Sentenza — n. 27897/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione di legge, con riferimento alla omessa notifica del decreto che dispone il giudizio di primo grado al secondo difensore del Calabrese, avv. Pasquale Crisci, la cui nomina era agli atti; vizio di motivazione, in ordine alla inidonea valutazione delle risultanze processuali, operata dalla corte territoriale, che non ha adeguatamente preso in considerazione le doglianze difensive articolate con i motivi di appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 27897/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALABRESE MASSIMO nato a NAPOLI il 07/01/1958 avverso la sentenza del 04/12/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Napoli, in data 21.12.2016, aveva condannato Calabrese Massimo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 612, co. 1, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di Dicè Orlando.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando:
1) violazione di legge, con riferimento alla omessa notifica del decreto che dispone il giudizio di primo grado al secondo difensore del Calabrese, avv. Pasquale Crisci, la cui nomina era agli atti;
2) vizio di motivazione, in ordine alla inidonea valutazione delle risultanze processuali, operata dalla corte territoriale, che non ha adeguatamente preso in considerazione le doglianze difensive articolate con i motivi di appello.
3. Con requisitoria scritta del 16.3.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
5. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso. Ed invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in caso di omesso avviso di fissazione udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, sicché la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno (cfr. Cass., Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, Rv. 274620;
Cass., Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013, Rv. 256980, Cass., Sez. 1, n. 19982 del 21/03/2013, Rv. 256182). Orbene, nel caso in esame, come si evince dalla lettura degli atti, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, il Calabrese in primo grado risultava effettivamente assistito da due difensori di fiducia, l'avv. avv. Assunta Iorio, che ha partecipato al dibattimento, e l'avv. Pasquale Crisci, nominato dall'imputato nel verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia del 25.5.2011, redatto da personale del commissariato di Polizia di Stato Napoli-San Ferdinando, al quale non veniva notificato il decreto di citazione a giudizio per l'udienza innanzi al giudice di primo grado.
La relativa eccezione, tuttavia, non veniva sollevata in dibattimento dall'avv. Iorio, con conseguente sanatoria della nullità a regime intermedio verificatasi.
6. Quanto al secondo motivo di ricorso, va rilevato che con esso il ricorrente propone una mera e del tutto generica rivalutazione del compendio probatorio operata dal giudice di secondo grado, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.
VI, 22/01/2014, n. 10289), nel caso in esame fondata su di un approfondito e coerente percorso motivazionale, con cui l'imputato, in ultima analisi, non si confronta. A tale ultimo proposito, peraltro, non può non rilevarsi la genericità del secondo motivo di ricorso. E' inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino, come nel caso in esame, a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez.
III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879).
7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas