Cassation court dismisses appeals for lack of specificity, allowing only a partial ruling on recidivism for one defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by seven defendants inadmissible due to a lack of specific arguments and failure to confront the lower court's reasoning. While the appeals generally criticized the appellate court's findings on subjective intent and sentencing, the court found these complaints too generic or introduced new issues not raised at the second instance. Consequently, the appeals were rejected for all defendants except Salvatore Santangelo, whose appeal regarding recidivism was partially allowed, resulting in a reduction of his sentence increase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation must be specific and confront the lower court's reasoning; generic complaints or new issues raised for the first time are inadmissible, except where a specific ground for partial relief is established.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CASTORINA FILIPPO nato a CATANIA il 05/03/1982 ABBATE CARMELO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 07/07/1991 SANTANGELO SALVATORE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 12/09/1984 IANNELLO SALVATORE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 24/09/1985 SAPIENZA FILIPPO nato a CATANIA il 11/10/1984 GUARDO FRANCESCO nato a CATANIA il 08/10/1991 SCARCELLA NUNZIO nato a GIARDINI NAXOS il 07/07/1968 CONDORELLI FRANCESCO nato a CATANIA il 01/04/1985 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott.
PAOLA FILIPPI, la quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16/09/2020 la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado: A) ha assolto Salvatore Iannello e Carmelo Abbate dal reato di cui al capo b) nonché Salvatore Santangelo e il medesimo Iannello dal reato di cui al capo e), per non avere commesso il fatto; B) ha confermato l'affermazione di responsabilità di Nunzio Scarcella, Salvatore Santangelo, Filippo Castorina, Francesco Condorelli, Carmelo Abbate, Francesco Guardo, Filippo Sapienza e Salvatore Iannello per i restanti capi loro ascritti;
C) ha rideterminato la pena inflitta agli imputati. In particolare, per effetto della decisione di secondo grado, è stato attribuito:
1) all'Abbate, al Santangelo, allo Iannello, tutti provenienti da Barcellona Pozzo di Gotto, e al Castorina, proveniente da Catania, un primo episodio di rissa aggravata (capo a), commesso il 16/12/2012, dopo una lite avvenuta nella camera di carcerazione n. 14;
2) al Castorina il reato di lesioni aggravate in danno del Santangelo (capo b);
3) all'Abbate, al Santangelo e allo Iannello il reato di lesioni aggravate in danno del Castorina (capo c);
4) a tutti gli imputati sopra ricordati, un secondo episodio di rissa aggravata (capo d), avvenuto il 17/12/2012, che, secondo la prospettazione accolta dai giudici di merito, aveva rappresentato la ritorsione di un gruppo di detenuti catanesi contro i barcellonesi;
e) a tutti gli imputati menzionati, tranne il Santangelo e lo Iannello, il reato di lesioni aggravate in danno dell'Abbate (capo e).
2. Sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione nell'interesse di Nunzio Scarcella, Salvatore Santangelo, Filippo Castorina, Francesco Condorelli, Carmelo Abbate, Francesco Guardo, Filippo Sapienza e Salvatore Iannello.
3. Il ricorso proposto nell'interesse dello Scarcella è affidato ai seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che dal dibattimento non era emersa la condotta di cui all'art. 588 cod. pen., da escludersi quando uno degli schieramenti commetta azioni finalizzate a resistere all'aggressione dell'altro. Si aggiunge:
a) che la presenza dello Scarcella in prossimità dei luoghi della lite non era rappresentativa di un preordinato animus offendendi;
b) che il teste La Monica non era stato in grado di individuare i protagonisti della lite verbale né di dire se gli stessi erano stati poi coinvolti nella rissa;
c) che la Corte territoriale non aveva individuato il ruolo del ricorrente;
d) che lo Scarcella si era limitato a separare i contendenti. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena. La Corte territoriale, dopo avere criticato l'avvenuta irrogazione di una pena identica nei confronti degli imputati e avere posto l'esigenza di adeguarla alla reale gravità dei fatti:
a) aveva omesso di individuare i ruoli di ciascun imputato, in tal modo rendendo ingiustificata una differenziazione del trattamento;
b) aveva irrogato una pena base e un aumento per la continuazione identici per tutti gli imputati, talché aveva differenziato le posizioni degli stessi solo per effetto della recidiva contestata a ciascun imputato, che, tuttavia, non attiene alla reale gravità dei fatti;
c) che, in ogni caso, era mancato qualunque richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.;
d) che la Corte d'appello non aveva spiegato perché non aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche;
e) che la Corte territoriale aveva riconosciuto la sussistenza della recidiva, senza una puntuale analisi del caso concreto, concentrandosi sulle mere risultanze del certificato del casellario, che attestavano precedenti risalenti e di modesta entità. 3.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere il Tribunale applicato la recidiva nel dispositivo, senza farne menzione alcuna nella motivazione, la quale dunque rivelava l'esistenza di un mero errore materiale nella redazione del primo.
