Cassation court dismisses appeal against bankruptcy conviction for failure to keep accounting books by a managing partner.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for simple bankruptcy due to the failure to maintain mandatory accounting registers. The appellant argued that the lower court's reasoning was contradictory regarding the accountant's report and that the conviction relied solely on suspicion rather than proof. The court rejected these claims, stating that the appeal did not challenge the facts or law but merely requested a re-evaluation of evidence, which is impermissible in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 217, comma 1, n. 2) I. fall.; Art. 606 cod. proc. pen.: The Court of Cassation declares appeals inadmissible when they merely request a re-evaluation of evidence or challenge the motivation without substantiating a violation of law or facts, as cassation reviews only legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TIZZANO PASQUALE nato a ORTA DI ATELLA il 01/01/1953 avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; uOit/o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO ctiha concluso chiedendo À&<A 2 tb-zr) ,22-, 23 69,---e udito il dif sore
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10.1.2020, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna di Tizzano Pasquale emessa dal Tribunale di Lodi che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 217 I. fall. - così riqualificato il fatto di cui all'art. 216, comma primo, n. 2)1. fall. originariamente contestato al predetto - quale socio accomandatario, dal 1.7.2008 al 27.6.14, della Edil Secugnago s.a.s. di Tizzano Pasquale e C., dichiarata fallita il 27.6.14.
2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e illogicità. La Corte di Appello di Milano evidenzia la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sulla base del fatto che ai fini della configurazione del reato di bancarotta semplice è sufficiente la colpa, da ritenersi sicuramente ravvisabile in capo al Tizzano perché lo stesso non avrebbe tenuto le scritture contabili obbligatorie ( che, trattandosi di una società in accomandita semplice, consistevano nel registro iva ) che sostituiscono ex lege le altre scritture contabili.
E' lo stesso giudice d'appello che, tuttavia, richiamando la relazione ex art. 33 del curatore fallimentare, riconosce la correttezza della tenuta delle scritture contabili ( registri iva e modelli 770 ) almeno fino all'anno 2008, coincidente con la cessazione dell'attività societaria. Ciò che non è logicamente spiegabile è il motivo per il quale il precedente amministratore è stato invece mandato assolto in ordine alla medesima ipotesi di bancarotta documentale; avendo peraltro lasciato la motivazione impugnata in capo all'imputato l'onere della discolpa, mancando essa di individuare, tra le allegazioni del P.M., le fonti di prova.
In definitiva la penale responsabilità dell'imputato, quale amministratore della Edil Secugnago è decisa esclusivamente sulla base di indici di sospetto, evidenziati nella relazione del curatore fallimentare; tale relazione peraltro è stata ampiamente contestata in quanto carente e insufficiente anche nel corso dell'istruttoria di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge processuale. Il giudice di primo grado ha erroneamente considerato le risultanze documentali in atti. Il Tizzano è stato amministratore - socio accomandatario - della società fallita a far data dal 1 luglio 2008; la società era stata costituita il 12 Febbraio 2007 ed era cessata di fatto nel mese di maggio 2008 quando sono stati licenziati e regolarmente pagati tutti i dipendenti.
La cessazione di fatto dell'impresa risulta acclarata già nel corso del 2008 ed è lo stesso curatore ad affermare che essa era intervenuta a causa della risoluzione di un contratto d'appalto presso il cantiere di Offanengo. Agli atti vi è documentazione comprovante tale assunto. Sino a tale data la documentazione contabile fiscale era stata regolarmente tenuta al punto che lo stesso curatore provvedeva ad accertare che la società aveva un credito iva di 30.280; e ancora, è lo stesso ad affermare che "dall'esame dei conti correnti bancari risulterebbe veritiera l'affermazione che la società dal maggio 2008 avrebbe cessato di operare".
