Italian court dismisses appeal against fraudulent bankruptcy conviction, citing lack of specific intent and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued the appellate court failed to verify the impact of conduct on the bankruptcy declaration and lacked specific intent, but the court found these claims unsupported. The decision relied on established jurisprudence distinguishing between specific and generic intent in accounting fraud cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 216 comma 1 n. 2 legge fallimentare; The appeal is inadmissible when the appellant fails to substantiate the requirement of specific intent for accounting fraud, as generic intent suffices for untrustworthy books, and when the legal reconstruction is manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARELLI VINCENZO nato a CORIGLIANO CALABRO il 10/10/1967 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Andrea Salcina, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di Carelli Vincenzo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella qualità di amministratore unico della società "Centro Ittico Schiavonea" s.r.I., dichiarata fallita il 9 novembre 2010; mentre, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018, ha ridotto ad anni due la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe omesso, da un lato, di verificare l'incidenza delle condotte sulla dichiarazione di fallimento (Sez. 5 24 settembre 2012, n. 47502) e, dall'altro lato, di accertare se tali condotte fossero sorrette da dolo specifico.
3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive articolate conclusioni in epigrafe riportate.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Il ricorrente prospetta una ricostruzione giuridica della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale manifestamente infondata. La tesi che il fallimento sia elemento costitutivo della bancarotta è stata avanzata da un'unica decisione (Sez. 5 n. 47502 del 24 settembre 2012, Corvetta), che è rimasta isolata nel panorama della giurisprudenza di legittimità, superata da tutte le pronunce successive e dalla contraria soluzione adottata dalle Sezioni Unite Passarelli (n. 22474 del 31/03/2016).
6. Quanto alla natura del dolo richiesto dall'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., va ricordato che la norma prevede due fattispecie alternative: -quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (cui è parificata l'omessa tenuta) — in tutto o in parte — che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; - quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;
Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).Nella specie la Corte di appello ritiene configurabile la seconda ipotesi laddove parla di "inattendibilità" della contabilità relativa agli anni 2008/2009/2010 (cfr. pag. 1 sentenza impugnata). L'affermazione del giudice di merito non viene toccata dal ricorso, che risulta tutto sbilanciato sul "dolo specifico", mentre, come detto, nella ipotesi di contabilità inattendibile è sufficiente il "dolo generico".
7. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021 Il Consigliere etensore I