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Sentenza — n. 27906/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity but allows partial review on generic mitigating circumstances denial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27906/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness and lack of specificity regarding two grounds, citing the defendant's clear knowledge of tax omissions. However, the court found the third ground admissible because the lower court contradicted itself by denying generic mitigating circumstances despite having previously granted them. Consequently, the judgment was annulled only on the specific issue of the denied mitigating circumstances, with the case remanded for a new trial on that point.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it lacks specificity or is manifestly unfounded, but admissible if it highlights a logical contradiction in the lower court's reasoning regarding the application of statutory mitigating circumstances.

Parole chiave

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lack of specificity appeal manifest unfoundedness generic mitigating circumstances logical contradiction reasoning remand for new trial omissione del contribuente sottrazione dell'iva amministrazione infedele qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARAVAGLIA MAURIZIO nato a RHO il 29/08/1952 avverso la sentenza del 07/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. PAOLA FILIPPI, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso L'AVVOCATO RECCIA ELIANA SI RIPORTA AL RICORSO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 07/09/2020 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia Maurizio Garavaglia, avendolo ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 224, 21} secondo comma, e dell'art. 224, primo comma, n. 2, I. fall., nella qualità di amministratore unico, prima, e di liquidatore, poi, della T.P.A. Italia s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita il 27/02/2014.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare la richiesta difensiva di rinnovazione, quantomeno parziale, del dibattimento, attraverso l'audizione del teste Maurfzio Coccia, destinatario di una richiesta di punizione indirizzata dall'imputato all'autorità giudiziaria. Si osserva che il Garavaglia aveva affermato che era per lui impossibile controllare l'operato del Coccia e, in particolare, accertare il mancato pagamento degli oneri tributari. 2.2.

Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali con riferimento alla richiesta di assoluzione dell'imputato per difetto dell'elemento soggettivo, non essendo stato indicato alcun profilo indicativo della conclusione raggiunta dalla Corte d'appello. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;

Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ora le doglianze del ricorrente non si confrontano in alcun modo:

a) con i doveri dell'amministratore, il quale, come reiteratamente ribadito da questa Corte, anche in caso di affidamento a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili, resta gravato, oltre che dall'onere di un'oculata scelta del professionista incaricato e dalla connessa eventuale culpa in eligendo, anche del dovere di controllarne l'operato (Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015, Rv. 2651301);

b) con l'ampiezza dell'incarico amministrativo ricoperto dall'imputato ininterrottamente dal 2002;

c) con la consegna al curatore di una parte dei documenti. Si tratta di elementi tutti razionalmente dimostrativi quantomeno della negligenza nell'adempimento degli obblighi contabili e che giustificano ampiamente la conclusione dell'assoluta superfluità della invocata rinnovazione dell'istruttoria. Peraltro, siffatta superfluità si coglie non solo con riguardo alla bancarotta semplice documentale, ma anche con riferimento alla bancarotta semplice per avere concorso a cagionare o ad aggravare il dissesto attraverso la sistematica omissione dell'obbligo di pagamento delle imposte. Ed, infatti - e si passa in tal modo anche ad esaminare il secondo motivo - il ricorrente nulla oppone al rilievo motivazionale della Corte d'appello, quanto al fatto che egli era perfettamente al corrente delle omissioni dei versamenti. Ne discende che, proprio in ragione dei doveri dell'amministratore e della consapevolezza della situazione di inadempimento, la doglianza concernente l'elemento soggettivo è priva di qualunque fondamento.

2. Fondato è invece il terzo motivo per l'intrinseca contraddittorietà della motivazione che muove dall'erroneo presupposto della già avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche: il Tribunale, infatti, ha argomentatamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle stesse. Ne discende che, rispetto alla doglianza contenuta nell'atto di appello, con la quale si lamentava la mancata valorizzazione, a tal fine, di altri profili di meritevolezza pure sottolineati dal primo giudice per concedere la sospensione condizionale della pena, la Corte d'appello aveva il dovere di affrontare la questione in termini logici e coerenti con le risultanze processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso