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Sentenza — n. 27902/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27902/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27902/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIAFFONI MARINA nato a ROMA il 30/11/1962 avverso la sentenza del 13/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Ancona, in data 30.10.2013, aveva condannato Ciaffoni Marina alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 624, 625, co. 1, n. 5 e 61, n. 7), c.p., in rubrica ascrittole.

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Sentenza — n. 27902/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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partecipazione al reato favoreggiamento complicità truffa aggravata licenziamento per furto fine di indebito profitto
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIAFFONI MARINA nato a ROMA il 30/11/1962 avverso la sentenza del 13/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Ancona, in data 30.10.2013, aveva condannato Ciaffoni Marina alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 624, 625, co. 1, n. 5 e 61, n. 7), c.p., in rubrica ascrittole.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputata, lamentando vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha affermato la responsabilità penale della Ciaffoni sulla base di un compendio probatorio insufficiente, operando una inadeguata valutazione delle risultanze processual, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo alla ricorrente.

3. Con requisitoria scritta del 24.3.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. La ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, soprattutto in presenza di una cd. doppia conforme, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr.

Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della saio{/ Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non / deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dalla menzionata ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, con cui è stata evidenziata la piena e consapevole adesione della Ciaffoni al disegno criminoso, volto a svuotare il magazzino dell'esercizio commerciale "Simonetta S.P.A", dove i complici della ricorrente erano riusciti a entrare grazie alla sua collaborazione, prelevando illecitamente l'ingente quantitativo di capi di abbigliamento in esso custodito, descritto nel capo d'imputazione.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9.4.