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Sentenza — n. 27901/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming victim statements cannot be used when witnesses are unavailable.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27901/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that victim statements could not be used due to witness unavailability. The court held that such statements are admissible for proof when witnesses cannot testify, contrary to the appellant's argument regarding procedural rules. Consequently, the lower court's decision to use these documents was upheld, and the appeal was dismissed with costs.

Regesto Legislator

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Art. 511, co. 4; Art. 431, co. 1; Art. 512, c.p.p.: When witnesses are unavailable, the content of a complaint or summary information may be used for proof, not merely to verify admissibility.

Parole chiave

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criminal procedure victim statements witness unavailability evidence admissibility appeal inadmissibility riconoscimento di decisioni straniere competenza giurisdizionale internazionale oltraggio a uno Stato estero

Disposizioni normative citate

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Art. 511, co. 4 c.p.p.
Art. 431, co. 1 c.p.p.
Art. 512, c.p.p.
violazione di legge, in punto di applicazione del disposto dell'art. 512, c.p.p., "stante la sussistenza di fatti e/o circostanze ab origine prevedibili in ordine all'impossibilità della ripetizione in contraddittorio tra le parti delle dichiarazioni delle persone offese in sede dibattimentale";
Art. 133, c.p.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 21312 del 05/04/2018
Cass., Sez. 6, n. 21312 del 05/04/2018, Rv.
Cass., Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014
Cass., Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv.
Cass., Sez. 2, n. 51416 del 04/12/2013
Cass., Sez. 2, n. 51416 del 04/12/2013, Rv.
Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172
Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055
24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv.
Cass., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Cass., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANDREOZZI LUCIANO nato a NAPOLI il 29/03/1977 avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procd.atore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato, assolvendolo dal reato di cui all'art. 594, c.p. e riducendo la pena originaria a trenta giorni di permanenza domiciliare, previa esclusione delle circostanze aggravanti contestate, la sentenza con cui il tribunale di Verona, in data 21.4.2015, aveva condannato Andreozzi Luciano alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ex art. 81, cpv., 110, 582, 594, 61, n. 1), c.p., 3, I. n. 122 del 1999, in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando:

1) violazione di legge, in quanto i giudici di merito hanno fondato la loro decisione sulle dichiarazioni contenute nella denuncia-querela presentata dalle persone offese, acquisita al fascicolo per il dibattimento ex art. 512, c.p.p., per ritenuta sopravvenuta impossibilità della loro ripetizione, senza considerare che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 511, co. 4, e 431, co. 1, c.p.p., nemmeno in tale ipotesi può essere utilizzato, ai fini decisori, il contenuto di una querela, atto che può essere acquisito al limitato fine di accertare l'effettiva esistenza di una condizione di procedibilità;

2) violazione di legge, in punto di applicazione del disposto dell'art. 512, c.p.p., "stante la sussistenza di fatti e/o circostanze ab origine prevedibili in ordine all'impossibilità della ripetizione in contraddittorio tra le parti delle dichiarazioni delle persone offese in sede dibattimentale";

3) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in generale, sulla eccessiva gravità della sanzione irrogata.

3. Con requisitoria scritta del 24.3.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

5. Inammissibile appare il primo motivo di impugnazione. Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, infatti, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr.

Cass., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Cass., Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829). Siffatto onere non risulta adempiuto dal ricorrente, a fronte di un articolato percorso motivazionale, in cui le dichiarazioni delle persone offese Rufla Nan Berty Andrew e Kahir Jahane, non assumono un valore assorbente nel fondare la responsabilità dell'Andreozzi. Come si evince, infatti, dalla lettura della motivazione della sentenza oggetto di ricorso, l'impianto accusatorio si fonda essenzialmente sul contenuto delle deposizioni rese dai testi oculari Parker Dawn Jill ed Erbifori Luca, che hanno assistito alla lite tra l'imputato e le persone offese, deposizioni che non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, il quale non si confronta, sul punto, con la motivazione della corte territoriale.

6. Ciò posto appare comunque opportuno evidenziare la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, dovendosi ribadire il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di letture dibattimentali, la prevedibilità o meno della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice "ex ante" e, quindi, con riferimento alle conoscenze che la parte processuale interessata alla testimonianza aveva al momento in cui avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio (cfr. Cass., Sez. 6, n. 21312 del 05/04/2018, Rv. 273465;

Cass., Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261427).Sotto questo profilo non può che condividersi la valutazione operata dalla corte territoriale secondo cui la circostanza che entrambe le persone offese fossero di nazionalità stranierà non era di per sé sufficiente a rendere prevedibile la loro futura irreperibilità, trovandosi in Italia per dedicarsi agli studi ed avendo indicato agli inquirenti un domicilio in territori italiano, presso l'Istituto Salesiano di Verona. Princìpi, quelli ora citati, applicabili a tutti gli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, stante l'ampia significato del termine utilizzato ai sensi dall'art. 512, co. 1, c.p.p., tra i quali rientrano, dunque, non solo le sommarie informazioni testimoniali assunte dagli organi investigativi, ma anche il contenuto della denuncia- querela ricevuta dalle predette autorità, nei casi in cui per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela, in quanto, in tale evenienza, l'art. 512, c.p.p., ne consente la lettura, a richiesta di parte, non soltanto per valutare l'esistenza della condizione di procedibilità, ma anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova (cfr.

Cass., Sez. 2, n. 51416 del 04/12/2013, Rv. 258064).

7. Manifestamente infondato e involgente censure sul merito del trattamento sanzionatorio non scrutinabili in questa sede di legittimità, appare l'ultimo motivo di ricorso. Al riguardo si osserva che la corte territoriale ha correttamente individuato nella presenza a carico del reo di reiterati precedenti penali l'ostacolo, in mancanza, peraltro, di elementi da valutare positivamente, alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità(cfr., ex plurimis, Cass., sez.

IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Ed invero al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133, c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr. Cass., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).

8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d