Cassation annuls appeal on denial of generic mitigating circumstances due to lack of specific positive evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision regarding the denial of generic mitigating circumstances while declaring the rest of the appeal inadmissible. The appellant argued that his financial distress and lack of resources prevented him from providing specific evidence, but the lower court rejected this without addressing the specific reasons. The supreme court ruled that the appellate judgment was generic and failed to correlate the defense's arguments with the facts, necessitating a new trial on this specific point.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: A judgment denying generic mitigating circumstances is void if it is based on a generic refusal to evaluate positive elements without a specific analysis of the defendant's arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANETTI ENNIO nato a FIRENZE il 18/05/1960 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. Mario Pistoiese, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Manetti Ennio per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e patrimoniale (capo C), commessi nella qualità di amministratore della "centro carni" s.r.I., società dichiarata fallita il 29 settembre 2010; mentre ha dichiarato estinti per prescrizione i reati fiscali contestati al capo D), in relazione all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, apportando la correlativa diminuzione alla pena inflitta e diminuendo, inoltre, ad anni quattro la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A). Alla data del fallimento l'imputato non era più l'amministratore della società e non era più in possesso della documentazione contabile perché consegnata al nuovo amministratore, Mandea Eftimie, come risulta dalla ricevuta prodotta in atti. Inoltre l'imputato si è adoperato affinché le scritture contabili venissero recapitate al fallimento, tanto che ha inviato una lettera raccomandata al nuovo amministratore residente in Romania.
Agli atti del dibattimento, sono stati prodotti l'attestato di spedizione della missiva e la ricevuta di ritorno, il che peraltro dimostra come Mandea Eftimie, al contrario di quanto affermato dal curatore, fosse una persona reperibile. L'esistenza della società trasferita in Romania sarebbe dimostrata dalla certificazione con traduzione giurata della camera di commercio di Sibiu. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione sul reato di cui al capo C). Sostiene il ricorrente che "il Tribunale" ha dedotto la prova della distrazione dal fatto che "la Centro Carni srl avrebbe ricevuto merci costituenti beni aziendali, ricavando delle somme"; che Manetti avrebbe avuto intenzione di "chiudere la società già prima del fallimento mediante cessione a soggetti stranieri"; che "Manetti fosse dedito a utilizzare false fatture".
Si tratterebbe di motivazione apparente, che non risponde ai requisiti imposti dall'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. I giudici di merito non terrebbero conto che Manetti aveva "depositato ben 550.000,00 euro presso la Procura di Trento, utilizzando somme prelevate dalla società mediante utilizzazione delle giacenze dei conti correnti e utilizzazione degli affidamenti"; che alla fallita "dovevano essere consegnati ben 250.000,00 euro provento della vendita della sua partecipazione nelle quote della soc. Nannini Carni"; che la "contestazione di falsa fatturazione" coinciderebbe con quella riportata nel capo di imputazione del procedimento avanti al Tribunale di Trento; che la sede della società era stata trasferita prima a Latina e poi in Romania e che la documentazione contabile era stata consegnata al nuovo amministratore. 2.3.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.Il ricorrente lamenta l'omessa valutazione di elementi positivi costituiti: dalla dichiarazione di consegna delle contabilità e dei documenti della società a Ursu Cornel; il deposito di 550.000,00 euro costituito da Manetti presso la Procura di Trento; la documentazione attinente alla esistenza della società e all'invio della raccomandata per la richiesta della documentazione; la richiesta di sospensione dei termini di prescrizione per consentire l'acquisizione della documentazione.
Viene ribadito che l'affermazione della inesistenza di un attivo contrasterebbe con il dato, pacifico, del deposito di 550.000,00 euro presso la Procura di Trento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente al punto del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2. I motivi sulla responsabilità difettano del requisito di specificità, poiché invece di esporre rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata si risolvono nella riproposizione, senza elementi di novità, delle censure di appello già vagliate e superate dalla Corte distrettuale. La circostanza è resa evidente dal fatto che spesso il ricorso si rivolge alla sentenza del "Tribunale". 2.1. In base alle prove raccolte, i giudici di merito hanno accertato che l'imputato è stato amministratore e socio di maggioranza della Centro Carni srl dal 9 novembre 2006 sino al 17 febbraio 2010, momento in cui Manetti si disfa della società, ormai avviata al fallimento (che verrà dichiarato il 29 settembre 2010), cedendo le quote a Ursu Cornet; la sede della società viene trasferita prima a Latina e poi, nel maggio del 2010, in Romania.
