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Sentenza — n. 27923/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on provocation and mitigation, citing video evidence of abandonment and sentencing proportionality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27923/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appellant's appeal against a second-instance conviction for serious personal injuries. The appellant argued that the lower court failed to recognize provocation and mitigation, claiming the victim insulted him and that he aided the victim after the assault. The court dismissed these claims, noting that video footage proved the appellant abandoned the unconscious victim without assistance and that the sentence was proportionate to the extreme brutality of the attack.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 2 cod. pen.; Art. 582, 583 cod. pen.; The provocation defense requires a causal link between the insult and the reaction, which is absent when the response is grossly disproportionate to the initial offense, and sentencing must be justified by the severity of the conduct and lack of remorse.

Parole chiave

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provocation defense mitigating circumstances serious personal injuries proportionality of sentence video evidence abandonment of victim Italian Criminal Code azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 2 cod. pen.
La Corte di appello si occupa soltanto della richiesta di circostanze attenuanti generiche (facendo riferimento a una prevalenza rispetto ad aggravanti mai contestate), quando invece l'appellante aveva invocato anche il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 582 cod. pen.
La pena inflitta, pari a anni tre e mesi nove di reclusione (prima della riduzione per il rito), è prossima al minimo edittale del reato di lesioni gravi di cui all'art. 582 e 583, comma primo, cod.
Art. 583, comma primo cod. pen.
La Corte di appello valuterebbe la estrema gravità delle conseguenze riportate dalla persona offesa, che, però, integrano la fattispecie di cui all'art. 583, comma primo, cod.
Art. 133 cod. pen.
Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n.27825 del 22/05/2013, Caniello
268176; Sez. 1, n.27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv.
Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.
tra le ultime Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M., Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
Sez. 3, n.38251 del 15/06/2016, Rignanese
Sez. 3, n.38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAKO ROMEO nato il 26/11/1992 avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Alberto Longo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di assistenza legale come da nota che ha allegato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Cako Romeo per il reato di lesioni personali gravi, consistito nel cagionare a Da Sois Simone, con pugni al volto e al fianco, una frattura cranica del massiccio frontale e della regione orbitale, guarita in un tempo superiore ai quaranta giorni, provocando l'indebolimento permanente del senso dell'udito.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo e il secondo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa motivazione sul motivo di appello concernente l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione. La Corte di appello si occupa soltanto della richiesta di circostanze attenuanti generiche (facendo riferimento a una prevalenza rispetto ad aggravanti mai contestate), quando invece l'appellante aveva invocato anche il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen.

Come emergerebbe dalle dichiarazioni dell'imputato e da quelle del teste Occhiuzzi, la persona offesa avrebbe offeso l'imputato con le parole "albanese di merda" e considerandolo uno spacciatore di droga. A differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, l'atteggiamento dell'imputato non sarebbe stato quello di "spavento", ma quello di "ira" per le ingiuste accuse subite. La miscellanea di argomentazioni spese dalla Corte di appello impedirebbe il ricorso alla figura della motivazione implicita. 2.2. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla entità del trattamento sanzionatorio.

Come riferito da Occhiuzzi, l'imputato non avrebbe trascinato la vittima mentre si trovava a terra, ma avrebbe aiutato Da Sois a rialzarsi, "mostrando così ravvedimento e volontà di soccorso". La Corte di appello valuterebbe la estrema gravità delle conseguenze riportate dalla persona offesa, che, però, integrano la fattispecie di cui all'art. 583, comma primo, cod. pen. e non potrebbero rilevare ai fini del giudizio sulla condotta e sulla personalità del ricorrente; si sarebbe apprezzata l'entità della pena inflitta tenuto conto della riduzione per il rito, come se il disposto dell'art.438 cod. proc. pen. potesse avere rilievo ai fini dei parametri previsti dalla normativa sostanziale.

Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, sarebbero stati ignorati gli elementi positivi rappresentati "lungo ben tre pagine di atto di impugnazione" in merito all'ottima situazione familiare e personale dell'imputato.3. In data 19 maggio 2021, il difensore dell'imputato ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, richiesta di discussione orale che è stata rigettata per tardività dal Presidente di sezione titolare; dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale e il difensore della parte civile hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive articolate conclusioni in epigrafe riportate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Va osservato che l'istanza di trattazione orale dell'udienza odierna è stata trasmessa, dal difensore dell'imputato, soltanto il 19 maggio 2021. L'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 prevede che: «La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria». Nella specie non è stato rispettato il termine di venticinque giorni "liberi" (caratterizzati cioè dal mancato computo sia del dies a quo sia del dies ad quem), dato che dal 19 maggio al 10 giugno intercorrono soltanto 21 giorni liberi.

2. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati. 2.1. In limine devono essere chiariti alcuni aspetti della vicenda su cui il ricorso ingenera equivoci. 2.1.1. I giudici di merito ricostruiscono, in maniera conforme, il fatto sulla base della prova documentale, inoppugnabile, offerta dal filmato della telecamera di sorveglianza, posta all'esterno del bar "Sun Flower" ove si sono svolti i fatti (cfr. pagina 3 e 4 sentenza impugnata): - sull'uscio del bar, intenti a parlare tra loro, si trovano quattro uomini (poi identificati nella vittima Da Sois Simone, nel suo collega di lavoro Loffredo Lucio, nell'imputato e in un amico di questi, Myftary Bledi); - pur non essendo noto il contenuto del dialogo, l'approccio si mostra sereno e nessuna minaccia incombe sull'imputato; - improvvisamente Cako Romeo colpisce violentemente con due pugni, uno al fianco e uno al volto, Da Sois Simone che cade all'indietro battendo la testa sull'asfalto;- Da Sois rimane a terra, esanime, nell'indifferenza dei presenti, che lo prendono per un braccio e lo trascinano sul marciapiedi; - nel frattempo escono diversi avventori del bar che non si curano del ferito, lo stesso barista, Occhiuzzi Francesco, si limita ad abbassare la saracinesca e a chiudere il locale; - solo dopo diversi minuti Da Sois viene sollevato da terra e sorretto fino a raggiungere l'autovettura, accompagnato da Loffredo; - Da Sois viene abbandonato all'interno della autovettura Lancia Y e ritrovato solo il mattino seguente grazie ad una segnalazione; - la ricostruzione dell'accaduto e l'identificazione del responsabile avviene grazie alle indagini delle forze di polizia, poiché Loffredo Lucio, che quella sera era al lavoro con il giovane Da Sois, come guardia giurata, ha taciuto l'accaduto; mentre Da Sois, a causa„. del trauma patito, non aveva conservato memoria del fatto.

A fronte dell'evidenza del dato documentale, circa la dinamica dei fatti, i giudici di merito, hanno ritenuto che perdesse rilievo quello dichiarativo, definito menzognero, offerto dall'imputato, da Occhiuzzi e da Loffredo (sottoposto a procedimento penale per favoreggiamento). 2.1.2. Il ricorrente sostiene che nessuna circostanza aggravante sarebbe stata contestata, dimenticando che viene in rilievo quella ad effetto speciale di cui all'art. 583, cod. pen., responsabile di un significativo innalzamento della cornice edittale. 2.1.3. Il dato della "paura" o dello "spavento" dell'imputato non è frutto di travisamento della Corte di appello, ma viene esaminato (cfr. pag. 5 sentenza impugnata), perché introdotto, in sede di convalida di arresto, dall'imputato stesso, il quale, a suo dire, si sarebbe intimorito per il fare aggressivo e le offese di Da Sois e Loffredo. 2.2.

Va premesso che il Tribunale aveva rilevato il difetto di prova circa "comportamenti provocatori" assunti da Da Sois o da Loffredo (pag. 10 sentenza di primo grado). A fronte di tanto la difesa dell'imputato ha invocato, già in sede di appello, la circostanza attenuante della provocazione, sulla scorta, però, di una ricostruzione fattuale avulsa dagli esiti processuali. Il ricorso invoca un preteso stato d'ira, cui neppure l'imputato ha fatto cenno, dato che, come risulta dalla sentenza impugnata, Cako ha parlato solo di una reazione determinata da paura, evenienza, questa sì esaminata ed esclusa dalla Corte di appello (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).Inoltre i giudici di merito, con una valutazione probatoria insindacabile in questa sede, hanno evidenziato come le ragioni della improvvisa aggressione siano rimaste ignote poiché né l'imputato né Loffredo hanno mai inteso rivelarle.

E semmai ci fosse stato un contrasto tra Loffredo, Cako e Myftary, il giovane da Sois (che è risultato negativo al taccio nel sangue di sostanze alcoliche e stupefacenti) ne è stato ritenuto estraneo. Dunque, già dalla stessa ricostruzione fattuale, difetterebbero gli elementi cui ancorare l'attenuante della provocazione. Peraltro non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. sul tema della invocata attenuante della provocazione Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; conf.

Sez. 2, Sentenza n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268176; Sez. 1, n.27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340). Ebbene, l'esplicito riferimento, nella sentenza impugnata, alla «inaspettata brutalità con la quale il Cako aveva infierito a più riprese su Da Sois, prima atterrandolo a pugni e poi trascinandolo mentre si trovava esanime a terra» « in uno alla palese assenza di contrasti - contiene in sé la reiezione della censura difensiva, in conformità al principio secondo cui al fine della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza, come nel caso in esame, di un'evidente sproporzione (cfr. tra le ultime Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M., Rv. 271799).

3. Il terzo motivo è inammissibile. 3.1. La pena inflitta, pari a anni tre e mesi nove di reclusione (prima della riduzione per il rito), è prossima al minimo edittale del reato di lesioni gravi di cui all'art. 582 e 583, comma primo, cod. pen.. Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596;

Sez. 3, n.38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949), che nella specie si rinviene in chiusura di motivazione (cfr. pag. 6). 3.2. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche si fonda sulla estrema gravità del fatto e sulla esclusione di un effettivo ravvedimento alla luce della condotta immediatamente successiva al reato consistita nell'abbandonare il corpo esamine della vittima senza soccorso. Al riguardo il preteso intervento di aiuto dell'imputato, asseritamente riferito da Occhiuzzi, viene smentito dalle riprese delle telecamere che documentano tutt'altra condotta.

Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

4. Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile che, tenuto conto di natura e caratteri dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che li