Cassation annuls conviction for theft due to victim's remission of complaint extinguishing the crime under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction for theft because the victim formally remitted the complaint, extinguishing the crime under Article 152 of the Criminal Procedure Code. The defendant argued for cassation based on legal violations, but the court noted the victim's acceptance of the remission satisfied all procedural requirements. Consequently, the judgment was overturned without remittal, and the defendant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152 c.p.p.; Art. 340 c.p.p.: The crime is extinguished by remission of the complaint when the victim formally waives prosecution and the accused accepts, rendering the prior conviction void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAIO ANGELO nato a CANICATTI il 20/10/1971 avverso la sentenza del 19/02/2019 del TRIBUNALE di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pi-ocuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Trento confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Pergine Valsugana, in data 10.4.2018, aveva condannato Baio Angelo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato, in relazione al delitto ex art. 612, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di Cascio Andrea.
2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, con cui vengono articolati due motivi di impugnazione, in punto di violazione di legge e vizio di motivazione.
3. In via preliminare va rilevato che nelle more si è verificata una causa estintiva del reato per il quale l'imputata ha riportato condanna, rappresentata dalla remissione della querela originariamente proposta dalla persona offesa dal reato. Ed invero, come emerge dagli atti acquisiti al procedimento, la persona offesa dal reato, Cascio Andrea, in data 14.1.2021, ha formalmente rimesso la querela presentata nei confronti del ricorrente in relazione al reato per cui quest'ultimo è stato condannato, attraverso dichiarazione resa personalmente presso gli uffici del comando stazione Carabinieri di Trento; remissione cui ha fatto seguito, in data 15.1.2021, formale accettazione da parte dell'imputato, attraverso dichiarazione resa personalmente presso gli uffici della stazione dei Carabinieri di Madruzzo.
Considerato, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art. 340, c.p.p., in tema di remissione della querela e di accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152, c.p. (applicabile nel caso in esame trattandosi di reato perseguibile a querela di parte), che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità, (cfr. Cass., sez. un., 25.2.-27.5.2004, n. 24246), non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità del prevenuto in ordine al reato innanzi indicato.
L'impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio, per estinzione del reato per cui il ricorrente ha riportato condanna, con conseguente revoca delle relative statuizioni civili. Ai sensi dell'art. 340, co. 4, c.p.p., le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico del querelato Baio, non essendo stato diversamente convenuto nell'atto di remissione della querela.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma i