Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to prove his subjective awareness of the counterfeit note's falsity, suggesting a reclassification of the crime. The court rejected this as a generic reiteration of arguments already dismissed by the lower judges without specific engagement with their reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, co. 1, lett. d), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates reasons already rejected by the lower court without providing a specific, critical engagement with the contested judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALZAFERRI GAETANO nato a CLUSONE il 09/09/1954 avverso la sentenza del 05/03/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il tribunale di Bergamo, in data 15.11.2010, aveva condannato Calzaferri Gaetano alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art.455, c.p., in rubrica ascrittogli, per avere detenuto una banconota da euro 50,00, contraffatta.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando:
1) vizio di motivazione in ordine alla prova della ricezione della banconota da parte dell'imputato, nella consapevolezza della falsità della moneta;
2) violazione della legge penale, in quanto, una volta ritenuta indimostrata la consapevolezza sulla falsità della banconota da parte del Calzaferri, la sua condotta andava ricondotta al paradigma normativo di cui all'art. 457, c.p. Penso che sia pure nella sua sinteticità vi sia motivazione il dolo si ricava dalla condotta dell'imputato i motivi di ricorso sono meramente reiterativi 3. Con requisitoria scritta del 16.3.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. d), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., in quanto fondato su motivi, che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta, se non rappresentando una generica rivalutazione delle risultanze processuali, del pari non consentita in questa sede di legittimità, cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945;
Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9.4.2021. Il Consigliere Est•ore (Th