Cassation court annuls conviction for false declaration of irregular workers due to completed statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal, declaring the crime extinguished by the statute of limitations. The defendants argued that the crime was consummated before the final appeal date, but the court determined the false declarations occurred in September 2011, well before the September 2018 verdict. Consequently, the court applied the principle of immediate declaration of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure to dismiss the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, co. 2 c.p.p.; Art. 483 c.p.: When a cause of extinction of the crime is evident from the case files, the court must immediately declare it without remittal, even in cassation proceedings.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MONDELLO ROSARIO nato a MESSINA il 18/08/1973 IMBROGIANO NUNZIATA nato a BASILEA ( SVIZZERA) il 14/06/1973 avverso la sentenza del 21/09/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina confermava la sentenza con cui il tribunale di Messina, in data 29.3.2017, aveva condannato Mondello Rosario e Imbrogiano Nunziata, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, con riferimento al reato ex artt. 110, 483, c.p., in relazione all'art. 76, d.p.r. n. 445 del 2000, per avere dichiarato falsamente, nell'ambito della procedura di emersione dal lavoro irregolare prevista dalla I. n. 102 del 2009, di avere assunto alle loro dipendenze una serie di lavoratori stranieri, i cui nominativi sono specificamente riportati nel capo d'imputazione.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione fondato su motivi comuni, lamentando:
1) violazione del disposto di cui all'art. 512, c.p.p., in quanto l'affermazione di responsabilità si fonda sulle dichiarazioni rese ai verbalizzanti nel corso delle indagini preliminari da Maazouf Bouchaib, acquisite al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 512, c.p.p., per essersi lo stesso reso irreperibile, circostanza, tuttavia, che, in considerazione delle particolari condizioni di vita e di lavoro di quest'ultimo, non poteva considerarsi una circostanza imprevedibile;
2) estinzione per prescrizione del reato, consumatasi prima della pronuncia della sentenza di appello, intervenuta il 21.9.2018, dovendosi fare riferimento, a tal fine, non alla data di accertamento del reato (24.8.2011), ma alla data di consumazione del delitto in questione, da individuare nel momento in cui le false dichiarazioni sono state rese, che i ricorrenti fissano in una data antecedente al primo controllo effettuato dai testi Rizzo e Trovato, dell'ufficio immigrazione della Questura di Messina, collocato temporalmente al 16.3.2011, il cui presupposto è necessariamente rappresentato dalla richiesta di emersione dei cittadini extracomunitari di cui si assume la falsità.
3. Con requisitoria scritta del 19.3.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Con conclusioni pervenute a mezzo di posta certificata il 29.3.2021, il difensore di fiducia dei ricorrenti insiste per l'accoglimento del ricorso.
4. I ricorsi vanno accolti, essendo fondato il secondo motivo di impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza. Si osserva al riguardo che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), c.p.p. (cfr.
Cass., Sez. U., Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266819; Cass., sez. IV, 06/11/2012, n. 49817, rv. 254092; Cass., sez. VI, 21/03/2012, n. 11739, M., rv. 252319; Cass., sez. V, 11/07/2011, n. 47024, rv. 251209). Orbene nel caso in esame il giudice di secondo grado, in violazione del disposto dell'art. 129 c.p.p., ha effettivamente omesso di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione verificatasi prima del giudizio di appello. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, c.p., infatti, il termine di prescrizione del reato per cui i ricorrenti sono stati condannati, pari, in considerazione degli atti interruttivi del relativo decorso nel frattempo intervenuti, nella sua massima estensione, a sette anni e sei mesi, e in assenza di cause di sospensione, risulta perento, tenuto conto, come si vedrà, della data di commissione del fatto, prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta il 21.9.2018.
Ciò per due ordini di ragioni. 4.1. Da un lato, va evidenziato come il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico si consuma non nel momento in cui il privato rende la dichiarazione infedele, ma in quello della relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell'atto pubblico (cfr. Cass., Sez. 6, n. 12298 del 16/01/2012, Rv. 252554). Orbene, nel caso in esame, tale percezione si è verificata nel momento in cui gli imputati, ai sensi dell'art. 76, d.p.r. n. 445 del 2000, hanno presentato allo Sportello Unico per l'Immigrazione di Messina la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa alla procedura di emersione del lavoro irregolare, di cui alla I. n. 102 del 2009, con cui dichiaravano falsamente, come accertato dai controlli operati successivamente dalle competenti autorità, di avere assunto alle proprie dipendenze sei cittadini extracomunitari, adibendoli a mansioni di badanti o di collaboratori domestici (cfr. p. 3 della sentenza di appello).
Il comma terzo del citato art. 76, d.p.r. n. 445 del 2000, infatti, prevede che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. In tale momento, dunque, è stata rappresentata e percepita dal pubblico ufficiale addetto alta ricezione della denuncia l'immutatio veri, con conseguente consumazione del delitto per cui si procede, come dimostrato inequivocabilmente dalla circostanza che il teste Rizzo Francesco, operatore tecnico della polizia di Stato, escusso all'udienza del 4.2.2015 (le cui dichiarazioni sono state allegate al ricorso, in ossequio al principio della "autosufficienza"), ha affermato di avere effettuato un controllo presso l'abitazione degli imputati il 16 marzo 2011, precisando che la porta di casa non venne aperta, ragione per la quale fu impossibile in quella occasione verificare se i cittadini extracomunitari indicati nella denuncia fossero o meno presenti al lavoro.
Appare evidente, pertanto, che la presentazione della denuncia al menzionato Sportello Unico per l'immigrazione non poteva che precedere il controllo volto a verificare l'esattezza di quanto in essa rappresentato, per cui, ove anche si volesse ritenere (circostanza invero improbabile) che l'accesso all'abitazione degli imputati sia stato effettuato proprio nello stesso giorno in cui venne presentata la suddetta denuncia, tale giorno, coincidente con quello di consumazione del reato, va collocato al 16 settembre del 2011, vale a dire in un momento comunque precedente alla data del 21 settembre del 2011.
Al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, dunque, il termine di prescrizione del reato ex art. 483, c.p., nella sua estensione massima e in assenza di cause di sospensione del relativo decorso, era già perento. 4.2. Dall'altro lato, sempre ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, non si può tenere conto della recidiva reiterata e nel quinquennio contestata al solo Mondello, in quanto, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado, tale recidiva non è stata minimamente presa in considerazione dal tribunale nella determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, cui il giudice di merito è giunto, partendo da una pena-base di tre mesi di reclusione, ridotta, per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena finale di mesi due di reclusione, senza fare alcun riferimento agli esiti di un giudizio di comparazione tra recidiva e circostanze attenuanti generiche.
Trattandosi, pertanto, di recidiva contestata ma non valutata in alcun modo ai fini dell'applicazione del trattamento sanzionatorio, essa deve ritenersi ininfluente sui termini prescrizionali (cfr. Cass., Sez. 5, n. 34137 del 11/05/2017, Rv. 270678).
5. Sulla base delle svolte considerazioni compete, pertanto, al Collegio di rilevare la compiuta prescrizione, posto che, da un lato, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 01/12/2010, n. 1550, rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, C.), dall'altro, il ricorso non risulta sorretto da motivi integralmente inammissibili.
Ed invero, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. IV, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr.
Cass., sez. II, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che, come risulta dalla stessa articolata esposizione dei motivi di ricorso, non può ritenersi sussistente nel caso in esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato ascritto agli imputati