Tutti i tentativi del curatore di reperire il nuovo amministratore e di ottenere la documentazione contabile falliscono. Nel periodo da marzo a luglio 2009 la Centro Carni srl, ancora gestita e posseduta dall'imputato, aveva acquistato merce del valore di circa 538.000,00 euro che poi aveva rivenduto; il corrispettivo della successiva vendita è stato sottratto alle casse sociali. 2.2. A fronte di tanto, il primo motivo di appello è generico, in quanto non si misura con la struttura argomentativa della sentenza impugnata. L'imputato viene ritenuto responsabile della sottrazione della documentazione contabile in quanto il trasferimento della società prima a Latina e subito dopo in Romania, la cessione delle quote e la consegna dell'intera documentazione ai nuovi proprietari di nazionalità romena, vengono considerati dai giudici di merito come passaggi di un'unica operazione volta a sottrarre le scritture contabili della società.
Circa le lettere raccomandate inviate in Romania e il "pulmino" con il quale sarebbe stata spedita la documentazione, la Corte di appello ha già risposto - ritenendo irrilevanti queste circostanze dato che non hanno condotto ad alcun reale risultato (pag. 5 sentenza impugnata) - e, d'altra parte, neppure in questa sede, a distanza di sei anni dalla asserita partenza del "pulmino", il ricorrente è in grado di precisare quali sarebbero i documenti contabili spediti dalla Romani e, in tesi, pervenuti, di talché il motivo si rivela anche intrinsecamente generico. 2.3.
Stessa sorte segue il secondo motivo. È pacifico, e il ricorrente non lo contesta, che nel 2009 la società fallita ha incamerato la somma complessiva di circa 538.000,00 euro, di cui si è persa ogni traccia. Riprendendo l'omologo motivo di gravame, il ricorrente sostiene che quei denari sarebbero serviti per effettuare il versamento della cauzione di 550.000,00 euro alla Procura di Trento, che stava indagando anche nei confronti dell'imputato l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti da parte della Centro Carni srl. Sul punto ha già risposto la Corte di appello, rilevando come il versamento di quella cauzione risalga a un periodo precedente a quello interessato delle distrazioni.
Questo argomento non viene scalfito dalle considerazioni svolte dal ricorrente che invoca, in maniera generica e assertiva, ipotetiche e non meglio precisate operazioni bancarie. Mentre non sono pertinenti al tema qui in rilievo, le circostanze, dedotte in ricorso, circa la vendita di quote di un'altra società e la sussistenza di una connessione tra l'odierno processo e quello pendente presso l'ufficio giudiziario di Trento.
4. Il terzo motivo è fondato. Il giudice di primo grado aveva negato all'imputato le circostanze attenuanti generiche sol perché «l'imputato - pur essendosi sottoposto all'esame - non ha fornito alcun contributo realmente ricostruttivo dei fatti portati all'attenzione del Tribunale» (pag. 11 sentenza primo grado). Con l'atto di appello, l'imputato censurava questa motivazione, lamentando l'omessa valutazione di un serie di elementi positivi, pretermessi, che avrebbero giustificato la concessione delle attenuanti in parola: il suo stato di incensuratezza, il fatto di essere innpossidente e di vivere lavorando nella macelleria del padre; la circostanza che il versamento della cauzione di 550nnila euro alla Procura di Trento, somma mai restituita nonostante l'archiviazione del relativo procedimento, lo aveva privato di ogni liquidità e al contempo aveva generato una consistente voce attiva per il fallimento.
La Corte di appello ignora le ragioni addotte e si limita a respingere l'appello sul punto «in assenza di elementi di segno positivo che consentano raccoglimento della doglianza, come peraltro ben evidenziato dal Tribunale» (pag. 6). Si tratta di motivazione inesistente, perché generica e priva di correlazione con le doglianze difensive.
5. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 14/05/