Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for property damage and attempted injury due to insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Leone Scurria against the appellate court's partial reform of his conviction for property damage and attempted injury. The appellant argued that the conviction relied on weak circumstantial evidence and that the civil damages award was arbitrary. The court upheld the lower courts' findings, emphasizing that the burden of proof for mitigating circumstances rests on the defendant and that the evidence presented was sufficient to sustain the criminal liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 59, secondo comma, cod. pen.; Art. 62, n. 4, cod. pen.: The burden of proof for mitigating circumstances lies with the defendant; if the essential conditions are not securely proven, the judge must exclude the mitigation, and private retaliation does not constitute a legitimate legal claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Scurria Leone, nato a Tortorici il 06/05/1950 avverso la sentenza del 13/01/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore dell'imputato, avv. Alberto Gullino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Messina del 6 marzo 2018 che ha affermato la penale responsabilità di Leone Scurria per i delitti di cui all'art. 639, secondo comma, cod. pen. (capo A) e di tentativo di lesione personale aggravato dall'uso di un'arma (capo C), entrambi commessi ai danni di Davide Arimatea, e, con le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre che al risarcimento in favore delle parti civili del danno liquidato in sentenza, subordinando a tale risarcimento il beneficio della sospensione condizionale della pena.
In particolare, la Corte di appello ha ritenuto le attenuanti prevalenti sull'aggravante e ha ridotto la pena e l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno e ha precisato il termine entro il quale questo dovrà avvenire ai fini della conservazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Allo Scurria si contesta di avere imbrattato l'autovettura di proprietà di Davide Arinnatea riversando sul parabrezza silicone misto a grasso e di avere tentato di cagionare al predetto una lesione personale scagliando al suo indirizzo uno stendino per biancheria.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Leone Scurria, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, quanto al capo A), violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. Sebbene nessuno avesse visto lo Scurria imbrattare il parabrezza della vettura dell'Arimatea, l'imputato era stato ritenuto colpevole sulla base della sua presenza sul posto e della circostanza che egli aveva subito iniziato ad inveire contro l'Arimatea appena lo aveva visto e perché anche Rosario Mangano, condomino dello stesso stabile in cui abitava lo Scurria, in altra occasione aveva ritrovato la sua automobile con il parabrezza ricoperto di maionese.
La Corte di appello aveva, quindi, fondato la penale responsabilità dello Scurria su una serie di indizi non dotati di gravità, precisione e concordanza. La sua presenza sul posto non valeva ad attribuirgli la responsabilità del fatto, poiché anche altre persone, come sua moglie e sua figlia erano in loco al momento del delitto ed entrambe potevano essere state spinte dal medesimo movente. L'episodio ai danni del Mangano neppure poteva valere come indizio, atteso che anche per esso non vi era prova che il responsabile fosse lo Scurria. Lo Scurria andava, quindi, assolto dall'imputazione per non aver commesso il fatto, non essendo stata dimostrata la sua penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. 2.2.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, quanto al capo C), violazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. Il ragionamento, sviluppato dalla Corte di appello, secondo il quale l'Arimatea non aveva interesse ad accusare ingiustamente lo Scurria per il capo C), essendo già evidente la responsabilità di quest'ultimo per il reato di cui al capo A), era illogico. In primo luogo, mancando la prova in relazione al capo A), l'accusa non era credibile neppure in relazione al capo C).
In ogni caso l'Arimatea non era credibile laddove accusava l'imputato del reato di tentata lesione personale, provando egli rancore verso lo Scurria; l'Arimatea era, pertanto, interessato ad aggravare ingiustamente la penale responsabilità dell'imputato. Le dichiarazioni di Davide Arimatea erano anche contraddette da quelle del padre, Giuseppe Arimatea, che aveva asserito che lo stendino era stato lanciato contro la persona offesa dalla moglie dello Scurria; tale divergenza, incidendo sull'individuazione dell'autore del delitto di cui al capo C), non investiva un elemento di dettaglio, come asserito dalla Corte di appello, che aveva attribuito il contrasto tra le deposizioni dei testi all'età avanzata di Giuseppe Arimatea. 2.3.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole, in relazione ad entrambi i capi della sentenza, della violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e della mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista da detta disposizione. Deduce che, sulla base della motivazione della sentenza impugnata, il diniego della causa di non punibilità si fonda sulla circostanza che i delitti sarebbero stati commessi dallo Scurria per farsi giustizia da sé; in tal modo la Corte di appello ha ritenuto operante una causa ostativa non inclusa tra quelle previste dall'art. 131-bis cod. pen.. 2.4.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la erronea qualificazione del fatto contestato quale tentata lesione personale, sostenendo che, sulla base della motivazione della sentenza, secondo la quale il fatto integrerebbe una «arbitraria giustizia privata», il fatto andava qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 cod. pen.. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità al delitto di cui al capo A). Sostiene che l'affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale era rimasto sconosciuto l'ammontare dell'intervento di pulizia del parabrezza dell'autovettura della persona offesa, contrasta con la deposizione del teste Pietro Giunta, che aveva riferito che tale operazione era stata da lui effettuata gratuitamente ed aveva richiesto pochi minuti. Dall'istruttoria non erano emersi ulteriori elementi che potessero far ritenere che l'intervento di pulizia avesse comportato un esborso economico per la persona offesa; in ogni caso sul punto l'onere della prova gravava sulla accusa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ragionamento che ha indotto il Tribunale e poi la Corte di appello ad affermare la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo A) è ben diverso da quello indicato nel motivo di ricorso. Secondo quanto affermato dai due giudici del merito, Davide Arimatea si era recato in automobile a fare visita a suo padre e poiché nel cortile condominiale vi era un solo posto libero occupato da una sedia, egli aveva rimosso la sedia ed aveva occupato il posto con la sua autovettura. Dopo aver fatto visita al padre era tornato all'automobile constatando che il parabrezza era stato imbrattato da silicone misto a grasso.
Era allora rientrato nell'abitazione del padre per poi tornare con quest'ultimo presso l'autovettura e fargli constatare quanto accaduto, quando lo Scurria l'aveva aggredito verbalmente, ingiuriandolo e dicendogli che in quel posto non si doveva parcheggiare, ed al contempo aveva afferrato uno stendipanni e glielo aveva lanciato contro per colpirlo. La Corte di appello, anche affermando che i due delitti integrano «un atto di arbitraria giustizia privata», lascia intendere che l'imbrattamento ed il lancio dello stendipanni costituiscono la sanzione applicata dallo Scurria a chi violava la regola da lui unilateralmente imposta agli altri condomini secondo la quale essi non dovevano posteggiare accanto alla sua abitazione e a conferma di tale ragionamento la Corte di appello ed il Tribunale evidenziano che analogo trattamento era stato riservato ad altro condomino, Rosario Mangano, che pure aveva parcheggiato in quel punto ed aveva trovato l'automobile con il parabrezza cosparso di maionese.
L'individuazione dello Scurria quale autore di entrambi gli imbrattamenti si fonda sul comportamento aggressivo da lui attuato nei confronti dell'Arimatea, «reo» di aver parcheggiato in quel posto e meritevole di essere sanzionato. Solo lo Scurria, che aveva creato detta regola, aveva interesse a sanzionare i trasgressori. Il ricorrente non si confronta con le ragioni poste a base dell'affermazione della sua responsabilità, cosicché il motivo risulta generico e come tale inammissibile.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha indicato le ragioni — ossia l'età molto avanzata del testimone — che l'hanno condotta a ritenere inattendibile il teste Giuseppe Arimatea. La motivazione fornita dal giudice di secondo grado in ordine alla attendibilità dei testimoni non appare contraddittoria o affetta da manifesta illogicità e il ricorrente, laddove sostiene che Davide Arimatea sarebbe inattendibile, solleva una censura di merito che è inattendibile in questa sede.
3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Quanto al delitto di imbrattamento, il danno patrimoniale è stato quantificato in euro 500,00, cosicché la Corte di appello ha comunque motivato escludendo che l'offesa al bene giuridico possa definirsi particolarmente tenue. In ogni caso, per entrambi i delitti la Corte di appello ha evidenziato che i reati appaiono gravi perché finalizzati ad intimidire gli altri condomini onde assicurare allo Scurria un diritto di utilizzo esclusivo del posto auto sottratto alla disponibilità degli altri comproprietari. Si consideri che, ai fini della gravità del reato, l'art. 131-bis cod. pen. richiama l'art. 133, primo comma, cod. pen., che menziona, al n. 3, anche la intensità del dolo, cosicché non può sostenersi che ricorra la violazione di legge denunciata dal ricorrente o che la motivazione sia carente, contraddittoria o manifestamente illogica.
4. Inammissibile per manifesta infondatezza è il quarto motivo di ricorso. In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362).
Nel caso di specie, anche laddove si ipotizzasse che lo Scurria avesse un diritto esclusivo di posteggiare nel posto occupato dall'Arimatea, tale diritto non gli attribuiva, neppure attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria, la facoltà di vendicarsi per il torto subito danneggiando l'altrui autovettura o applicando al «trasgressore» sanzioni corporali.
5. Pure il quinto motivo è inammissibile per la sua genericità. Il Tribunale e poi la Corte di appello hanno evidenziato che il teste Pietro Giunta ha affermato che l'intervento del lavaggista era servito solo a rimuovere una parte del materiale che imbrattava il parabrezza, in quanto il silicone era rimasto attaccato al vetro ed avrebbe richiesto un ulteriore e più impegnativo intervento. Il teste era solo riuscito a rimettere l'automobile in condizione di circolare, ma non aveva riportato il veicolo alle sue originarie condizioni e non era possibile stabilire se detto ulteriore intervento fosse stato attuato e quanto fosse costato.
La Corte di appello ha quantificato in via equitativa in euro 500,00 il danno patrimoniale, ossia in un importo nettamente superiore a quello che consente l'applicazione dell'attenuante invocata dallo Scurria. Il ricorrente non si confronta affatto con le ragioni poste a base del diniego dell'attenuante e sopra riportate, cosicché il ricorso risulta generico. Peraltro, il motivo di impugnazione è comunque manifestamente infondato laddove si sostiene che, in mancanza di prova sull'ammontare del danno, la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Ai sensi dell'art. 59, secondo comma, cod. pen., le circostanze aggravanti o attenuanti si applicano solo laddove ne ricorrano i presupposti, con la conseguenza che la prova della sussistenza delle condizioni essenziali per la concessione di una attenuante deve essere fornita dall'imputato che la invoca; pertanto, in mancanza di sicuri elementi di tale prova, il giudice deve escludere la stessa attenuante (Sez. 5, n. 1138 del 14/07/1967, Treglia, Rv. 105580). In particolare, l'attenuante della speciale tenuità del danno può essere riconosciuta solo se la situazione di fatto cui essa si riferisce risulti sicuramente provata.
Nel caso in cui non sia possibile acquisire tale prova, non può farsi luogo all'applicazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. (Sez. 2, n. 1265 del 14/05/1968, La Fiura, Rv. 109380; Sez. 4, n. 4932 del 14/12/2017, dep. 2018, Santini, non nnassimata).
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.