Cassation court annuls appellate court ruling for invalid notification to defense counsel due to lack of specific appointment in identification order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General requested the annulment of the Brescia Court of Appeal's decision, which had quashed a first-instance conviction for attempted theft and false identity declarations. The defense argued that the notification of subsequent procedural acts to their appointed counsel was null because the counsel's appointment in the identification order was not specific to the criminal proceedings. The court ruled that the identification order is an administrative act of public security, not a criminal procedure step, and thus the counsel's designation was merely informational, not a valid appointment for the trial. Consequently, the notification to the appointed counsel was invalid, and the proceedings must be restarted with a court-appointed defender.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 D.Lgs. n. 59/1978; Art. 96 c.p.p.: The identification order is an administrative act of public security, not a criminal procedure step; therefore, the designation of defense counsel therein is merely informational and does not constitute a valid appointment for the subsequent criminal trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di Pedrinelli Dario, nato a Brescia il 25/01/1978 avverso la sentenza del 14/10/2020 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore dell'imputato, avv. Oscar Bresciani, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha riformato la sentenza del Tribunale di Brescia del 6 febbraio 2020 che ha affermato la penale responsabilità di Dario Pedrinelli per i reati di tentato furto aggravato e false dichiarazioni sulla propria identità personale. Il Pedrinelli era stato sorpreso nottetempo dai carabinieri nei pressi di uno stabilimento industriale in circostanze sospette; richiesto di fornire spiegazioni in ordine alla sua presenza sul posto, egli aveva asserito che la stessa era dovuta allo svolgimento di un non precisato lavoro e, senza esibire alcun documento di identità, aveva asserito di chiamarsi Sandro Uberti, nato a Brescia il 26 novembre 1972.
Poiché le risposte fornite non erano convincenti e i carabinieri sospettavano che egli avesse commesso un furto, gli appartenenti alle forze dell'ordine avevano comunicato al Pedrinelli che egli sarebbe stato accompagnato presso i loro uffici per procedere alla sua esatta identificazione ed egli a quel punto aveva fornito le sue esatte generalità. Il mattino seguente era stato scoperto e denunciato il tentativo di furto all'interno dello stabilimento industriale. La Corte di appello ha annullato la sentenza di primo grado rilevando la nullità della notifica al difensore di fiducia dell'avviso di conclusione delle indagini e preliminari e degli atti successivi, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico ministero.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia chiedendone l'annullamento ed affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 11 del decreto-legge n. 59 del 1978 convertito, con modificazioni, dalla legge n. n. 191 del 1978 e dell'art. 96 cod. proc. pen.. La Corte di appello aveva ricostruito la vicenda processuale come di seguito descritto. Il Pedrinelli, in data 15 giugno 2015, in occasione del fermo per identificazione ai sensi del citato art. 11, aveva nominato difensore di fiducia l'avv.
Sara Pedersoli che i carabinieri avevano provveduto ad avvisare. Successivamente, in data 28 settembre 2016, il Pedrinelli, in occasione del verbale di identificazione, aveva nominato difensore di fiducia l'avv. Umberto Goffi, eleggendo domicilio presso quest'ultimo. In data 27 giugno 2017 l'avv. Goffi aveva rinunciato al mandato in vista dell'udienza preliminare del 11 luglio 2017 ed il Giudice dell'udienza preliminare aveva nominato quale difensore d'ufficio altro avvocato, non considerando l'esistenza di altro difensore di fiducia, ossia l'avv.
Sara Pedersoli, che non aveva ricevuto alcuna notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio. L'omessa notifica al difensore di fiducia determinava nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen..Sostiene il ricorrente che la nomina dell'avv. Sara Pedersoli si riferiva solo al fermo di identificazione di cui al citato art. 11 e i carabinieri avevano dato avviso del fermo al predetto difensore sebbene tale adempimento non fosse richiesto dalla citata disposizione. La nomina del difensore non produceva effetto nel procedimento penale, in quanto il fermo di identificazione previsto dall'art. 11 decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. n. 191 del 1978, non presuppone che sia stato commesso un reato e non richiede che di esso sia dato avviso al difensore.
La nomina del difensore era peraltro avvenuta prima che al Pedrinelli fosse contestata la commissione di un reato e prima che fosse instaurato un procedimento penale e pertanto essa doveva ritenersi priva di effetti; non poteva condividersi la motivazione adottata dalla Corte di appello che aveva affermato che il verbale di fermo per identificazione era stato redatto in un momento in cui «già veniva prospettato un comportamento da parte del fermato potenzialmente integrativo di fattispecie penale (l'avere fornito false generalità) per il quale correttamente i carabinieri oltre ad avvisare il magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, ricevevano la nomina, da parte del Pedrinelli, del difensore di fiducia».
Il Pubblico ministero era stato informato sol perché si era proceduto al fermo di identificazione e non perché fosse stato commesso un reato. Né nel caso di specie poteva ritenersi, per facta concludentia, che la nomina dell'avv. Pedersoli si riferisse anche al procedimento penale. Solo la nomina dell'avv. Umberto Goffi valeva quale nomina del difensore di fiducia nel procedimento penale e correttamente gli atti del procedimento erano stati notificati al solo avv. Goffi. Deduce altresì (a pag. 2 del ricorso) che, anche laddove si condividesse il ragionamento della Corte di appello, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza sarebbero avvenute quando l'imputato era assistito da due difensori di fiducia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Come correttamente osservato dalla Corte di appello, nel verbale di fermo di identificazione si afferma che il Pedrinelli, interrogato dai carabinieri sulle sue generalità, ha dapprima falsamente affermato di chiamarsi Sandro Uberti, nato a Brescia il 26 novembre 1972, e solo dopo che dai carabinieri gli era stato preannunciato il suo accompagnamento presso i loro uffici, egli ha ammesso di chiamarsi Dario Pedrinelli.Nel verbale di fermo già risulta compiutamente descritto il fatto integrante reato ex art. 496 cod. perì., ossia l'avere il Pedrinelli fornito ai carabinieri false generalità.
Deve, tuttavia, osservarsi che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha costantemente affermato che l'atto di nomina del difensore e la eventuale contestuale elezione di domicilio devono riferirsi a un procedimento specifico ai fini degli artt. 96 e 161 cod. proc. pen., risultando altrimenti inefficaci in quanto privi di oggetto e di causa (Sez. 6, n. 15854 del 16/03/2016, Laudonio, Rv. 268028; Sez. 5, n. 17061 del 27/03/2014, Perito, Rv. 262876; Sez. 6, n. 34671 del 23/04/2007, Padovani, Rv. 237426). Il fermo per identificazione previsto dall'art. 11 decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. n. 191 del 1978, non è attività di polizia giudiziaria, ma di «polizia di sicurezza», e quindi ha natura amministrativa, in quanto non presuppone che sia stato commesso un reato e non richiede che ne sia dato avviso al difensore.
Peraltro, neppure può sostenersi che attraverso il verbale di fermo per identificazione l'imputato abbia nominato il suo difensore di fiducia affinché lo difendesse in uno specifico procedimento penale. Nel verbale non si dà atto che l'avv. Sara Pedersoli è stata nominata dall'imputato quale difensore di fiducia per un determinato procedimento penale o per uno specifico fatto di reato, che al momento del fermo per identificazione neppure gli era stato ancora contestato, ma solo che del fermo di identificazione è stata data notizia al predetto legale, che pertanto deve ritenersi nominato a tale limitato fine, sebbene la nomina non fosse necessaria.
Anche secondo l'orientamento per il quale è valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., è necessario che ricorrano elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per facta concludentia (Sez. 6, n. 54041 del 07/11/2017, G., Rv. 271715), elementi che nel caso di specie non ricorrono. Ne consegue che, non potendo ritenersi che l'avv. Pedersoli sia stata nominata quale difensore di fiducia nell'ambito del presente procedimento, del tutto validamente il Giudice dell'udienza preliminare, avendo l'unico difensore di fiducia del Pedrinelli, l'avv.
Goffi, rinunciato al mandato, ha nominato un difensore di ufficio. Solo al difensore di ufficio, quindi, dovevano essere notificati i successivi atti processuali e le nullità rilevate dalla Corte di appello risultano insussistenti. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio. Così deciso il 10/05/2021. Il Consigliere este