La società era poi stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lodi in data 02/12/2011 e a seguito di reclamo ex articolo 18 legge fall., il fallimento veniva revocato in data 18 luglio 2012. In data 1 agosto 2013 la società veniva cancellata dal registro delle imprese. Il curatore fallimentare, sentito a sommarie informazioni, ha riferito che, essendo la nuova dichiarazione di fallimento intervenuta in data 21 giugno 2014 e avendo la società cessato di operare nel 2008, le irregolarità nella tenuta della contabilità non paiono essere riconducibili alle fattispecie indicate ( bancarotta semplice o bancarotta fraudolenta documentale ) e ciò, prosegue il curatore, in considerazione del fatto che la normativa fallimentare per quanto concerne la regolare tenuta dei libri e delle altre scritture fa riferimento a un arco temporale di tre anni antecedenti la data della dichiarazione di fallimento, emessa nel caso di specie nel mese di giugno 2014; quindi secondo il curatore il socio accomandatario si sarebbe reso responsabile limitatamente alle annualità 2011 2012 e 2013 per ciò che concerne gli obblighi di tenuta e conservazione dei libri e delle scritture contabili; va però osservato che nel triennio in considerazione la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 02/12/2011 e che a tale dichiarazione, revocata il 18 luglio 2012, seguiva la cancellazione della società dal registro delle imprese con delibera del 29 luglio 2013, registrata il 1 agosto 2013. 2.3.
Col terzo motivo chiede che questa Corte voglia rivalutare il giudizio circa la l'irrogazione della pena. Secondo la Corte di Appello non vi sarebbe alcun concreto elemento che giustifichi un diverso trattamento sanzionatorio e ciò afferma richiamando un precedente del Tizzano per bancarotta fraudolenta commesso 23 anni orsono. Il tribunale, a sua volta, fa riferimento alla necessità di adeguare la pena alla fattispecie concreta ma nel caso in esame non pare configurarsi alcuna responsabilità in capo all'imputato, così come nessun pregio può avere il riferimento ad un preteso precedente specifico che nella realtà non ha alcun collegamento con il caso in esame, trattandosi di fatto penale diverso e di contesto differente.
Indi insta, quantomeno, per l'applicazione della pena nel suo minimo edittale e per la conseguente concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena deduce 3. Ex art. 23, comma 8, D.L. 137/20 il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo delle doglianze già prospettate in appello, rispetto alle quali la corte territoriale aveva già dato risposte esaurienti e logiche in perfetta aderenza alle risultanze processuali dalla medesima evidenziate e poste a base della decisione.1.1.Le censure di illogicità della motivazione della sentenza sono inammissibili per la loro palese genericità non confrontandosi in alcun punto con la stessa. All'imputato è stata contestata la bancarotta semplice documentale, per avere omesso la tenuta delle scritture contabili, dal momento in cui egli è divenuto amministratore fino alla prima dichiarazione di fallimento poi revocata, e poi dalla revoca fino allo scioglimento della società.
Trattasi di obbligo formale che non risente delle vicende operative della società amministrata, che può anche avere, concretamente/cessato l'attività, ma che fino alla cessazione formale dell'attività è obbligata alla tenuta delle scritture. Quanto all'elemento soggettivo si osserva che "l'elemento soggettivo della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico.
Quindi anche al riguardo il ricorso non si confronta con la pronuncia impugnata che ruota intorno alla condotta omissiva colposa dell'imputato e non a quella di tenuta delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari, originariamente contestata. 1.2. Il ricorrente, pur convenendo, in definitiva, sul fatto che ciò che rileva ai fini della configurazione del reato di bancarotta documentale semplice, ravvisato nel caso di specie, è la omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili obbligatorie nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento o la loro tenuta in modo irregolare o incompleta, assume che nella vicenda in esame, non residui spazio temporale rilevante ai fini dell'integrazione del reato, risultando i tre anni antecedenti al fallimento - 2011, 2012 e 2013 - assorbiti, dal punto di vista degli adempimenti, da altri fattori.
Dal 2011 al 2012 - in concomitanza con l'altra procedura fallimentare - incombeva sul curatore fallimentare presentare le dichiarazioni Iva e tenere il relativo registro, mentre il Tizzano - osserva il ricorrente - non poteva avere la disponibilità della contabilità societaria e soprattutto egli non era il soggetto legittimato a tenerla; tale periodo però - osserva il Collegio - non esaurisce l'intero arco triennale antecedente la nuova dichiarazione di fallimento, che è quella che rileva nel presente procedimento. Né potrebbe assumere rilievo, come detto, la eventuale cessazione di fatto dell'attività ( cfr. ex multís, Sez. 5 - , Sentenza n. 20514 del 22/01/2019 Ud. (dep. 13/05/2019 ) Rv. 275261 - 01 secondo cui in tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie ), di talchè deve ritenersi, da un lato, che correttamente i giudici di merito abbiano fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato sulla constatata sostanziale mancanza delle scritture contabili, come descritta dal curatore, e, dall'altro, che, di contro, ciò che assume il ricorrente, oltre a risolversi in una mera ripetizione di quanto già proposto in appello, sia manifestamente infondato.
La fattispecie consiste, infatti, nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ. ), ed integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori. Ed ancora, più precisamente, ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta semplice di cui al comma 2 dell'art. 217 I. f. non è affatto necessario che l'omissione o irregolare tenuta delle scritture contabili abbiano inciso sulla possibilità dell'esatta ricostruzione del patrimonio sociale o abbiano leso gli interessi dei creditori, nè, men che meno, come detto, che la società sia attiva.
Trattasi, invero, di reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi ( Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Rv. 250407 - 01 ). Né potrebbero residuare dubbi sotto il profilo soggettivo, dal momento che ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., l'elemento psicologico può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili ( ex multis, Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018 - dep. 22/01/2019, Pisano Vittorio, Rv. 27463001 ); negligenza solo apparentemente schermata dalla circostanza addotta dalla difesa della cessazione dell'attività e dell'esiguità dei periodi di riferimento residui, circostanze che non possono rilevare neppure sotto il profilo soggettivo a fronte dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili gravante in ogni caso sull'imprenditore e della irrilevanza dell'eventuale ignoranza nel rispettarlo sul presupposto fallace della non necessità di adempiervi in caso di cessazione di fatto dell'attività, posto che coloro che svolgono professionalmente una determinata attività hanno l'obbligo di conoscenza delle norme che la disciplinano e rispondono dell'illecito in argomento anche per colpa lieve ( cfr.
Sez. 5, n. 39009 del 28/05/2018, Anselmi, Rv. 27387701, secondo cui in tema di bancarotta semplice documentale, punibile anche a titolo di colpa, la responsabilità del liquidatore per l'omessa tenuta delle scritture contabili non può essere esclusa deducendo incompetenza tecnica, posto che coloro che svolgono professionalmente una determinata attività hanno l'obbligo di conoscenza delle norme che la disciplinano e rispondono dell'illecito anche per colpa lieve ). Si deve pertanto concludere per la manifesta infondatezza di entrambi i motivi di ricorso, che non si confrontano né con la pronuncia impugnata, né con la giurisprudenza di questa Corte; che, in ogni caso, mediante doglianze che attingono la motivazione o si celano dietro la errata valutazione della prova, pretendono una rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità. 1.3.
Anche l'ultimo motivo che innpinge il trattamento sanzionatorio è privo di pregio, avendo la corte territoriale spiegato, in maniera congrua ed esaustiva, le ragioni per le quali non potesse ridursi la pena individuata dal tribunale in mesi sei di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, facendo riferimento non solo al precedente, comunque, specifico riportato dall'imputato, ma anche al ruolo dal medesimo svolto, essendo egli risultato essere il dominus nella gestione della società ( alla mancata riduzione è conseguito il mancato riconoscimento del beneficio richiesto ).
D'altronde la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale ( Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 Ud.
Rv. 271243 - 01; Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017 Ud., Rv. 271524 - 01 ), ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del lé ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa d