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Sentenza — n. 27894/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27894/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27894/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MESA RAVELO JOHN ALEXANDER nato il 27/08/1970 avverso la sentenza del 25/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 15.5.2017, aveva condannato Mesa Ravelo John Alexander alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 497 bis, c.p. in rubrica ascrittogli.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27894/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 497 bis, c.p. in rubrica ascrittogli.

Parole chiave

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uso di false generalità esibizione dei documenti d'identità contraffazione di merci uso di un documento falso frode alla legge sugli stranieri eccezione di illegalità
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MESA RAVELO JOHN ALEXANDER nato il 27/08/1970 avverso la sentenza del 25/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 15.5.2017, aveva condannato Mesa Ravelo John Alexander alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 497 bis, c.p. in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 442, c.p.p., 497 bis, c.p., in quanto il giudice di primo grado non ha operato la riduzione di un terzo sulla pena-base, pari nel minimo a due anni di reclusione, conseguente alla scelta del rito alternativo del giudizio abbreviato, laddove il giudice di secondo grado ha errato nel ritenere, sulla base di un ragionamento meramente ipotetico, svolto per giustificare il mantenimento della pena finale nella misura innanzi indicata, che la pena minima debba attestarsi su anni due mesi otto di reclusione.

3. Con requisitoria scritta del 20.3.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché sorretto da motivi manifestamente infondati. Appare evidente, infatti, che, come rilevato dalla corte territoriale, il tribunale di Roma si è attenuto alla contestazione, avente ad oggetto il comma secondo dell'art. 497 bis, c.p., che non configura una circostanza aggravante, ma un'autonoma fattispecie di reato, sicché alla pena finale di anni due di reclusione si è correttamente pervenuto, come indicato dal giudice di secondo grado, partendo da una pena di tre anni di reclusione, prossima alla pena minima dì anni due mesi otto dì reclusione, prevista dal menzionato secondo comma dell'art. 497 bis, c.p., che, per l'appunto, sottopone chi fabbrica o comunque forma il documento falso, /t/ ovvero lo detiene fuori dai casi di uso personale, alla pena della reclusione da due a cinque anni, prevista dal primo comma per chi è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio, aumentata da un terzo alla metà.

Tale conclusione appare del tutto conforme ai princìpi elaborati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, da un lato, il secondo comma dell'art. 497 bis, c.p., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Rv. 255468); dall'altro, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, c.p., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità (come nel caso del Mesa), essendo evidente la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento.

In motivazione la Corte ha precisato che, pur potendo ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione :cfr. Cass., Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303, nello stesso senso Cass., Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Rv. 266554) 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme