comma 2, 482 cod. pen.
2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato, deducendo con un unico motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata che,,nel rigettare il motivo di appello con cui si era prospettata la mancanza di prova che l'imputato fosse l'autore della falsificazione, si limita ad osservare che dalla relativa imputazione egli era stato assolto dal giudice di primo grado; laddove l'imputato era stato invece assolto dal reato di cui all'art. 489 cod. pen., originariamente pure contestato, di uso di atto falso.
Appare pertanto evidente che quest'ultimo reato stigmatizzi la condotta di chi, non avendo concorso nella falsità, faccia uso di un atto falso mentre l'odierno ricorrente veniva dichiarato colpevole della condotta falsificatoria, con la conseguente assoluzione dal reato di cui all'articolo 489 citato. La Corte territoriale, a fronte del motivo di appello che evidenziava tutte le doglianze nel merito e che miravano all'assoluzione dal capo di imputazione relativo al reato di falsità, rispondeva nei modi sopra descritti, così incappando in un evidente errore di valutazione, omettendo al contempo ogni altra considerazione nel merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. La sentenza impugnata merita di essere annullata perché carente nella motivazione, non avendo la Corte territoriale fornito risposta con riferimento alle questioni specificamente sollevate dalla difesa nell'atto di appello. La Corte di Appello ha confermato la responsabilità del Mazzaglia, affermata dal primo giudice in relazione al reato di cui agli artt. 476 co. 1 e 2, 482, affermando che " Del tutto infondata è la doglianza di merito secondo cui non vi sarebbe la prova che l'imputato fosse l'autore della falsificazione dalla relativa imputazione: egli è già stato assolto dal giudice di primo grado sicché appare superflua ogni ulteriore valutazione della stessa ".
In tali poche righe, che affermano peraltro circostanza non rispondente a quanto verificatosi in primo grado, risultando l'imputato assolto dal reato di uso di atto falso e non da quello di falsità materiale commessa da privato, per il quale era intervenuta condanna in primo grado e rispetto al quale erano indirizzate le doglianze dell'appellante, si sostanzia la motivazione della pronuncia impugnata. E' evidente che la corte territoriale, approcciando in maniera errata la valutazione della pronuncia di primo grado, sia incorsa in un evidente vizio di motivazione per mancanza, risultando in buona sostanza del tutto omessa ogni valutazione in ordine alle questioni sollevate con l'atto di appello.
Né in tal caso potrebbe parlarsi di motivazione "per relationem", non risultando neppure richiamata la pronuncia di primo grado, essendo piuttosto incorsa la corte territoriale nella violazione dell'obbligo di motivare, previsto a pena di nullità dall'art. 125 c.p.p., comma 3, e direttamente imposto dall'art. 111 Cost., comma 6, che fonda l'essenza della giurisdizione e della sua legittimazione sull'obbligo di "rendere ragione" della decisione, ossia sulla natura cognitiva e non potestativa del giudizio.
2. Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Cons iere estensore Il Presidente Re Ses Enrico V. S. Sc