4. Il ricorso proposto nell'interesse del Santangelo è affidato ai seguenti motivi. 4.1. Con il primo e il secondo motivo, prospettati congiuntamente, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi a), c) e d). In particolare, si osserva, quanto al reato di cui al capo a):
a) che la sentenza impugnata nulla aveva evidenziato quanto alla necessità di individuare tre persone per integrare il reato di rissa e al ruolo dei correi Abbate e Iannello;
b) che apodittico era il riferimento alla evidente accettazione da parte dell'imputato della situazione di pericolo nella quale si era posto;
c) che il Santangelo si era trovato ad affrontare un'offesa del tutto nuova ed autonoma rispetto a quella inizialmente accettata;
d) che la difesa aveva sostenuto che la reazione del Santangelo era giustificata dall'aggressione del Castorina. Quanto al capo c), si osserva che l'assoluzione dal capo a) comporterebbe il venir meno della circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 585, primo comma, in relazione all'art. 576, n. 1, cod. .pen., con conseguente improcedibilità per difetto di querela. Quanto al capo d), si osserva che la motivazione è illogica, se rapportata all'assoluzione per il capo e): nella presunta rissa, l'unico a riportare lesioni era stato l'Abbate, appartenente al gruppo dei barcellonesi, talché non era possibile individuare un ruolo attivo del ricorrente. 4.2.
Con il terzo e il quarto motivo, prospettati congiuntamente, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.4.3. Con il quinto e il sesto motivo, prospettati congiuntamente, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte d'appello applicato un aumento di un mese di reclusione per la recidiva che non risulta contestata all'imputato, il quale, all'epoca dei fatti, risultava incensurato. 4.4. Con il settimo e l'ottavo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
5. Il ricorso proposto nell'interesse del Castorina è affidato ai seguenti motivi. 5.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 52 cod. pen., in relazione al reato di cui ai capi a) e b), sottolineando che appare più che logico ritenere che fosse stato il ricorrente ad essere stato aggredito dagli avversari barcellonesi e che fosse quindi stato costretto a difendersi. 5.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
6. Il ricorso proposto nell'interesse del Condorelli è affidato ai seguenti motivi. 6.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere la Corte territoriale dimostrato di avere superato le doglianze espresse quanto al riconoscimento dell'imputato e le critiche ruotanti attorno all'assenza di lesioni nei suoi confronti 6.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'invocata esclusione della recidiva, neppure contestata all'imputato. 6.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
7. Il ricorso proposto nell'interesse dell'Abbate è affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis e 99 cod. pen., in relazione al, diniego delle circostanze generiche e alla mancata esclusione della contestata recidiva. L'esposizione del motivo contiene poi anche un richiamo generale al tema della determinazione della pena.
8. Il ricorso del Guardo è affidato a due motivi. 8.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non sorretta da una adeguata valutazione critica quanto al ruolo di quest'ultimo. 8.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
9. Il ricorso proposto nell'interesse del Sapienza è affidato ai seguenti motivi. 9.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi d) e e), per avere la Corte territoriale fondato la propria decisione su mere supposizioni, senza specificare in che modo le dichiarazioni del La Monica avessero consentito di ritenere dimostrata la responsabilità del Sapienza. Inoltre era stata posta a carico del ricorrente la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art.588 cod. pen., senza indagare se l'evento fosse prevedibile ed evitabile. 9.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva. 9.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
10. Il ricorso proposto nell'interesse dello Iannello è affidato ad un unico motivo con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere omesso la Corte territoriale la documentazione prodotta (verbale di dichiarazioni spontanee, relazione a firma del direttore penitenziario e relazione sanitaria) che attestava la sua estraneità alla rissa. Considerato in diritto Ricorso Scarcella 1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità. La doglianza - che si riferisce alla rissa di cui al capo d) - del tutto genericamente contesta la ricostruzione dei fatti posta dalla Corte territoriale a fondamento della decisione.
La sentenza impugnata ha escluso qualunque aggressione di un gruppo nei confronti di altro, e, muovendo dalle dichiarazioni del teste La Monica, ha accertato che, dopo un primo diverbio verbale, il ricorrente e gli altri soggetti indicati in motivazione, erano improvvisamente passati alle vie di fatto ed erano stati agevolmente identificati. Rispetto a siffatta valutazione di merito - che priva di qualunque fondamento sia la tesi della reazione all'aggressione altrui sia quella che vedrebbe lo Scarcella operare da paciere - le critiche del ricorrente - anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la cui ricostruzione è saldamente ancorata alle modalità obiettive della condotta della quale si tratta - sono di assoluta genericità.
Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo, all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett.
e) ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).
Sono _pertanto estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in Merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez.
I, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella vàlutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurímis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).
2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità. Si osserva, innanzi tutto, che la rimodulazione adeguata alla gravità dei fatti operata dalla Corte territoriale investe, oltre che la recidiva, il numero di reati satellite attribuito a ciascun imputato: numero non identico per tutti e che rendeva appunto, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, ingiustificata l'irrogazione di una pena uguale per ciascuno di loro da parte del Tribunale. Peraltro, il ricorrente ha beneficiato di una riduzione del trattamento sanzionatorio, sceso da un anno e sei mesi di reclusione a undici mesi e venti giorni di reclusione. Ciò posto, si osserva:
a) che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre;
b) che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità (la personalità degli imputati e le modalità dei fatti), che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244);
c) che è sorretto da logica motivazione anche il riconoscimento della contestata recidiva, non fondata sulla mera esistenza dei precedenti, ma sulla natura degli stessi e sulle modalità con i quali i detenuti volevano affermare la propria supremazia sul gruppo contrapposto.
3. Il terzo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza, dal momento che è certamente esatto che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018 - dep. 28/01/2019, Rv. 27569001): ma, appunto, deve trattarsi di elementi che dimostrino in positivo l'errore materiale commesso nella redazione del dispositivo, non del mero silenzio motivazionale che fa emergere solo un vizio denunciabile - e, infatti, nel caso concreto, denunciato - con l'impugnazione.
Ricorso Santangelo 4. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti e il coinvolgimento, oltre che del ricorrente, anche del Castorina, dell'Abbate e dello Iannello, le critiche del ricorrente sono di assoluta genericità. Il riferimento della sentenza impugnata alla "evidenza" dell'accettazione della situazione di pericolo, lungi dal rappresentare un giudizio assertivo, riposa su quanto emerso dalla prova testimoniale, il cui contenuto non è posto in alcun modo in discussione.Quanto al tema - appena accennato della reazione difensiva - va solo ribadito che la dichiarazione dell'imputato non può costituire da sola la prova incompleta o il principio di prova di una causa di giustificazione che, ai sensi dell'art. 530 comma 3 cod. proc. pen., impone la pronuncia di una sentenza assolutoria (Sez. 5, n. 3017 del 09/10/2019 - dep. 24/01/2020, Rv. 27814701).
L'inammissibilità della doglianza appena esaminata travolge la seconda articolazione del motivo che fa dipendere dalla assoluzione dal reato di rissa di cui al capo a) l'improcedibilità per difetto di querela, in relazione al capo c). Infine, manifestamente priva di fondamento è la correlazione che il ricorrente pretende di trarre dalla sua assoluzione per il reato sub e) rispetto al reato di rissa di cui al capo d). La Corte territoriale ha razionalmente osservato che la partecipazione degli imputati alla rissa tra i due gruppi non implicava automaticamente la responsabilità per le lesioni sopportate dai membri del proprio gruppo: e ciò spiega l'assoluzione per le lesioni patite dallo Iannello.
5. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili, dal momento la valutazione di non minima offensività dei fatti, in considerazione della loro peculiarità e dei propositi di vendetta e affermazione criminale perseguiti, non esibisce alcuna illogicità e risponde ai criteri di giudizio richiamati dall'art. 131-bis cod. pen., quanto alla natura e alle modalità dell'azione.
6. Le doglianze espresse nel quinto e nel sesto motivo sono fondate, dal momento che la sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata (come nella specie), neppure in fatto, costituendo violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, è, nella parte relativa a tale statuizione, affetta da nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Rv. 28074801). Ne segue che, con riferimento alla riconosciuta sussistenza della recidiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con eliminazione del relativo aumento di pena di un mese di reclusione.
7. Il settimo e l'ottavo motivo sono inammissibili, per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che, nella cornice valutativa ricordata supra sub 2, si osserva che la pena base individuata (sei mesi di reclusione) è attestata in prossimità del minimo edittale (nel quadro edittale, applicabile ratione temporis, che andava da un minimo di tre mesi ad un massimo di cinque anni di reclusione). Quanto alle circostanze generiche, a parte il riferimento alla modalità dei fatti, che non pone alcuna questione di logicità, si osserva che il generale riferimento alla personalità degli imputati è desunto anche dai precedenti penali: tuttavia è lo stesso ricorrente a ricordare l'ovvio, ossia che, all'epoca dei fatti, era detenuto per altra causa e ad aggiungere che ha anche riportato condanna in tale distinto procedimento.
E questa Corte ha già chiarito che, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., può considerare i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 25720001). Ricorso Castorina 8. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione da apprezzarsi all'interno delle coordinate di giudizio, in tema di dimostrazione della sussistenza della scriminante, ricordate supra sub 4.
9. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità. Al riguardo, quanto ai limiti del sindacato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente rinviare alle considerazioni svolte supra sub 2. Ricorso Condorelli 10. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione, quanto al tema del riconoscimento, affrontato dalla Corte territoriale, valorizzando le dichiarazioni del La Monica. Al riguardo è sufficiente il richiamo alle considerazioni svolte supra sub 1.
11. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Infatti, nella rideterminazione della pena, a differenza che per Castorina, non c'è stato alcun aumento di pena per la recidiva: quindi l'affermazione discenderebbe dalla sentenza di primo grado. Ma 5e la sentenza, nel pronunciare condanna per i delitti ascritti e ritenuta la recidiva contestata, l'ha evidentemente applicata solo a coloro ai quali era stata contestata e perciò non al Condorelli.
12. Il terzo motivo è inammissibile, per l'assoluta genericità della critica relativa al diniego delle circostanze generiche, nel quadro giuridico di riferimento ricordato supra sub 2. • Del tutto generica è anche la doglianza relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale. Va aggiunto a tale rilievo che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.
U, n. 22533 del 25/10/2018 dep. 22/05/2019, Rv. 27537601. Ricorso Abbate 13. L'unico motivo di ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione che si limita, per un verso, assertivamente a dedurre le modalità della condotta e la flebile adesione in termini di elemento soggettivo al piano criminoso e, per altro verso, a richiamare le regole generali in termini di applicazione della recidiva, senza confrontarsi con la specifica motivazione esibita dalla Corte territoriale, e, per altro verso ancora, a richiamare in termini del tutto generali i doveri motivazionali in tema di dosimetria della pena (a proposito della quale è sufficiente rinviare a quanto detto supra sub 2.
Ricorso Guardo.
14. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione, da apprezzare nella cornice valutativa di riferimento di cui al precedente n. 1.
15. Il secondo motivo è inammissibile anch'esso per assenza di specificità, dal momento che neppure prova a confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale. Ricorso Sapienza.
16. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità, dal momento che la partecipazione alla rissa è stata argomentata dalla sentenza impugnata con riguardo alla deposizione del teste La Monica. Il ricorrente esprime una generica critica a siffatta conclusione, senza spiegare per quale ragione, alla luce della portata obiettiva della prova dichiarativa, la correlazione tra l'identificazione del Sapienza in uno dei corissanti e la sua affermazione di responsabilità sarebbe illògica. Il tema dell'imputazione soggettiva della circostanza aggravante non risulta essere stato sollevato con l'atto di appello e introduce, pertanto, inammissibilmente una questione nuova, non sottoposta al giudice di secondo grado. In linea generale, per il resto, è sufficiente il rinvio a quanto osservato supra sub 1.
17. Il secondo motivo è inammissibile perché attraverso la denuncia di un inesistente difetto di motivazione elude il confronto con il percorso argomentativo che sorregge l'applicazione della recidiva.
18. Del pari inammissibile è il terzo motivo che sconta il medesimo vizio del precedente, ossia di attribuire alla Corte d'appello una carenza motivazionale che serve solo a sottrarsi all'onere di una critica specifica. Ricorso Iannello 19. La doglianza è inammissibile, giacché la documentazione prodotta si traduce in mere dichiarazioni dell'imputato circa la sua estraneità alla rissa e in una valutazione di verosimiglianza delle dichiarazioni stesse, che non appaiono in alcun modo idonee a scalfire il motivato apprezzamento dei giudici di merito. Fermo quanto osservato supra sub 5, in ordine alle dichiarazioni dell'imputato, la valutazione di verosimiglianza espressa dal medico di guardia non è apprezzabile neanche dal punto di vista logico poiché non argomentata e in quanto la mera assenza di lesioni non esclude affatto la partecipazione alla rissa.
20. Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di tutti gli imputati diversi dal Santangelo, consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di Santangelo Salvatore, limitatamente alla recidiva, ed elimina il relativo aumento di pena di mesi uno di re